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Decreto dirigenziale n. 468 del 26/11/2024

Applicazione della normativa relativa alla frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati e alle caratteristiche dei raccordi idraulici dei veicoli traenti appartenenti delle categorie unionali T e C di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 e alla procedura per la loro immatricolazione in fine serie, denominato Fine Serie MR4.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, per i veicoli traenti delle categorie unionali T e C, l’adeguamento alle nuove prescrizioni europee sulla frenatura idraulica dei rimorchi e sui raccordi idraulici, nonché la procedura di immatricolazione in fine serie per i veicoli già prodotti entro il 31 dicembre 2024. Stabilisce termini, modalità di istanza, documentazione da presentare e limiti quantitativi per l’accesso al fine serie, oltre a chiarire l’aggiornamento degli allegati tecnici e gli effetti sulle diverse forme di omologazione.

Applicazione della normativa sulla frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati e sulla procedura di immatricolazione in fine serie (Fine Serie MR4) per veicoli traenti T e C

Applicazione della normativa sulla frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati e fine serie MR4

Il decreto disciplina l’adeguamento dei veicoli traenti delle categorie unionali T e C alle nuove prescrizioni europee sulla frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati e stabilisce la procedura nazionale di immatricolazione in fine serie per i veicoli già prodotti al 31 dicembre 2024. La base normativa è costituita, in particolare, dal regolamento (UE) n. 167/2013, dal regolamento delegato (UE) 2015/68, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/828, e dall’art. 110 del codice della strada.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama:

  • il regolamento (UE) n. 167/2013, con specifico riferimento all’art. 39 sulla messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di veicoli di fine serie;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/208;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/68, in particolare l’allegato XIII sulle prescrizioni per i collegamenti idraulici del tipo a un condotto;
  • l’art. 16 del regolamento delegato (UE) 2015/68, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/828, che vieta ai costruttori di montare raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024;
  • l’art. 17 del medesimo regolamento, che dal 1° gennaio 2025 vieta alle autorità nazionali di consentire la messa a disposizione, l’immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi con tale soluzione.

Il decreto prende atto che tali prescrizioni incidono sulla progettazione dei veicoli traenti T e C, i quali devono ormai conformarsi alla soluzione a doppia condotta.

Oggetto del decreto

Il decreto:

  • disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 110 del codice della strada, mediante procedura di fine serie ai sensi dell’art. 39, comma 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, per i veicoli traenti T e C che consentono il traino di veicoli rimorchiati mediante raccordo idraulico del tipo a un condotto;
  • disciplina l’aggiornamento degli allegati tecnici dei veicoli traenti T e C per i quali la possibilità di montare raccordi idraulici del tipo a un condotto era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2024.

Aggiornamento della carta di circolazione e degli allegati tecnici

Dal 1° gennaio 2025 i costruttori di trattrici agricole non possono più montare raccordi idraulici a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio, anche per i tipi di veicoli per i quali tale possibilità era stata in precedenza consentita.

I costruttori interessati devono presentare istanza via PEC all’indirizzo dg.mot-div3@pec.mit.gov.it per aggiornare gli allegati tecnici dei veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2024.

In via transitoria, se i nuovi allegati tecnici correttamente aggiornati non sono disponibili per le immatricolazioni dal 1° gennaio 2025, il costruttore deve integrare l’allegato tecnico con una dichiarazione, secondo il modello dell’Allegato 1, da presentare agli UMC a cura del richiedente l’immatricolazione.

La possibilità di utilizzare tale dichiarazione transitoria è ammessa fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data:

  • deve essere concluso ogni procedimento di aggiornamento degli allegati tecnici;
  • non è più possibile utilizzare, ai fini immatricolativi, allegati tecnici che riportino la possibilità di montare raccordi idraulici a una condotta.

Procedura di fine serie MR4

La procedura di fine serie consente di immatricolare veicoli non conformi a una norma europea entrata in vigore per:

  • 24 mesi dalla data di invalidità dell’omologazione UE per i veicoli completi;
  • 30 mesi dalla stessa data per i veicoli completati.

