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Legge

L.R. Calabria 3/2009

Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria disciplina i bandi regionali e dei soggetti delegati che attivano risorse della programmazione unitaria, includendo fondi nazionali aggiuntivi, FAS e fondi strutturali UE. Per tali bandi, i termini per presentare domande si sospendono automaticamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono il 1° settembre; alla ripresa vanno rinnovate le forme di pubblicità previste.

Sospensione estiva dei termini per i bandi regionali di programmazione unitaria

Sospensione dei termini nei bandi di programmazione unitaria

La legge regionale della Calabria disciplina un meccanismo generale di sospensione estiva dei termini per la presentazione delle domande relative a specifici bandi finanziati nell’ambito della programmazione unitaria. La finalità è garantire una pausa annuale uniforme nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti regionali e connessi.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai bandi pubblicati dalla Regione Calabria, oppure da soggetti dalla stessa delegati, quando tali bandi attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione unitaria, comprendendo:

  • finanziamenti aggiuntivi nazionali;
  • fondi FAS;
  • fondi comunitari e fondi strutturali.

La norma opera quindi solo per questa tipologia di bandi e non per ogni procedura finanziaria regionale in senso generale.

Sospensione annuale dei termini

Per i bandi rientranti nell’ambito applicativo, la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti è sospesa di diritto ogni anno nel periodo:

  • dal 1° agosto al 31 agosto.

La sospensione è automatica e non richiede ulteriori atti; alla fine del periodo i termini riprendono a decorrere. In pratica, il conteggio è interrotto per tutto il mese di agosto e riparte dal 1° settembre.

Pubblicità e riapertura delle procedure

Alla conclusione del periodo di sospensione devono essere rinnovate le procedure di pubblicità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. La norma collega quindi la ripresa dei termini a un nuovo adempimento informativo, volto a garantire adeguata conoscenza delle procedure dopo la pausa estiva.

Profili temporali e attualità della disciplina

La legge non contiene un termine finale di efficacia. Tuttavia, nel testo consolidato è richiamata una successiva legge regionale del 2020 recante disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009, segno che la disciplina ha avuto modifiche e adattamenti nel tempo. La regola sostanziale resta quella della sospensione feriale dei termini per i bandi di programmazione unitaria della Regione Calabria.

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