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Legge

L.R. Lazio 18/2001

Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 18/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio disciplina classificazione acustica del territorio comunale, piani di risanamento, autorizzazioni per attività rumorose temporanee, documentazione di impatto e clima acustico, competenze di Regione, province e comuni, sanzioni e regole transitorie. Alcuni termini transitori risultano ormai scaduti, ma la disciplina generale resta di riferimento regionale.

Disciplina regionale sull'inquinamento acustico, zonizzazione e risanamento del territorio nel Lazio

Disciplina regionale sull’inquinamento acustico nel Lazio

La legge definisce il quadro regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, per la pianificazione del territorio e per il risanamento delle situazioni di criticità. Si applica nel territorio della Regione Lazio e integra la legge quadro statale n. 447/1995, distribuendo funzioni tra Regione, province e comuni.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a:

  • determinare la qualità acustica del territorio;
  • assicurare il risanamento ambientale;
  • tutelare la popolazione dall’inquinamento acustico;
  • disciplinare classificazione in zone acustiche, piani di risanamento, autorizzazioni per attività rumorose, documentazione di impatto acustico e valutazione del clima acustico.

Riparto delle competenze

La Regione adotta il piano regionale triennale di bonifica acustica e il piano pluriennale per il contenimento delle emissioni dei servizi pubblici essenziali, tiene l’elenco regionale dei tecnici competenti, vigila sull’attuazione della zonizzazione comunale e può emanare ordinanze contingibili e urgenti con efficacia sull’intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più province.

Le province controllano e vigilano in ambiti sovracomunali, gestiscono i dati di monitoraggio forniti da ARPA, verificano il coordinamento tra strumenti urbanistici e classificazione acustica, valutano i piani comunali di risanamento e coordinano le azioni di contenimento del rumore in aree che interessano più comuni. Possono anch’esse emanare ordinanze urgenti nell’ambito territoriale di competenza.

I comuni classificano il territorio in zone acustiche, coordinano gli strumenti urbanistici, adottano i piani comunali di risanamento, regolano le attività rumorose, controllano il rispetto della disciplina acustica e rilasciano le autorizzazioni per attività temporanee e manifestazioni rumorose.

Vigilanza e controllo

Province e comuni esercitano vigilanza e controllo avvalendosi di ARPA. Le attività ispettive sono svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti del tecnico competente.

Classificazione in zone acustiche del territorio comunale

I comuni classificano il territorio sulla base delle destinazioni d’uso urbanistiche, dell’effettiva fruizione del territorio, della situazione topografica e degli indicatori ISTAT sulle attività antropiche. La suddivisione segue le classi acustiche previste dalla normativa statale e dall’allegato A.

Sono previsti criteri specifici per:

  • aree particolarmente protette di classe I, comprese aree naturali protette, aree umide e zone selvagge;
  • classi II, III e IV, determinate anche in base a densità abitativa, commerciale, artigianale e di traffico;
  • classi V e VI, per aree prevalentemente ed esclusivamente industriali;
  • classificazione della rete viaria in base ai flussi di traffico e alla funzione delle strade.

Il comune può individuare aree per spettacoli temporanei o all’aperto e, nelle aree di pregio paesaggistico-ambientale e turistico, può fissare valori di qualità inferiori di almeno 3 dB rispetto alla zona di appartenenza, nel rispetto dei limiti per i servizi pubblici essenziali. È vietato l’accostamento di zone con differenza di valori limite superiore a 5 dB, anche tra comuni confinanti. Per aree a forte stagionalità turistica sono ammesse due zonizzazioni distinte.

La classificazione deve risultare da cartografia con scale minime prestabilite e secondo le indicazioni grafico-cromatiche dell’allegato B.

Procedura di adozione della classificazione acustica

La proposta preliminare è redatta da tecnici competenti, trasmessa a Regione, provincia e comuni confinanti e depositata per 60 giorni. Nei 30 giorni successivi possono essere presentate osservazioni; se vi sono osservazioni dei comuni confinanti sul divieto di accostamento tra classi, il comune convoca una conferenza di servizi.

La classificazione definitiva è adottata entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza o dalla scadenza del termine per le osservazioni. Essa costituisce allegato tecnico al PUCG, alle varianti e ai PUOC. Le successive modifiche seguono la medesima procedura.

Pianificazione regionale di risanamento e contenimento del rumore

Il piano regionale triennale di bonifica acustica è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il comitato tecnico-scientifico per l’ambiente. Esso definisce il quadro degli interventi, l’ordine di priorità, il coordinamento, la ripartizione delle risorse e i criteri per l’adeguamento dei piani comunali.

La Regione adotta inoltre il piano pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi pubblici essenziali come linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali.

Piani comunali di risanamento acustico

Nei casi previsti dalla legge statale, i comuni adottano piani comunali di risanamento redatti da tecnici competenti. I piani devono contenere, in sintesi:

  • individuazione delle sorgenti sonore e dei responsabili;
  • misurazioni o stime del rumore prodotto;
  • confronto con i limiti di zona;
  • priorità di intervento;
  • costi, mezzi necessari e tempi;
  • eventuali misure urgenti;
  • stima dei benefici per la popolazione esposta.

