Sentenza del 09/06/2015 n. 3261 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Maggiorazioni - Richiesta - Omessa notifica titoli esecutivi - Illegittimità - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata dichiarata illegittima la cartella di pagamento emessa senza la previa notifica dei provvedimenti applicativi delle maggiorazioni. La mancata notifica dell'idoneo atto impositivo ha determinato il vizio dell'intera procedura di riscossione e la nullità assoluta della cartella e degli atti successivi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento nella parte in cui richiedeva maggiorazioni senza che fossero stati previamente notificati i relativi provvedimenti applicativi, aventi natura di titoli esecutivi. La sola cartella, per la sua formulazione generica e incerta, non consentiva al contribuente di conoscere con precisione la ragione, la formazione e l'ammontare delle ulteriori somme richieste, impedendo un'adeguata difesa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non può costituire il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del titolo e dei presupposti di maggiorazioni o ulteriori somme, quando tali importi derivano da autonomi provvedimenti impositivi.
- Prima dell'avvio della riscossione deve essere notificato un atto idoneo a indicare con chiarezza la causa del debito, il calcolo delle somme e il termine per contestarle.
- La mancata notifica del titolo esecutivo o dell'atto presupposto può compromettere la validità dell'intera procedura di riscossione, non soltanto della singola voce aggiuntiva.
- La cartella deve permettere al destinatario di comprendere esattamente perché le somme sono dovute e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa; una motivazione generica o incerta può comportarne l'illegittimità.
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