Circolare numero 103 del 9-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la proroga, per l’anno 2005, dell’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per imprese commerciali con 51-200 addetti, agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 addetti e imprese di vigilanza. Vengono richiamati gli obblighi contributivi con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2005, indicata la possibilità di regolarizzare i periodi pregressi senza somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, e precisate le modalità operative di versamento con i codici DM10/2 M210 e M211. Il decreto stabilisce inoltre il limite di spesa complessivo, la riduzione del 30% dei trattamenti e le regole di priorità e monitoraggio.
Proroga 2005 dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori
Proroga 2005 dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori
La circolare illustra gli effetti del decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, pubblicato in G.U. l’8 settembre 2005, che proroga per l’anno 2005 l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per specifiche categorie di imprese. Il provvedimento è emanato in attuazione della normativa che consente proroghe dei trattamenti in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali.
Ambito soggettivo e presupposti della proroga
La proroga interessa:
- imprese esercenti attività commerciale con forza occupazionale da 51 a 200 unità, comprese quelle che svolgono attività di logistica;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti;
- imprese di vigilanza.
Per queste ultime, la circolare richiama la regola secondo cui i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Decorrenza e contribuzione dovuta
Le aziende destinatarie della proroga devono continuare a versare, senza interruzione rispetto alla disciplina precedente, i contributi previsti:
- dall’art. 9 della legge n. 407/1990, nella misura dello 0,90%;
- dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, nella misura dello 0,30%.
La decorrenza indicata è il periodo di paga "gennaio 2005".
Regolarizzazione dei periodi non versati
Le aziende che non abbiano assolto all’obbligo contributivo dal periodo di paga gennaio 2005 possono regolarizzare i periodi già scaduti secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La circolare precisa che, se la regolarizzazione avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare, non si applicano somme aggiuntive né interessi.
Modalità di compilazione del DM10/2
Per la regolarizzazione o il versamento della contribuzione, i datori di lavoro devono utilizzare i seguenti codici nei quadri del modello DM10/2:
- codice M210 per la contribuzione CIGS nei quadri BC;
- codice M211 per la contribuzione di mobilità nei quadri B-C.
In entrambi i casi non devono essere compilate le colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". La procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 verrà adeguata in coerenza con tali istruzioni.
Misura dei trattamenti e limiti di spesa
Il decreto stabilisce che la misura dei trattamenti è ridotta del 30%.
Per l’anno 2005 il limite complessivo di spesa è pari a euro 24.500.000,00, così ripartiti:
- euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilità;
- euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Di questi 15 milioni, euro 9.575.766,79 derivano da somme impegnate nel 2004 e non utilizzate, mentre euro 5.424.233,21 gravano sulla competenza 2005.
Criteri di priorità, erogazione e monitoraggio
Per il trattamento di mobilità si applicano le disposizioni vigenti. Hanno diritto al trattamento i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005 e l’erogazione avviene in ordine cronologico, sulla base della data di licenziamento.
Per la CIGS, il criterio di priorità è dato dall’ordine cronologico di arrivo delle istanze presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro, risultante dalla data di protocollo. Se vi sono più istanze relative alla stessa impresa, rileva la data di protocollo della prima istanza.
Ai fini della quantificazione della spesa, le Direzioni provinciali del lavoro devono rilevare, tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, il numero dei lavoratori interessati e comunicarlo all’INPS. L’Istituto, a sua volta, deve controllare i flussi di spesa delle prestazioni erogate e darne riscontro ai Ministeri competenti, così da assicurare il rispetto dei limiti finanziari fissati dal decreto.
Punti principali
Ambito della proroga
La proroga riguarda, per l’anno 2005, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per tre categorie di imprese: commerciali con forza occupazionale da 51 a 200 unità, agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di 50 addetti, e imprese di vigilanza. La misura discende dal decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, come modificato dal D.L. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005.
Decorrenza degli obblighi contributivi
Le aziende interessate devono continuare a versare, senza soluzione di continuità a decorrere dal periodo di paga gennaio 2005, la contribuzione prevista dall’art. 9 della legge n. 407/1990 (0,90%) e dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%). Per le imprese di vigilanza, la circolare ribadisce che i contributi sono dovuti solo se la forza occupazionale supera i 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende che non abbiano adempiuto al versamento a partire da gennaio 2005 possono regolarizzare i periodi già scaduti secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Se la regolarizzazione avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, non sono dovute somme aggiuntive né interessi.
Modalità operative di versamento
Per il versamento della contribuzione CIGS va utilizzato il codice M210 nei quadri BC del modello DM10/2; per la contribuzione di mobilità va utilizzato il codice M211 nei quadri B-C del medesimo modello. In entrambi i casi non devono essere indicati i dati relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. La procedura di controllo delle denunce DM10/2 sarà adeguata in conformità alla circolare.
Misura e limiti finanziari
Il decreto prevede una riduzione del 30% della misura dei trattamenti. Il limite di spesa per l’anno 2005 è fissato complessivamente in euro 24.500.000,00, di cui euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilità ed euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale. Di questi ultimi, euro 9.575.766,79 provengono da somme impegnate nel 2004 e non utilizzate, mentre euro 5.424.233,21 gravano sulla competenza 2005.
Criteri di priorità e gestione delle domande
Per il trattamento di mobilità si applicano le regole ordinarie vigenti; hanno diritto al beneficio i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2005 e l’erogazione avviene secondo l’ordine cronologico della data di licenziamento. Per la CIGS, il criterio di priorità è l’ordine cronologico di arrivo delle istanze presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro, facendo riferimento alla data di protocollo; se vi sono più istanze per la stessa impresa, conta la data di protocollo della prima istanza.
Rilevazione del fabbisogno e monitoraggio della spesa
Le Direzioni provinciali del lavoro, tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, devono rilevare il numero di lavoratori interessati e comunicarlo all’INPS, al fine di quantificare correttamente la spesa. L’INPS deve inoltre controllare i flussi di spesa relativi alle prestazioni erogate e riferirne al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze per garantire il rispetto dei limiti finanziari.
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