Circolare numero 102 del 5-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2005, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nel R.D. n. 148/1931 le prestazioni economiche di malattia sono regolate come per i lavoratori del settore industria. Restano esclusi i trattamenti aggiuntivi o diversi previsti dalla precedente disciplina, che non sono più dovuti per gli eventi insorti dal 2005 e, per gli eventi iniziati nel 2004 e ancora in corso, per le giornate successive al 31 dicembre 2004, salvo i casi in cui sussistano le condizioni per il diritto secondo la normativa industriale. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per i datori di lavoro, con i codici DM10 M209 e L209, le modalità di regolarizzazione contributiva e le istruzioni contabili per l’imputazione ai conti PTP 24/030 e PTP 34/000.
Prestazioni economiche di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto ex R.D. n. 148/1931 e istruzioni contabili
Prestazioni economiche di malattia ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto ex R.D. n. 148/1931
La circolare interviene sul regime delle prestazioni economiche di malattia spettanti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinati dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, a seguito dell’armonizzazione introdotta dalla legge finanziaria 2005. L’obiettivo è fornire alle sedi INPS e alle aziende interessate le istruzioni applicative e contabili per il passaggio al regime ordinario del settore industria, con effetti dal 1° gennaio 2005.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’abrogazione dell’allegato B al R.D. n. 148/1931 e l’applicazione, ai trattamenti economici previdenziali di malattia dei lavoratori interessati, delle norme, modalità e limiti previsti per i lavoratori dell’industria. Il secondo periodo della disposizione, come sostituito dall’art. 3-ter della legge 22 aprile 2005, n. 58, precisa che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS per i lavoratori dell’industria sono ridefiniti dalla contrattazione collettiva di categoria.
La circolare ricorda inoltre che, già dal 1° gennaio 2000, la contribuzione per le prestazioni economiche di malattia per tali lavoratori era stata parificata, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge n. 488/1999, all’aliquota del 2,22% prevista per gli altri assicurati del settore industria.
Nuovo regime delle prestazioni di malattia
Dal 1° gennaio 2005 l’erogazione delle prestazioni di malattia deve avvenire secondo la normativa comune applicata agli assicurati dell’industria, richiamando il compendio allegato alla circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 e le successive disposizioni. La circolare segnala che il nuovo regime incide su aspetti quali:
- individuazione dei lavoratori aventi diritto;
- calcolo del periodo massimo indennizzabile;
- misura dell’indennità;
- giornate indennizzabili;
- retribuzione da prendere a base di calcolo.
I trattamenti previdenziali di malattia diversi o aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori dell’industria, correlati alla disciplina previgente, non sono più dovuti per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2005 e, per quelli già in corso a tale data, non sono dovuti per le giornate successive al 31 dicembre 2004, salvo che il diritto residuo permanga secondo la disciplina dell’industria.
Eventi in corso al 1° gennaio 2005 e malattia a cavaliere
Per gli eventi iniziati nel 2004 e proseguiti ininterrottamente nel 2005, il diritto alla prestazione per il periodo residuo permane soltanto se, al 1° gennaio 2005, l’evento risulta indennizzabile secondo i criteri del settore industria. In concreto, dal 1° gennaio 2005 può essere corrisposta non più il “sussidio” al 100%, ma l’“indennità” nella misura prevista per l’industria, cioè:
- 50% o 66,66% a seconda della durata della malattia;
- dal 4° giorno, salvo ricaduta;
- per le sole giornate feriali, secondo la disciplina degli operai dell’industria.
La circolare precisa inoltre che:
- deve cessare ogni erogazione di indennità per i lavoratori con qualifica di impiegato;
- trova applicazione l’istituto della protezione assicurativa, con indennizzabilità in misura ridotta degli eventi insorti entro 2 mesi o 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
- il periodo massimo indennizzabile è di 180 giorni ed è correlato all’anno solare, non più al cosiddetto anno mobile.
Nel caso di malattia a cavaliere, se nel 2004 il limite massimo non è stato raggiunto, la prosecuzione dell’evento dopo il 31 dicembre 2004 dà diritto a ulteriori 180 giorni di indennità dal 1° gennaio 2005. Se invece il limite massimo era già stato raggiunto nel 2004, il ripristino del diritto dal 1° gennaio 2005 è subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988, in particolare alla permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche se limitati, a carico dell’azienda.
La circolare evidenzia infine che eventuali giorni di aspettativa per motivi di salute fruiti nel 2004 non devono essere computati nel periodo massimo assistibile, poiché il sussidio di malattia e l’aspettativa per salute erano regolati da discipline autonome.
Prestazioni non più dovute e recuperi
Le prestazioni più favorevoli o diverse rispetto al regime dell’industria, se erogate dopo il 1° gennaio 2005, devono essere recuperate. La circolare richiama, tra i casi previgenti non più applicabili, il sussidio di malattia al 100%, il sussidio nel periodo di carenza, il sussidio durante le cure termali, l’aspettativa per motivi di salute e l’integrazione dell’indennità di infortunio corrisposta dall’INAIL.
Adempimenti delle aziende e regolarizzazione contributiva
Le aziende interessate devono operare la regolarizzazione contributiva secondo il nuovo assetto normativo. In particolare:
- per il personale con qualifica di operaio, devono restituire le somme eventualmente conguagliate da gennaio 2005 per prestazioni superiori a quelle dovute nel regime industria;
- l’importo conguagliato in eccedenza va esposto nei quadri B/C del modello DM10 con il codice M209, relativo al recupero delle prestazioni di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto ex R.D. n. 148/1931;
- per tale codice non devono essere compilate le caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Per il personale con qualifica di impiegato, l’azienda deve restituire integralmente quanto conguagliato a titolo di prestazioni di malattia, sempre mediante il codice M209.
