Ordinanza n. 15926/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’accertamento dell''illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero; nonché per l’annullamento - dell’elenco, pubblicato dall’USP di Brindisi in data 19/07/2023, relativo ai candidati nei cui confronti vi era un procedimento di esclusione per mancanza di titolo di accesso ex O.M. n. 112 del 06/05/2022, ai quali candidati si assegnava il termine del 21/07/2023 per presentare istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi, elenco nel quale non risulta il nominativo dell’odierna ricorrente; - del provvedimento negativo silente formatosi sull’istanza dell’odierna ricorrente per l’informatizzazione nomine e supplenze ed espressione preferenze per le supplenze annuali; - della graduatoria pubblicata in data 03/08/2023 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi GPS I Prima Fascia, nella quale non risulta il nominativo dell’odierna ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dell'USP di Brindisi del 19 luglio 2023 relativo ai candidati sottoposti a procedimento di esclusione per mancanza del titolo di accesso; silenzio sull'istanza per l'informatizzazione delle nomine e l'espressione delle preferenze; graduatoria GPS I fascia pubblicata il 3 agosto 2023, nella quale la ricorrente non era inserita
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e l'annullamento dell'elenco del 19 luglio 2023, del silenzio sull'istanza per le nomine e supplenze e della graduatoria GPS I fascia di Brindisi del 3 agosto 2023, dalla quale era stata esclusa. Con sentenza non definitiva del 22 luglio 2024, n. 14826, il TAR aveva rilevato che la domanda di annullamento della graduatoria era autonoma rispetto alla domanda relativa al silenzio e ne aveva disposto la trattazione con rito ordinario. Esaminata la documentazione, il TAR ha rilevato che la contestazione della graduatoria provinciale di Brindisi radicava la competenza territoriale presso il TAR Puglia.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale limitatamente alla parte del ricorso diretta contro la graduatoria GPS I fascia pubblicata dall'USP di Brindisi il 3 agosto 2023, indicando come competente il TAR Puglia. Ha disposto che il processo relativo a tale domanda possa essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. L'ordinanza non decide nel merito la domanda sul silenzio ministeriale né le altre contestazioni. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Ritenuta, pertanto, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 13, co. 1, c.p.a.;
La competenza territoriale è individuata in base ai criteri dell'art. 13 c.p.a.; nel caso in esame, l'impugnazione di atti riferibili all'ufficio scolastico di Brindisi esclude la competenza del TAR Lazio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 15, co. 4, c.p.a., debba essere indicato come territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, innanzi al quale la parte del ricorso proposta avverso la graduatoria (GPS I Prima Fascia) pubblicata in data 3 agosto 2023 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi potrà essere riassunto nel termine di legge;
Dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudice indica il TAR competente e consente la riassunzione del processo davanti a esso entro il termine di legge.
Massime di principio
- Quando una domanda di annullamento riguarda una graduatoria formata e pubblicata da un ufficio scolastico provinciale, la competenza territoriale deve essere determinata secondo i criteri dell'art. 13 c.p.a.; accertata l'incompetenza del TAR adito, va indicato il TAR territorialmente competente.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale non definisce nel merito la domanda: la parte di processo interessata può essere riassunta davanti al TAR indicato come competente nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 7480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 5664/2026 - Napoli, Sezione 3
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 5712/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 5736/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 1195/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Ordinanza · 12 ott 2026Ordinanza n. 1948/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →