Sentenza del 23/02/2016 n. 1551 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - DELEGA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la legittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento. L'atto deve essere firmato dal Direttore dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva specificamente delegato. La delega, per essere valida, deve indicare nominativamente il delegato, riportandone le generalità, e deve essere conferita per un periodo di tempo predeterminato.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: una delega generica, priva dell'indicazione nominativa del funzionario o non delimitata temporalmente, non soddisfa le condizioni di legittimità della sottoscrizione dell'avviso. Il testo richiama la conferma di questo orientamento nelle sentenze della Corte di cassazione nn. 22800/2015, 22803/2015 e 22810/2015. Non sono però indicati gli estremi del caso concreto né il dispositivo finale, pertanto non è possibile precisare se l'avviso sia stato definitivamente annullato.
Norme richiamate
Regola sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento e sulla delega al funzionario
Gli avvisi di accertamento devono essere firmati dal Direttore dell'ufficio che li ha emessi o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega deve essere conferita ad un determinato impiegato con riferimento nominativo alle sue generalità e per un periodo predeterminato.
La validità dell'atto richiede che il firmatario abbia il potere di sottoscriverlo. Se firma un delegato, la delega deve essere specifica, nominativa e temporalmente delimitata; una delega indeterminata o generica non è sufficiente.
Cassazione civile, sentenze nn. 22800/2015, 22803/2015 e 22810/2015
Le pronunce sono richiamate come conferma dell'orientamento secondo cui la delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento deve individuare il funzionario delegato e il periodo di efficacia.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è firmato da un funzionario diverso dal direttore dell'ufficio, occorre verificare l'esistenza di una delega valida e la competenza del firmatario.
- La delega deve essere individuale e nominativa: non è normalmente sufficiente una delega riferita indistintamente a tutti i dipendenti o a un ufficio.
- La delega deve avere una durata o un periodo di efficacia predeterminato; una delega priva di limite temporale può essere contestata.
- In caso di contestazione, il contribuente può chiedere all'Amministrazione di dimostrare la validità della delega e la riconducibilità della firma al soggetto legittimato.
- L'assenza o l'invalidità della delega può incidere sulla validità dell'avviso di accertamento, ma l'esito concreto dipende dal contenuto dell'atto, dalla prova prodotta dall'Amministrazione e dagli orientamenti applicabili al caso.
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