Quanto al contributo per l’indennità di malattia pari al 2,22%, non più dovuto per il personale impiegato, il relativo importo può essere recuperato nel quadro D del DM10 con il codice L209, destinato al recupero del contributo per l’indennità di malattia del personale con qualifica di impiegato addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Regolarizzazione delle retribuzioni e contribuzione dovuta
Per i trattamenti retributivi aggiuntivi rispetto alle indennità economiche di malattia a carico INPS, erogati ai lavoratori con qualifica di operaio, nonché per le retribuzioni dovute in assenza di prestazioni mutualistiche ai lavoratori con qualifica di impiegato, le aziende devono:
- calcolare le differenze retributive spettanti per i periodi pregressi dal 1° gennaio 2005 fino alla data di regolarizzazione;
- portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
La circolare richiama l’applicazione della delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, precisando che le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare non sono soggette né a somme aggiuntive né a interessi.
Istruzioni contabili
Sul piano contabile, il recupero dell’eccedenza o dell’integrale prestazione di malattia erogata dal 1° gennaio 2005 secondo la normativa previgente, e indicata nei modelli DM10/2 con il codice M209, deve essere imputato al conto PTP 24/030, già esistente.
Il rimborso dei contributi non più dovuti dal 1° gennaio 2005, contraddistinti nei modelli DM10/2 dal codice L209, deve essere imputato al conto PTP 34/000, anch’esso già esistente.
Indicazioni finali alle sedi INPS
Le sedi sono invitate a portare con urgenza a conoscenza delle aziende interessate le istruzioni contenute nella circolare e a vigilare sulla correttezza dell’operato dei datori di lavoro, sia con riferimento alle prestazioni di malattia sia con riferimento ai recuperi contributivi e alle relative imputazioni contabili.
Punti principali
Nuovo regime delle prestazioni di malattia dal 1° gennaio 2005
In applicazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, come modificato dall’art. 3-ter della legge n. 58/2005, dal 1° gennaio 2005 i trattamenti economici previdenziali di malattia per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Viene quindi superata la disciplina speciale prevista dall’allegato B al R.D. n. 148/1931.
Trattamenti aggiuntivi e disciplina previgente
I trattamenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori dell’industria, riconducibili alla normativa previgente e ai contratti collettivi richiamati, non sono più dovuti per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2005. Per gli eventi in corso a tale data, l’eventuale diritto continua solo per il periodo residuo e soltanto se, al 1° gennaio 2005, l’evento risulta indennizzabile secondo la disciplina del settore industria.
Effetti pratici sul calcolo della prestazione
Dal 1° gennaio 2005 non può più essere corrisposto il sussidio al 100% previsto dalla vecchia disciplina, ma l’indennità secondo i criteri dell’industria, con le misure e le giornate indennizzabili previste per tale settore. Cessa inoltre l’erogazione di indennità per i lavoratori con qualifica di impiegato, si applica la protezione assicurativa per gli eventi insorti entro 2 mesi o 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e il periodo massimo indennizzabile è quello dell’anno solare, non più dell’anno mobile.
Malattia a cavaliere e periodo massimo indennizzabile
Per le malattie iniziate nel 2004 e proseguite nel 2005, se nel 2004 non era stato raggiunto il limite massimo assistibile, la malattia è indennizzabile dal 1° gennaio 2005 per un ulteriore massimo di 180 giorni. Se invece il limite massimo era già stato raggiunto nel 2004, il ripristino del diritto all’indennità dal 1° gennaio 2005 è subordinato alle condizioni previste dalla circolare n. 144/1988, in particolare alla permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche limitati, a carico dell’azienda.
Aspettativa per motivi di salute e recuperi
I giorni di aspettativa per motivi di salute fruiti nel 2004 non devono essere conteggiati nel periodo massimo assistibile, poiché tale istituto aveva una disciplina autonoma rispetto al sussidio di malattia. Le eventuali prestazioni diverse o maggiori erogate dopo il 1° gennaio 2005 rispetto a quelle dovute secondo la disciplina dell’industria devono essere recuperate.
Regolarizzazione contributiva per i datori di lavoro
Le aziende devono ricalcolare e restituire le somme conguagliate in eccesso da gennaio 2005 per le maggiori prestazioni riconosciute al personale operaio rispetto al regime industriale. Per il personale impiegatizio devono restituire integralmente quanto conguagliato a titolo di prestazioni di malattia. Inoltre, per il personale impiegato non è più dovuto il contributo per l’indennità di malattia del 2,22%, che può essere recuperato dalle aziende.
Codici DM10 e operazioni di conguaglio
Per il recupero delle prestazioni di malattia indebitamente conguagliate deve essere utilizzato il codice M209 nei quadri B/C del modello DM10, senza indicazione di numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Il recupero del contributo non dovuto per l’indennità di malattia del personale impiegato va effettuato nel quadro D del modello DM10 con il codice L209. Per gli eventuali trattamenti retributivi aggiuntivi o per le retribuzioni dovute in assenza di prestazioni mutualistiche, le differenze retributive dal 1° gennaio 2005 fino alla data di regolarizzazione vanno sommate alle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione, con calcolo dei contributi sui totali.
Termini per la regolarizzazione e regime sanzionatorio
Alle operazioni di regolarizzazione si applica la delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare non sono gravate né da somme aggiuntive né da interessi.
Istruzioni contabili
Il recupero delle prestazioni di malattia erogate in eccedenza o integralmente secondo la normativa previgente, con esposizione nel DM10/2 tramite codice M209, deve essere imputato al conto PTP 24/030. Il rimborso dei contributi non più dovuti, esposto nel DM10/2 con codice L209, deve essere imputato al conto PTP 34/000.
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