La procedura si applica solo ai veicoli:

  • presenti nel territorio dell’Unione europea o in transito logistico verso l’Unione;
  • muniti di omologazione UE valida al momento della produzione;
  • non immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza dell’omologazione UE.

Il contingente massimo ammesso è pari al valore più alto fra:

  • il 10% dei veicoli immatricolati nel biennio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024;
  • 20 veicoli.

Ai fini del calcolo del 10%, si considerano i tipi omologativi che prevedono in allegato tecnico la presenza di un sistema di frenatura dei veicoli rimorchiati di tipo idraulico e/o pneumatico, indipendentemente dalla presenza o meno della frenatura idraulica con raccordo a singola linea. Restano esclusi dal computo i tipi non atti al traino, quelli muniti solo di frenatura ad inerzia o meccanica, o quelli destinati a rimorchi privi di freni.

Modalità e termini per la domanda di fine serie

I costruttori o i loro rappresentanti ufficiali interessati devono presentare istanza in bollo, secondo il modello dell’Allegato 2, all’indirizzo PEC dg.mot-div3@pec.mit.gov.it, entro e non oltre il 10 dicembre 2024.

Nella domanda devono indicare i motivi tecnici o economici che impediscono l’adeguamento dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche.

È inoltre consentito un successivo invio integrativo del numero dei veicoli alla Divisione 3 della Direzione generale entro il 15 gennaio 2025, sempre via PEC al medesimo indirizzo.

La Divisione 3, esaminate le domande, comunica con proprio provvedimento entro il 31 dicembre l’esito delle istanze, indicando l’elenco dei costruttori che hanno richiesto e ottenuto l’immatricolazione in fine serie. Le eventuali istanze integrative ricevute entro il 15 gennaio 2025 determinano l’aggiornamento di tale elenco.

Al termine del periodo previsto per il fine serie, i costruttori devono trasmettere alla Divisione 3 la lista dei veicoli immatricolati in fine serie, con l’indicazione del numero di telaio.

Immatricolazione dei veicoli in fine serie

Per i veicoli immatricolati con procedura di fine serie, il certificato di conformità deve riportare la menzione speciale che li qualifica come veicoli di fine serie, secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 5, del regolamento (UE) n. 167/2013.

In mancanza di tale menzione, il richiedente deve presentare una dichiarazione integrativa del certificato di conformità conforme al fac-simile dell’Allegato 3.

La dichiarazione integrativa deve essere numerata in modo da indicare il progressivo rispetto al numero massimo di veicoli ammessi alla procedura. In assenza della menzione sul certificato di conformità o della dichiarazione integrativa, l’immatricolazione non può essere effettuata.

Coordinamento con disposizioni precedenti e altri regimi omologativi

Dal 1° gennaio 2025, rispetto alla circolare prot. n. 31141 del 4 dicembre 2018, il decreto precisa che:

  • la lettera d) del paragrafo 1.2.3 non è più applicabile, salvo che per i veicoli traenti che usufruiscono del provvedimento di fine serie;
  • la lettera b2) del paragrafo 1.3 non è più applicabile nella parte in cui consente, in sede di trasposizione tecnica delle omologazioni globali "MR", l’installazione di un sistema per la frenatura mista automatica idraulica conforme alla Tabella CUNA NC 341-01;
  • la lettera b1) del paragrafo 1.3 resta applicabile laddove consente l’installazione di un adattatore tra veicolo traente a doppia linea idraulica e veicolo rimorchiato a singola linea idraulica;
  • la lettera b3) del paragrafo 1.3 resta applicabile laddove consente l’installazione di un impianto idraulico a due condotte per la frenatura del rimorchio con funzionalità avanzate e compatibile sia con rimorchi a doppia linea sia con rimorchi a singola linea.

L’inibizione a dotare i veicoli traenti T e C di raccordo idraulico del tipo a un condotto, prodotti dopo il 31 dicembre 2024, si applica anche alle omologazioni limitate di piccola serie emesse dal C.S.R.P.A.D. e dai Centri Prova Autoveicoli ai sensi del DM 277/2001, nonché alle omologazioni individuali o approvazioni come unico esemplare. Tali centri devono informare i costruttori della scadenza e dell’impossibilità di emettere dichiarazioni di conformità dopo il 31 dicembre 2024 per i veicoli interessati.

