L.R. Calabria 1/2009
Ulteriori disposizioni in materia sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Calabria compensi, oneri e procedure relative alle commissioni sanitarie, limiti al conferimento di incarichi dirigenziali, assunzioni e inquadramenti di personale sanitario. Alcune norme su emergenza, continuità assistenziale e medicina dei servizi sono state dichiarate incostituzionali; sono richiamati vincoli finanziari e un controllo regionale sugli atti aziendali.
Disposizioni in materia sanitaria su incarichi, assunzioni e inquadramenti nel SSR calabrese
Ulteriori disposizioni in materia sanitaria
La legge regionale Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 interviene su diversi aspetti dell’organizzazione sanitaria regionale: commissioni per l’accertamento delle invalidità, incarichi e assunzioni nel servizio sanitario, inquadramenti di personale già operante in specifiche attività e controlli regionali sugli atti conseguenti.
Commissioni sanitarie e regime dei compensi
La partecipazione del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dipendente o convenzionato a qualsiasi titolo, alle Commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità non dà diritto a compensi aggiuntivi oltre quelli previsti dagli accordi contrattuali di riferimento, in applicazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico. Resta a carico dell’azienda sanitaria cui appartiene la commissione l’onere relativo al sanitario che rappresenta le associazioni di invalidi.
Commissione regionale per la disciplina delle farmacie
La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dalla normativa sulle farmacie sentiti i Comuni interessati, le Aziende sanitarie provinciali e una commissione regionale apposita. La commissione è nominata su proposta dell’Assessore competente ed è composta da un dirigente del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, che la presiede, e da tre farmacisti individuati congiuntamente dagli Ordini provinciali, dall’associazione dei titolari e da quella dei non titolari. La designazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, provvede la Giunta regionale. La partecipazione è gratuita.
Immissione in servizio dopo procedure selettive
I vincitori di procedure selettive previamente autorizzate possono essere immessi in servizio senza ulteriore autorizzazione regionale, purché l’immissione avvenga entro un anno dall’autorizzazione e resti ferma la verifica della disponibilità finanziaria.
Divieto di incarichi di direzione di struttura complessa senza laurea
Salvo diversa previsione della normativa nazionale, le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere non possono conferire o rinnovare incarichi di direzione di struttura complessa a personale privo del diploma di laurea.
Assunzioni e inquadramenti di personale sanitario già in servizio
La legge prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato, previo superamento di apposita procedura selettiva, del personale in servizio con contratti stipulati prima del 28 settembre 2007, anche con forme di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del Piano di rientro sanitario e su domanda dell’interessato, con possibilità di mantenimento in servizio fino alla definizione delle procedure. Era inoltre prevista una selezione concorsuale per la dirigenza del SSR con riserva fino al 50% dei posti al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti. Tali disposizioni risultano oggi non applicabili perché l’articolo 6 è stato inciso da successive modifiche e dichiarazioni di illegittimità costituzionale.
Norme su emergenza sanitaria, continuità assistenziale e medicina dei servizi
La legge conteneva disposizioni per l’inquadramento in ruolo dei medici a tempo indeterminato impegnati nell’emergenza sanitaria, per l’inquadramento dei medici titolari di continuità assistenziale e per i medici della medicina dei servizi idonei e inseriti in specifici elenchi regionali. La Corte costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 7, 8 e 9, sicché tali previsioni non sono più utilizzabili.
Vincoli, condizioni e controlli sugli atti aziendali
Le assunzioni a tempo indeterminato e le immissioni nei ruoli organici sono subordinate al rispetto del vincolo di spesa previsto dalla legge finanziaria statale, all’esistenza dei posti in organico, alla disponibilità finanziaria e alle esigenze motivate di copertura stabile. Gli atti adottati in esecuzione della legge diventano efficaci dopo 30 giorni dalla ricezione da parte del dirigente generale del Dipartimento regionale Tutela della salute, salvo che questi inviti l’azienda all’autotutela. I direttori generali devono inoltre indicare le esigenze di servizio che giustificano le modalità di copertura dei posti.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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