L.R. Umbria 16/2021
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 1/2015 e la l.r. 10/2015 soprattutto su edilizia, paesaggio e sismica: rialloca molte funzioni alla Regione, introduce stato legittimo e tolleranze costruttive, disciplina interventi in area agricola e ricostruzioni, rivede procedimenti sismici e autorizzazioni paesaggistiche. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al testo unico regionale sul governo del territorio e al riordino delle funzioni amministrative
Modifiche al governo del territorio, edilizia e sismica nella Regione Umbria
La legge regionale Umbria 10 dicembre 2021, n. 16 interviene in modo esteso sul testo unico del governo del territorio (l.r. 1/2015) e sul riordino delle funzioni amministrative (l.r. 10/2015). La disciplina risultante rafforza il ruolo regionale in varie materie urbanistiche, edilizie, paesaggistiche e sismiche, e introduce nuovi istituti su stato legittimo e tolleranze costruttive.
Riordino delle funzioni amministrative e riallocazione alla Regione
Una parte rilevante delle modifiche sposta dalla provincia alla Regione numerose competenze prima attribuite all’ente provinciale. Il riferimento alla provincia viene sostituito sistematicamente con la Regione in diversi procedimenti urbanistici, edilizi, paesaggistici e sismici.
In particolare, viene ricondotta alla Regione la pianificazione di area vasta e varie funzioni connesse ai procedimenti urbanistici e ai controlli edilizi. Anche nella disciplina del procedimento paesaggistico e della materia sismica la Regione diventa il soggetto competente per le attività istruttorie, autorizzative, di controllo e per l’incameramento dei rimborsi forfettari previsti dalla legge.
Viene inoltre aggiornato l’allegato della l.r. 10/2015, precisando che le funzioni di controllo sull’attività edilizia in materia di abusivismo riguardano il Capo VI del Titolo V della l.r. 1/2015.
Edilizia libera, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia
La legge adegua le definizioni edilizie regionali al d.p.r. 380/2001. La nozione di manutenzione straordinaria viene ricondotta alle previsioni del testo unico edilizia statale, così come quella di ristrutturazione edilizia.
Viene inoltre aggiornato il richiamo all’installazione di manufatti leggeri e strutture di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), punto e.5) del d.p.r. 380/2001, confermando l’allineamento della normativa regionale alla classificazione statale degli interventi.
Interventi in zona agricola
Nelle zone agricole sono consentite, come attività di edilizia libera, recinzioni e reti protettive di ridotte dimensioni, con determinate caratteristiche costruttive e funzionali. Devono essere realizzate con materiali di scarso impatto visivo, senza opere murarie di sostegno, devono essere immediatamente asportabili e non devono determinare una trasformazione permanente del territorio.
Sono ammessi solo se destinati alla protezione delle colture agricole, delle attività zootecniche o degli edifici e attrezzature ad esse funzionali. Devono inoltre lasciare aperture per il passaggio pedonale e non possono interrompere strade ad uso pubblico o la sentieristica regionale. Restano ferme le normative di settore applicabili.
Ampliamenti e ricostruzioni: disciplina urbanistica e paesaggistica
La legge interviene sugli ampliamenti previsti dall’art. 91 della l.r. 1/2015, prevedendo che, in relazione alle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio esistente, essi possano costituire un organismo edilizio autonomo se:
- rispettano le distanze minime di legge;
- sono realizzati a non più di 15 metri lineari dall’edificio esistente;
- consistono nel solo piano terreno.
Per la ricostruzione di fabbricati in specifiche ipotesi, qualora non sia possibile ricostruire a distanza pari o inferiore a 50 metri dagli edifici presenti per impedimenti dovuti allo stato fisico dei luoghi, la distanza può arrivare fino a 100 metri, previo parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. La stessa regola vale anche per alcuni casi di ricostruzione post-sisma richiamati dalla l.r. 8/2018.
Viene anche previsto che la Commissione comunale si esprima su ulteriori ipotesi di ricostruzione indicate nella norma regionale.
Stato legittimo degli immobili
È inserito un nuovo articolo sullo stato legittimo degli immobili e delle unità immobiliari. Il principio generale è che lo stato legittimo è quello risultante dal titolo abilitativo originario, integrato da:
- titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
- titoli edilizi in sanatoria, compresi quelli rilasciati a seguito di condono;
- tolleranze costruttive;
- regolarizzazioni derivanti dal pagamento di sanzioni pecuniarie.
L’asseverazione del tecnico sullo stato legittimo deve essere allegata alle istanze di permesso di costruire e alle comunicazioni/asseverazioni edilizie, secondo la modulistica unificata. La verifica spetta allo Sportello unico, salvo i casi in cui la disciplina statale escluda tale asseverazione.
Per gli interventi che hanno interessato l’intero edificio o unità immobiliare, esclusa la manutenzione ordinaria, lo stato legittimo discende dal titolo che ha consentito l’intervento complessivo, integrato dai successivi titoli parziali.
Per gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, quando non era richiesto titolo abilitativo, lo stato legittimo si desume da dati catastali di primo impianto o da altra documentazione probante. La regola vale anche quando esiste un principio di prova del titolo, ma non è disponibile la copia.
Per gli immobili ante 1° settembre 1967 senza licenza e situati fuori dai centri abitati e dalle zone di espansione previste dagli strumenti urbanistici dell’epoca, la legittimità è accertata sulla base della medesima documentazione probatoria.
Tolleranze costruttive ed esecutive
La legge introduce un articolato regime di tolleranze costruttive.
Non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie utile coperta e altri parametri, se lo scostamento resta entro il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo.
Per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, sono inoltre considerate tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture eseguite nel passato, purché:
- non vi sia violazione della disciplina edilizia;
- non venga pregiudicata l’agibilità;
- non siano compromessi integrità strutturale e parametri progettuali nei casi indicati dalla norma.
La legge menziona in via esemplificativa il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità di muri e aperture interne, la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e gli errori progettuali corretti in cantiere.
Sono poi ricondotte alle tolleranze costruttive anche alcune parziali difformità del passato quando, a seguito di sopralluogo o ispezione, sia stata rilasciata certificazione di conformità edilizia e agibilità, oppure quando l’amministrazione le abbia espressamente accertate e non contestate come abuso edilizio. Resta ferma la possibilità di adottare i provvedimenti di autotutela nei limiti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
Le tolleranze devono essere dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica per nuove istanze o nella dichiarazione prevista per l’attestazione dello stato legittimo, oppure con apposita asseverazione negli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali.
I maggiori spessori dei solai necessari per schermature impiantistiche e passaggio impianti rientrano nelle tolleranze esecutive.
Titoli abilitativi e procedimenti edilizi
La legge aggiorna varie disposizioni procedimentali per allinearle al quadro statale e per rafforzare il ruolo dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE).
Per i benefici edilizi connessi alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli oneri, l’interessato deve ottenere un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato, da trasmettere al SUAPE ai fini del riconoscimento dei benefici al momento del rilascio del titolo abilitativo.
In materia di autorizzazione paesaggistica, è chiarito che essa costituisce atto presupposto sia per il rilascio del titolo edilizio sia per l’esecuzione di opere specifiche. La commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio esprime i pareri anche sugli interventi semplificati disciplinati dal d.p.r. 31/2017, nel rispetto delle relative fasi e termini.
Disciplina paesaggistica e aree tutelate
Le modifiche in materia paesaggistica sostituiscono i riferimenti alla provincia con la Regione e aggiornano la disciplina procedimentale e i riferimenti normativi, richiamando il d.p.r. 31/2017 per gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedimento semplificato.
La Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio viene inoltre richiamata per i casi di ricostruzione ammessi dalla disciplina regionale, compresi quelli previsti dall’art. 91, comma 12 ter.
Funzioni forestali e altri aggiornamenti settoriali
La legge sostituisce, in un richiamo puntuale, l’ente competente in materia forestale, riferendosi all’Agenzia forestale regionale al posto dell’unione speciale di comuni. Sono inoltre aggiornati ulteriori rinvii alla Regione in luogo della provincia in varie disposizioni del testo unico.
Disciplina sismica: riparto delle competenze, procedimenti e controlli
La parte più ampia della legge riguarda la materia sismica. La Regione viene individuata come autorità competente per numerosi procedimenti relativi a interventi in zona sismica, con utilizzo del portale telematico regionale della sismica per richieste, depositi e trasmissioni documentali.
La Giunta regionale deve individuare, con propri atti di indirizzo:
- gli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità;
- gli interventi privi di rilevanza;
- gli interventi di minore rilevanza;
- i casi di varianti strutturali non sostanziali;
- i criteri di documentazione tecnica e di controllo;
- le modalità di controllo a campione;
- i casi di esclusione dal rimborso forfettario;
- le procedure per la verifica sismica dei titoli a sanatoria.
