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Legge

L.R. Umbria 17/2021

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 17/2021 apporta modifiche puntuali a più leggi regionali: aggiorna i requisiti e i limiti di cumulo per gli incarichi di revisione, interviene su personale e formazione, corregge la disciplina del soccorso alpino e integra norme su acque minerali e paesaggio. Contiene anche correzioni al rendiconto 2020 e la sua entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche a varie leggi regionali umbre, incluse nomine, personale, soccorso alpino e rendiconto 2020

Modificazioni e integrazioni a diverse leggi regionali umbre

La legge regionale dell’Umbria 20 dicembre 2021, n. 17, interviene in modo puntuale su una pluralità di testi normativi regionali. La disciplina risultante riguarda in particolare nomine e incompatibilità, personale, soccorso alpino e speleologico, tutela ambientale, formazione e il rendiconto dell’esercizio 2020 della Regione.

Nomine regionali e incarichi di revisione

Viene integrata la disciplina regionale sulle nomine di competenza della Regione Umbria, introducendo tra la documentazione richiesta, limitatamente alle proposte di nomina o designazione a membro di collegio dei revisori dei conti o sindacale o a revisore unico, l’attestazione della data e del numero di iscrizione nel Registro previsto dal d.lgs. 39/2010.

In materia di cumulo degli incarichi, la legge precisa che:

  • gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile sono cumulabili fino a un massimo di due;
  • l’incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della legge regionale sulle nomine.

Disposizioni sul personale e sulla durata degli incarichi

Viene modificata la disciplina regionale relativa a un rapporto/impiego di durata limitata, sostituendo il limite di “non superiore a 120 giorni” con quello di “non superiore a 120 giornate lavorative”. La norma precisa quindi il criterio di computo del limite temporale, che diventa espresso in giornate lavorative.

Soccorso alpino e speleologico

La legge interviene sulla disciplina regionale del soccorso alpino e speleologico eliminando una previsione del comma 2 dell’articolo 1 e modificando l’articolo 2.

In particolare:

  • viene soppressa la locuzione “e non sanitario”;
  • viene abrogato il comma 5 dell’articolo 2.

La disciplina risultante è quindi quella derivante dalle disposizioni residue della legge regionale n. 1/2021, senza il riferimento testuale al carattere “non sanitario” e senza il comma 5 originario.

Acque minerali, sorgenti e termali

In relazione alla normativa regionale sulle acque minerali naturali, di sorgente e termali, viene integrato il richiamo alla tutela, precisando che l’attività deve essere svolta nel rispetto anche del paesaggio, oltre che dell’ambiente.

Formazione e funzioni regionali

La legge modifica anche la disciplina contenuta nella legge regionale n. 3/2021 sulle disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023. Le funzioni regionali richiamate vengono espressamente integrate con quelle “in materia di formazione”, mentre sono eliminate alcune previsioni organizzative e di indirizzo:

  • viene soppresso il riferimento alle risorse umane e strumentali;
  • viene soppresso il riferimento all’atto di indirizzo della Giunta regionale;
  • viene abrogato il comma 5 dell’articolo 15.

Rendiconto generale 2020

La legge corregge la disciplina del rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2020, sostituendo un richiamo errato all’“esercizio finanziario 2019” con il corretto “esercizio finanziario 2020”.

Viene inoltre sostituito integralmente l’articolo dedicato al conto economico e allo stato patrimoniale, approvando i valori del risultato economico e delle principali grandezze patrimoniali dell’esercizio 2020, tra cui il risultato d’esercizio pari a euro 26.089.175,89 e l’attivo/passivo pari a euro 2.733.069.523,17.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Le disposizioni relative al rendiconto riguardano l’esercizio finanziario 2020, quindi hanno natura ormai chiusa e non producono effetti applicativi attuali oltre la funzione di approvazione contabile.

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