L.R. Lazio 16/2001
Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 16/2001 introduce misure urgenti per riequilibrare la finanza sanitaria regionale: obblighi informativi e contabili per le aziende sanitarie, controlli interni, revisione dei bilanci, limiti all’indebitamento, centralizzazione degli acquisti e osservatorio prezzi. Prevede anche la società SAN.IM. S.p.A. per liquidità e gestione di immobili, con norme poi parzialmente superate o riferite a fasi transitorie ormai concluse.
Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria nel Lazio
Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria
La legge regionale del Lazio disciplina interventi straordinari per contenere la spesa sanitaria e razionalizzare la gestione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio e mira al riequilibrio dei conti del sistema sanitario, nel quadro della finanza pubblica e del patto di stabilità.
Finalità e ambito di applicazione
La norma persegue la riduzione progressiva del disavanzo sanitario e il contenimento della crescita della spesa corrente, salvaguardando il diritto alle cure e all’assistenza. Ai fini della legge:
- per “Giunta” si intende la Giunta regionale;
- per “aziende” si intendono le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
Flussi informativi e accesso ai dati
Le aziende sanitarie devono trasmettere alla Regione tutte le informazioni utili alla programmazione e pianificazione sanitaria. La Regione deve poter accedere direttamente ai dati relativi alla gestione contabile e patrimoniale, secondo direttive della Giunta. L’obbligo informativo si estende anche agli enti dipendenti dalla Regione che possiedano informazioni sul servizio sanitario regionale.
Contabilità, controlli interni e revisione dei bilanci
La Giunta emana direttive per:
- la piena applicazione della contabilità economica;
- criteri uniformi di rilevazione dei dati contabili;
- la struttura del bilancio d’esercizio;
- l’omogeneità e confrontabilità degli atti gestionali delle aziende.
Le aziende devono dotarsi di un’organizzazione amministrativa e contabile idonea e di procedure di controllo interno coerenti con i principi generali in materia di controlli interni.
Dal bilancio d’esercizio 2003 i bilanci annuali devono essere sottoposti a revisione contabile da società iscritte nel relativo registro. L’incarico:
- ha durata triennale;
- è rinnovabile una sola volta;
- è incompatibile con attività di consulenza o assistenza svolte, direttamente o indirettamente, nell’ultimo anno nei confronti dell’azienda controllata.
La Regione contribuisce alla spesa di revisione entro il limite massimo del 70% del costo annuale sostenuto dalla singola azienda.
Dirigente preposto ai documenti contabili
La disciplina successivamente introdotta prevede, nell’atto aziendale, la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per aziende sanitarie, policlinici universitari pubblici e IRCCS pubblici. Tale dirigente:
- può essere interno all’azienda o provenire dalla Regione;
- deve sottoscrivere una dichiarazione di veridicità a corredo degli atti e delle comunicazioni contabili;
- predispone procedure attuative per bilancio d’esercizio, eventuale bilancio consolidato e altre comunicazioni contabili e finanziarie;
- riceve poteri e mezzi adeguati dal direttore generale.
Direttore generale e dirigente preposto attestano con relazione allegata al bilancio l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Il mancato rispetto degli obblighi di nomina e conferimento di poteri impedisce l’erogazione di eventuali trattamenti economici aggiuntivi ai direttori generali. Era inoltre prevista una relazione regionale di prima applicazione entro il 30 giugno 2007.
Indebitamento delle aziende
Le aziende possono contrarre mutui o ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio-lungo termine, ma solo:
- previa autorizzazione della Giunta;
- nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata;
- quando gli oneri restano a carico delle aziende stesse.
Razionalizzazione degli acquisti e centralizzazione
La Regione deve attuare forme di centralizzazione degli acquisti per alcune categorie di beni e servizi individuate dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentite le commissioni consiliari competenti. Il sistema è orientato a:
- razionalizzare la spesa;
- monitorare fabbisogni e costi;
- innovare i processi di approvvigionamento anche con strumenti tecnologici.
Dopo una fase sperimentale e la verifica dei risultati, la Giunta adotta un modello tipo di approvvigionamento ordinario cui le aziende devono attenersi, garantendo trasparenza delle transazioni. La Regione può avvalersi di un soggetto esterno selezionato con procedura pubblica.
Nelle more dell’attuazione e comunque per i beni e servizi non inclusi nelle categorie centralizzate, le aziende devono utilizzare le convenzioni CONSIP oppure rispettarne i parametri di qualità e prezzo. La Regione promuove anche listini e aste elettroniche e stabilisce controlli periodici sugli acquisti e sulla regolarità delle gare.
Dal 1 gennaio 2013 è prevista, per finalità di razionalizzazione del sistema distributivo del farmaco, l’adozione di iniziative regionali per l’acquisto da parte delle aziende di confezioni di farmaci, anche monodose, secondo le delibere AIFA.
Osservatorio prezzi e tecnologie
L’Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione economica deve costituire una banca dati delle trattative di acquisto svolte e concluse dalle aziende per beni di consumo, servizi e tecnologie. La banca dati serve a:
- fornire elementi per analisi, programmazione e monitoraggio della spesa;
- supportare conoscitivamente la Regione e le aziende;
- raccogliere e diffondere informazioni su prezzi, distributori, produttori e offerta di mercato, con attenzione alle tecnologie biomediche.
Le aziende devono alimentare la banca dati regionale con i dati sulle iniziative di acquisto e sui relativi esiti, secondo le modalità definite dalla Giunta.
Patrimonio immobiliare e SAN.IM. S.p.A.
La Regione promuove la costituzione di SAN.IM. S.p.A., società a prevalente capitale regionale, per immettere liquidità nel sistema sanitario e risanare parte del deficit della gestione sanitaria. La partecipazione regionale è subordinata a condizioni molto stringenti sullo statuto, tra cui:
- possesso regionale di almeno il 99% del capitale, mantenuto anche in caso di aumento;
- riserva della quota residua a soggetti pubblici o società con organi a maggioranza nominata/designata dalla Regione;
- previsione dell’acquisto di beni immobili indisponibili delle aziende con contestuale locazione finanziaria alle aziende venditrici e opzione di riacquisto finale;
- cessione dei crediti connessi a tali operazioni a società di cartolarizzazione in possesso dei requisiti di legge;
- diritto di prelazione regionale sulle azioni nominative;
- facoltà di nominare amministratore unico e maggioranza del collegio sindacale;
- inalienabilità della quota regionale.
La Giunta o il suo delegato è autorizzata a compiere gli atti esecutivi necessari, stipulare l’atto costitutivo, sottoscrivere le azioni e gli eventuali patti tra soci. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta o dal delegato.
La nomina dell’amministratore unico e dei sindaci avviene entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e poi 60 giorni prima della scadenza del mandato. In caso di inerzia, opera la nomina sostitutiva. È prevista anche una successiva modifica dell’oggetto sociale della società, limitandola alla sola gestione dei contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Per accelerare le alienazioni è prevista una conferenza di servizi con partecipazione di assessorati regionali, direttori generali, amministratore unico e organi statali competenti in materia di beni storico-artistici. In tale sede si individuano i beni da alienare, si valuta l’eventuale rinuncia alla prelazione statale e si formalizza l’impegno regionale all’autorizzazione delle alienazioni.
La Regione può avvalersi di strutture specializzate per autorizzazioni e stima dei beni. La Giunta impartisce inoltre direttive per inserire nei contratti clausole dirette a preservare la destinazione d’uso, mantenere in capo alle aziende la gestione ordinaria e straordinaria e destinare alle aziende i trasferimenti pubblici relativi ai beni.
Alle scadenze dei contratti di locazione finanziaria, la Regione dispone il pagamento diretto a SAN.IM. S.p.A., o alla società indicata dalla normativa, dei canoni dovuti dalle aziende, a garanzia dei portatori dei titoli emessi.
Accordi istituzionali
L’attuazione della legge è affidata all’Assessorato al bilancio e programmazione economica, che può promuovere accordi istituzionali e intese con l’Assessorato alla sanità per l’esecuzione coordinata degli interventi.
Copertura finanziaria
Gli oneri gravano sul bilancio regionale e, per la partecipazione a SAN.IM. S.p.A., è istituito nel bilancio 2001 un apposito capitolo con stanziamento di lire 1.000 milioni, coperto mediante riduzione di un corrispondente importo di altro stanziamento di bilancio.
Abrogazioni e disposizioni non più attuali
Sono espressamente abrogate alcune precedenti disposizioni regionali incompatibili. La legge contiene inoltre varie norme legate a fasi attuative e finanziarie ormai risalenti, incluse previsioni su scadenze già decorse; perciò il provvedimento, pur restando fonte normativa, presenta oggi un’utilità applicativa molto limitata in concreto.
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