Il decreto chiarisce infine che, dopo il 31 dicembre 2024, non è possibile produrre veicoli di categoria T e C con un sistema di frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati del tipo a un condotto di cui alla CUNA NC 341-01.

Disposizioni finali e allegati

Le disposizioni del decreto si applicano a qualsiasi tipologia di omologazione.

Gli allegati costituiscono parte integrante del provvedimento:

  • Allegato 1: dichiarazione all’"allegato tecnico" trattrice agricola;
  • Allegato 2: fac-simile della richiesta di fine serie dei costruttori;
  • Allegato 3: fac-simile della dichiarazione integrativa.

Punti principali

Oggetto e ambito del decreto

Il decreto disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 110 del codice della strada e dell’art. 39 del regolamento (UE) n. 167/2013, dei veicoli traenti delle categorie T e C che rientrano nella procedura di fine serie MR4. Regola inoltre l’aggiornamento degli allegati tecnici dei veicoli per i quali, fino al 31 dicembre 2024, era consentito il montaggio di raccordi idraulici del tipo a un condotto.

Nuove prescrizioni sulla frenatura idraulica

Alla luce del regolamento delegato (UE) 2015/68, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/828, dal 1° gennaio 2025 i costruttori non possono più montare raccordi idraulici a un condotto sui trattori nuovi. Il decreto chiarisce che la progettazione dei veicoli traenti T e C deve conformarsi alla soluzione a doppia condotta e che gli allegati tecnici vanno aggiornati di conseguenza.

Aggiornamento degli allegati tecnici

I costruttori interessati devono presentare istanza via PEC all’indirizzo dg.mot-div3@pec.mit.gov.it per l’aggiornamento degli allegati tecnici dei veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2024. In via transitoria, se i nuovi allegati non sono ancora disponibili, fino al 31 dicembre 2025 è ammessa una dichiarazione sostitutiva/integrativa da presentare agli UMC secondo il modello dell’Allegato 1; dopo tale data non è più possibile utilizzare allegati tecnici che riportino la possibilità del raccordo a una condotta.

Procedura di fine serie e limiti quantitativi

La procedura di fine serie consente l’immatricolazione di veicoli non conformi alla nuova disciplina per 24 mesi dalla data di invalidità dell’omologazione UE per i veicoli completi e per 30 mesi per i veicoli completati. È applicabile solo ai veicoli presenti nell’Unione o in transito logistico verso di essa, dotati di omologazione UE valida al momento della produzione ma non ancora immatricolati o messi in circolazione. Il numero massimo ammesso è pari al maggiore tra il 10% dei veicoli immatricolati nel biennio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2024 e 20 veicoli.

Domande, istruttoria e immatricolazione

I costruttori o i loro rappresentanti devono presentare istanza in bollo entro il 10 dicembre 2024 via PEC, indicando le ragioni tecniche o economiche dell’impossibilità di adeguamento. È possibile integrare il numero dei veicoli con ulteriore invio entro il 15 gennaio 2025. La Divisione 3 comunica l’esito delle istanze entro il 31 dicembre e aggiorna l’elenco dei costruttori ammessi; al termine del periodo di fine serie i costruttori trasmettono la lista dei veicoli immatricolati con i numeri di telaio.

Effetti sulla documentazione di immatricolazione e sulle omologazioni

Per l’immatricolazione in fine serie il certificato di conformità deve recare la menzione speciale prevista dall’art. 39, comma 5, del regolamento (UE) n. 167/2013. In mancanza, il richiedente presenta una dichiarazione integrativa secondo l’Allegato 3, numerata progressivamente rispetto al contingente autorizzato; senza tali indicazioni l’immatricolazione non può essere effettuata. Le disposizioni si applicano a qualsiasi tipologia di omologazione, incluse quelle limitate di piccola serie, individuali e come unico esemplare.

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