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Ordinanza

Ordinanza n. 4663/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 31 gennaio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 19 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 733; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.

Giustizia amministrativa202502124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente di 12/30 dell'elaborato scritto e conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2024, nonché circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 nella parte relativa all'adeguatezza del voto numerico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice del 31 gennaio 2025, relativo alla correzione delle prove scritte dell'esame forense, nella parte in cui attribuisce al suo elaborato il voto di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 sulle modalità di correzione. Tra i vizi dedotti figura il difetto di motivazione della valutazione numerica. Il TAR ha rilevato che la questione è collegata a quella di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell'art. 1 della l. n. 18/2024, già sollevata dallo stesso Tribunale in un distinto giudizio, in relazione al differimento dell'applicazione della norma sull'esame forense anche alla sessione 2024.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni di rito né il merito dei motivi di annullamento. Ha disposto la sospensione impropria in senso lato del giudizio, poiché la decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel distinto giudizio è rilevante anche per il profilo del difetto di motivazione dedotto in questa controversia. Le parti erano state invitate a interloquire sulla prospettata sospensione, ma non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato. L'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione dovrà essere presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione, identificato nella motivazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.;

    Il TAR fonda sulla disposizione, unitamente all'art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione pregiudiziale rilevante anche nella controversia pendente.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    deve essere disposta – impregiudicata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese – la sospensione impropria “in senso lato” del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a.;

    La disposizione è applicata quale fondamento processuale della sospensione impropria del giudizio amministrativo in attesa della decisione costituzionale rilevante per la causa.

  • art. 39 c.p.a.

    in forza del disposto dell'articolo 39 c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo “per quanto non disciplinato dal presente codice” la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile, essendo la stessa espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, ord. 11 marzo 2019, n. 510);

    Il rinvio al codice di procedura civile opera solo per le materie non disciplinate dal c.p.a.; poiché la prosecuzione dopo la sospensione è regolata dall'art. 80 c.p.a., non si applica la disciplina civilistica.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    in applicazione di quanto disposto dal citato art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio dovrà essere presentata, a cura della parte interessata, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’ordinanza di questo T.A.R. con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, depositata nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025.

    Dopo il venir meno della causa di sospensione, la parte interessata deve chiedere la fissazione dell'udienza di prosecuzione entro novanta giorni; nel caso concreto, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la decisione della Corte costituzionale su una questione sollevata in un diverso giudizio è rilevante per un profilo dedotto anche nella controversia pendente, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia costituzionale, senza decidere nel frattempo rito e merito.
  • In caso di sospensione del giudizio amministrativo, la prosecuzione è regolata dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; il rinvio residuale al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a. non opera quando la materia è già disciplinata dal codice del processo amministrativo. L'istanza di fissazione dell'udienza deve essere presentata entro novanta giorni dal venir meno della causa di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiEsami di abilitazione
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

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