I comuni recepiscono nei piani anche i contenuti dei piani relativi ai servizi pubblici essenziali e dei piani di contenimento del rumore dei gestori di infrastrutture e servizi di trasporto. I piani sono depositati per 60 giorni; seguono osservazioni e trasmissione alla provincia. La provincia definisce le priorità a livello provinciale e le trasmette alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. I piani comunali devono essere adeguati al piano regionale; in caso di difformità interviene la provincia, e poi il potere sostitutivo regionale.

Relazione biennale sullo stato acustico

I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono adottare una relazione biennale sullo stato acustico e trasmetterla a Regione e provincia. Se il comune adotta il piano comunale, la prima relazione è allegata al piano.

Autorizzazioni per attività rumorose temporanee

Le attività rumorose temporanee comprendono, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni pubbliche, discoteche all’aperto, cinema all’aperto, piano bar all’aperto e attività negli impianti sportivi.

Il comune rilascia l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti, sulla base di una relazione tecnica che descrive durata, orari, macchinari, livelli di rumore e misure di attenuazione. Per le autorizzazioni in deroga è necessario il parere di ARPA. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla richiesta; il parere ARPA va reso entro 15 giorni dalla richiesta comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione feste patronali e consimili, feste laiche e comizi elettorali. I cantieri d’urgenza devono comunque essere comunicati immediatamente al comune.

Documentazione di impatto acustico e valutazione del clima acustico

Per le opere e gli interventi indicati dalla legge statale, i soggetti interessati devono presentare documentazione di impatto acustico con informazioni su attività, zona, sorgenti sonore, cicli tecnologici, livelli previsionali di rumore e verifica post-operam. La documentazione deve essere redatta e verificata da tecnici competenti.

Per aree e aviosuperfici la Giunta regionale può stabilire contenuti ulteriori. Le domande per i provvedimenti autorizzatori relativi a nuove opere o impianti devono contenere la documentazione di previsione di impatto acustico. Per gli impianti soggetti a nulla-osta comunale è richiesta l’indicazione delle misure di contenimento.

La valutazione previsionale del clima acustico deve descrivere lo stato sonoro dell’area, la classificazione acustica, le condizioni ante operam e quelle previste dopo l’intervento, con eventuali misure correttive e stima dei costi.

Tecnico competente

È definito tecnico competente il professionista abilitato alle misurazioni, alle verifiche di conformità, alla redazione dei piani di risanamento e alle attività di controllo. Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco regionale dei tecnici competenti.

L’iscrizione richiede il titolo di studio previsto dalla normativa statale e un’attività professionale non occasionale nel campo dell’acustica ambientale. La Giunta disciplina le modalità di iscrizione e la Regione promuove corsi di aggiornamento. Sono riconosciuti anche i tecnici già abilitati da altre regioni.

Potere sostitutivo

In caso di inadempimento degli enti locali, anche per la mancata adozione dei piani comunali in presenza di gravi problemi di inquinamento acustico, o in caso di conflitto tra enti, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Sanzioni amministrative

Province e comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dalla legge quadro statale, secondo la legge n. 689/1981; in caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata.

Se il comune non provvede alla classificazione acustica, è applicabile una sanzione da 500 a 20.000 euro, irrogata dalla Regione. Il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni è versato allo Stato.

Disposizioni finanziarie e contributi

La legge prevede contributi ai comuni secondo le priorità stabilite nel piano regionale. È inoltre autorizzata una spesa regionale per la classificazione acustica, il monitoraggio e gli interventi di risanamento. Con norma successiva è stato introdotto un articolo specifico sui contributi in conto capitale ai comuni del Lazio per la predisposizione della classificazione acustica propedeutica al risanamento, con criteri e modalità demandati alla Giunta regionale.

Modifiche alla disciplina regionale sul decentramento amministrativo

La legge modifica la legge regionale n. 14/1999 attribuendo espressamente alle province la vigilanza sull’attuazione della classificazione acustica da parte dei comuni e riformulando la competenza comunale in materia di approvazione dei progetti di risanamento delle imprese e dei piani di contenimento e abbattimento del rumore.

Disposizioni transitorie

Le imprese interessate devono presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione della classificazione acustica, un progetto di risanamento contenente gli elementi tecnici richiesti; i gestori di servizi pubblici di trasporto presentano i piani di contenimento e abbattimento del rumore previsti dalla legge statale. Il comune approva i progetti entro 90 giorni, altrimenti il progetto si intende approvato.

In prima applicazione, i comuni dovevano adottare la classificazione acustica entro il 31 dicembre 2014; fino a tale adempimento si applicavano i limiti del DPCM 1 marzo 1991. Le classificazioni già adottate all’entrata in vigore della legge valevano come proposta preliminare. Era inoltre previsto un regime transitorio per il riconoscimento dei tecnici competenti e per le attività rumorose già in esercizio.

Obsolescenza pratica

Molte disposizioni transitorie sono legate a termini ormai scaduti; la disciplina generale sulla zonizzazione, sui piani e sulle competenze resta invece strutturalmente rilevante per la materia acustica regionale.

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