La legge aggiorna anche il regime sanzionatorio in materia di costruzioni in zona sismica, specificando che per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti si applica anche il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001.
Autorizzazione sismica preventiva e preavviso di deposito
Per gli interventi individuati come rilevanti, i lavori non possono iniziare senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dall’autorità regionale competente.
Per tali procedimenti, il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva sulla proprietà dell’intera unità strutturale; se i lavori riguardano solo una porzione dell’unità strutturale, occorre l’autorizzazione del condominio; in caso di comproprietà, serve l’autorizzazione dei comproprietari.
Sono soggetti ad autorizzazione preventiva anche altri interventi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, secondo l’elenco richiamato dalla legge. Il termine per l’istruttoria può essere prorogato una sola volta, per massimo due anni, se nel frattempo non sono cambiate le norme tecniche sulle costruzioni.
Le richieste e i documenti devono essere trasmessi attraverso il portale telematico regionale della sismica. Se il richiedente non ha firma digitale o PEC, può conferire delega al tecnico incaricato secondo le regole richiamate dal d.p.r. 445/2000.
Parere regionale di conformità per lavori pubblici
Per i lavori pubblici soggetti alle disposizioni del d.l. 136/2004, il soggetto attuatore può chiedere alla struttura regionale competente un parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni, utile alla verifica prevista dal codice dei contratti pubblici e finalizzato alla validazione dei progetti.
Il parere è sempre rilasciato dall’autorità regionale competente per i lavori pubblici della Regione o per quelli nei quali la Regione incarichi il proprio personale come RUP, direttore dei lavori, collaudatore statico o collaudatore tecnico-amministrativo. Per i lavori pubblici della ricostruzione post-sisma 2016, il parere è rilasciato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, se non ricorre il caso di competenza regionale diretta.
La Giunta regionale disciplina criteri e procedure per l’emissione del parere.
Procedimento per interventi di minore e di scarsa rilevanza, e controlli a campione
Gli interventi individuati come di minore rilevanza seguono il procedimento di preavviso scritto e deposito del progetto esecutivo, con controllo e rilascio dei relativi provvedimenti secondo il sistema regionale.
Per gli interventi privi di rilevanza, l’inizio dei lavori è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e del deposito del progetto esecutivo, insieme all’asseverazione tecnica. A fine lavori va depositato il certificato di regolare esecuzione, che equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche.
Per alcuni interventi sottoposti a controlli a campione, l’inizio dei lavori non è subordinato al rilascio del parere tecnico di verifica sismica; si applica invece il procedimento ordinario di preavviso e autorizzazione previsto dalla legge.
Sono disciplinati anche i controlli a campione sui progetti di minore rilevanza e sui progetti soggetti alle previsioni speciali del d.p.r. 380/2001, con criteri definiti dalla Giunta regionale.
Collaudo statico, fine lavori e comunicazioni telematiche
La legge disciplina con maggiore precisione gli adempimenti finali. Il direttore dei lavori comunica il completamento delle opere strutturali entro 30 giorni dal deposito della relazione a strutture ultimate; entro 60 giorni da tale deposito il collaudatore deve depositare il certificato di collaudo statico.
Relazione, certificati di fine lavori strutturali e collaudo sono trasmessi alla Regione tramite il portale telematico regionale della sismica.
Regime sanzionatorio e controlli in materia sismica
Viene aggiornato il regime sanzionatorio, con riferimento alle norme tecniche vigenti e alla Parte II del d.p.r. 380/2001.
La Giunta regionale deve stabilire anche le procedure di accesso e controllo ispettivo in cantiere da parte del personale regionale, nonché i criteri per il rimborso forfettario e per i casi in cui esso non è dovuto o va differenziato in base al volume delle opere.
Disposizioni regolamentari, transitorie ed entrata in vigore
La Giunta regionale è incaricata di adeguare la normativa regolamentare attuativa del testo unico alle modifiche introdotte dalla legge, presentando entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore le modifiche al regolamento regionale 2/2015.
Nel periodo transitorio restano applicabili le disposizioni del regolamento regionale 2/2015 in quanto non contrastanti con la nuova legge.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 dic 2021L.R. Umbria 17/2021
- Legge · 30 dic 2021L.R. Umbria 18/2021
- Legge · 30 dic 2021L.R. Umbria 19/2021
- Legge · 18 nov 2021L.R. Umbria 15/2021
- Legge · 21 ott 2021L.R. Umbria 14/2021
- Legge · 2 mar 2022L.R. Umbria 2/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →