Sentenza n. 9102/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 10050/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 17404/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza indicata in epigrafe e l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte nell'eseguirla. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare le deduzioni della ricorrente né allegare elementi ostativi o sopravvenienze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione. La mancata contestazione da parte del Ministero e l'assenza di circostanze contrarie hanno confermato la fondatezza della pretesa, anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati dalla sentenza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, quale commissario ad acta, incaricato di eseguire il giudicato entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; il contributo unificato deve essere restituito per legge.
Norme richiamate
art. 13533/2001 Cass.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza richiama i principi della giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, valorizzando la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell'inerzia dell'Amministrazione, non adeguatamente contestati dall'Amministrazione stessa, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
- La mancata allegazione di elementi ostativi o di sopravvenienze da parte dell'Amministrazione costituita non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il giudicato e dedotto l'inerzia amministrativa.
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