Regolamento (UE) 2025/283
Regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione, del 28 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di un anno talune misure tecniche già previste per specifiche attività di pesca nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1241 e mira a proseguire le misure correttive e di selettività finalizzate a ridurre le catture indesiderate e a favorire il recupero degli stock. La decorrenza è fissata al 1o gennaio 2025, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da assicurare continuità giuridica. Le misure si applicano esclusivamente alle acque dell’Unione e non incidono su quelle del Regno Unito.
Proroga al 31 dicembre 2025 di talune misure tecniche di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia, mediante modifica del regolamento (UE) 2019/1241.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle attività di pesca dell’Unione nelle acque nordoccidentali interessate dall’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, in particolare a determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Riguarda i pescherecci dell’Unione e la pianificazione delle relative campagne di pesca; non disciplina le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le misure prorogate operano a decorrere dal 1o gennaio 2025 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Proroga di misure tecniche di pesca nelle acque nordoccidentali
Il regolamento delegato (UE) 2025/283 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare fino al 31 dicembre 2025 talune misure tecniche applicabili a specifiche attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. L’intervento si colloca nel quadro della conservazione delle risorse della pesca e della protezione degli ecosistemi marini, con particolare attenzione alla riduzione delle catture accessorie e indesiderate.
Contesto e finalità
I considerando richiamano la precedente evoluzione normativa: le misure erano già state introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/2324, quindi aggiornate e prorogate dai regolamenti delegati (UE) 2022/2588 e (UE) 2024/492. La Commissione evidenzia che le misure correttive restano necessarie per gli stock con biomassa inferiore al Blim ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, al fine di favorire un rapido ritorno a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), ottimizzando i modelli di sfruttamento e incrementando la selettività degli attrezzi.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le acque dell’Unione interessate dall’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 e, in concreto, le attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Le misure incidono sulla programmazione delle campagne di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche. È chiarito che il regolamento non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Modifiche all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento delegato.
In particolare, sono sostituiti due punti dell’allegato VI:
- parte B, punto 1.6: le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2025;
- parte C, punto 10.2: le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2025.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. La scelta di una decorrenza retrodatata rispetto all’entrata in vigore è giustificata dalla necessità di evitare un vuoto normativo dopo la scadenza, il 31 dicembre 2024, delle misure previste dal regolamento delegato (UE) 2024/492.
Collegamento con l’accordo UE-Regno Unito
Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 494, paragrafi 1, 2 e 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito. Le misure adottate sono presentate come coerenti con tali obiettivi e principi, ma limitate alle acque dell’Unione, senza incidere sulla disciplina applicabile nelle acque britanniche.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore ittico, il regolamento comporta la conferma, per tutto il 2025, delle misure tecniche già in essere nelle aree interessate. In termini operativi, ciò rileva per la pianificazione delle campagne di pesca, per la scelta e l’impiego degli attrezzi e per la gestione delle catture accessorie, con l’obiettivo di mantenere o migliorare la selettività e ridurre gli scarti e le catture indesiderate.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 conformemente all’allegato del regolamento delegato, estendendo la durata di specifiche misure tecniche per determinate attività di pesca nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.
Proroga delle misure tecniche
L’allegato sostituisce il testo della parte B, punto 1.6, prevedendo che le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applichino fino al 31 dicembre 2025. È inoltre sostituito il testo della parte C, punto 10.2, stabilendo che le misure di cui al punto 10.1 si applichino fino al 31 dicembre 2025.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. I considerando richiamano la necessità di mantenere misure correttive per stock con biomassa inferiore al Blim ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, nonché di continuare a migliorare la selettività degli attrezzi e a ridurre le catture indesiderate.
Decorrenza, efficacia e continuità applicativa
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2025. La scelta è motivata dall’esigenza di garantire continuità rispetto alle misure in scadenza il 31 dicembre 2024 previste dal regolamento delegato (UE) 2024/492.
Rapporto con l’accordo UE-Regno Unito
I considerando precisano che le misure introdotte per le acque dell’Unione mirano a conseguire gli obiettivi dell’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3. È espressamente escluso ogni pregiudizio per le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
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