Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18800/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti deducevano di aver frequentato, in periodi diversi tra il 1978 e il 1995, scuole universitarie di specializzazione in medicina senza percepire la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76. Domandavano, in via principale, la condanna dello Stato al pagamento dell’adeguata remunerazione per ogni anno di corso, e in via subordinata il risarcimento del danno per mancata o tardiva attuazione delle direttive. La Corte d’appello aveva rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto, individuando il dies a quo nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Con il ricorso principale e quello successivo i medici contestavano: la pretesa violazione dell’art. 101 Cost. per avere il giudice di merito seguito la giurisprudenza di legittimità come se vigesse uno stare decisis; la violazione dell’art. 2935 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999 anziché dai DPCM del 2007; la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU per asserita disparità di trattamento tra specializzandi; il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; la mancata compensazione delle spese; e, nel ricorso successivo, la pretesa errata applicazione dell’art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 e dell’art. 2947 c.c., anche sotto il profilo di ultrapetizione e giudicato interno. Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità dei ricorsi, richiamando il consolidato orientamento di nomofilachia sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso successivo. Ha ritenuto che tutti i motivi si ponessero in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, che ha reso manifesti il consolidamento dell’inadempimento statale e l’inerzia da cui far decorrere la prescrizione. Ha inoltre escluso che la successiva disciplina del 2011 potesse incidere retroattivamente sui rapporti anteriori secondo quanto dedotto dai ricorrenti, chiarendo invece la regola applicativa già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha rigettato anche la doglianza sulla compensazione delle spese, ritenendola discrezionale e non censurabile in cassazione. Ha infine ritenuto temerarie le impugnazioni e ha condannato ciascun gruppo di ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite e di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    Il motivo che denunciava una pretesa applicazione dello stare decisis è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito si basava su norme di legge e non sulla vincolatività formale dei precedenti.

  • art. 3 Cost.

    La censura di disparità di trattamento è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sulla ratio decidendi della sentenza, fondata sulla prescrizione.

  • art. 14 CEDU

    Invocato per sostenere una discriminazione tra specializzandi; la Corte lo ha ritenuto non pertinente rispetto al fondamento decisorio basato sulla prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è stata ancorata al momento in cui il diritto era azionabile, individuato nel 27 ottobre 1999 per effetto dell’art. 11 l. n. 370/1999.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione non presentava un dubbio interpretativo idoneo a giustificarlo, essendo coperta da giurisprudenza consolidata.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    Ha reso manifesta l’ottemperanza solo soggettivamente parziale dello Stato e fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto risarcitorio dal 27 ottobre 1999 per gli esclusi dal beneficio normativo.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché contrastanti con un orientamento di legittimità consolidato, senza argomenti idonei a indurre un ripensamento.

  • art. 4, comma 43, l. 12 novembre 2011, n. 183

    La Corte ha ribadito che la norma opera per i fatti successivi al 1° gennaio 2012 secondo il regime applicativo elaborato dalla giurisprudenza, non incidendo retroattivamente sul caso esaminato.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato in relazione alla diversa disciplina della prescrizione successiva al 2011, ma ritenuto non utile a sovvertire la soluzione già consolidata per i fatti anteriori.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito, non configurando un diritto della parte.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata applicata una condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata, in ragione della natura abusiva e temeraria delle impugnazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato se dovuto, quale conseguenza processuale dell’esito sfavorevole del giudizio.

  • art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Il trattamento economico dei medici specializzandi si applica solo agli iscritti dall’anno accademico 2006-2007; per quelli anteriori continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Per gli iscritti ai corsi antecedenti al 2006-2007 resta applicabile sia sotto il profilo ordinamentale sia economico.

  • Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16

    Non introducono, secondo la Corte, un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio tale da spostare in avanti la decorrenza della prescrizione.

  • art. 6 CEDU

    La soluzione adottata è stata ritenuta compatibile con il diritto di accesso al tribunale e con l’esigenza di termini di prescrizione ragionevoli.

Massime di principio

  • Nel contenzioso risarcitorio dei medici specializzandi, il diritto al ristoro per tardiva attuazione delle direttive comunitarie decorre, per gli esclusi dalla disciplina del 1999, dal momento in cui la legge nazionale ha reso palese l’adempimento solo parziale dello Stato, e si prescrive in dieci anni da tale data.
  • La questione della giurisdizione, della natura dell’azione o dell’individuazione del soggetto passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione, perché il termine corre anche in assenza di una previa azione giudiziaria e può essere interrotto con atti stragiudiziali.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione è già coperta da un orientamento consolidato e non residua un dubbio interpretativo serio sulla compatibilità della soluzione con il diritto dell’Unione.
  • La disciplina introdotta dalla legge n. 183 del 2011 sulla prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie opera secondo il regime transitorio elaborato dalla giurisprudenza, senza effetto retroattivo pieno sui rapporti già definiti dal precedente termine decennale.
  • La mancata compensazione delle spese non è di per sé censurabile in cassazione, perché la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la soccombenza comporta normalmente la condanna alle spese.
  • L’impugnazione proposta in aperto contrasto con una giurisprudenza di legittimità ormai stabile, senza argomenti nuovi e specifici, può essere qualificata come temeraria e dare luogo a responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.