Circolare numero 274 del 27-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi criteri applicativi della legge n. 438/1992, di conversione del D.L. n. 384/1992, con particolare riferimento al "blocco" delle pensioni di anzianità fino al 31 dicembre 1993. Vengono chiariti l'ambito di applicazione della sospensione e le principali deroghe in cui la liquidazione resta consentita, oltre a precisazioni sul requisito dei 40 anni di contribuzione e un rinvio ai futuri chiarimenti per gli articoli 2 e 4 e per alcuni aspetti dei fondi speciali.
Prime istruzioni applicative sulle modifiche all'art. 1 del D.L. n. 384/1992 in materia di pensioni di anzianità
Prime istruzioni applicative sull'art. 1 del D.L. n. 384/1992 in materia di pensioni di anzianità
La circolare interviene a seguito della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e fornisce i primi criteri applicativi per le disposizioni che incidono sui trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto. Il focus è sull'art. 1, che introduce una sospensione generalizzata delle pensioni di anzianità con decorrenza nel periodo considerato, ma anche su una serie di deroghe e chiarimenti operativi.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La legge di conversione ha modificato in modo rilevante gli articoli 1 e 2 del decreto-legge, mentre gli articoli 3 e 4 sono rimasti invariati. Per questo la circolare si limita a dettare criteri applicativi dell'art. 1; le indicazioni sull'art. 2 e sull'art. 4 saranno fornite separatamente. Per l'art. 3, invece, viene richiamata la circolare n. 234 del 10 ottobre 1992.
Sospensione del diritto a pensione di anzianità
Il comma 1 dell'art. 1 dispone che, in attesa della riforma del sistema pensionistico, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di qualunque disposizione di legge, regolamento o accordo collettivo che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità con decorrenza nel medesimo periodo. La sospensione riguarda:
- il regime generale obbligatorio;
- le gestioni dei lavoratori autonomi;
- le forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime generale;
- lo speciale regime introdotto per i dipendenti degli enti pubblici creditizi dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357;
- le forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato.
La circolare evidenzia che, rispetto al testo originario, la legge di conversione ha esteso il "blocco" anche alle pensioni di anzianità previste da accordi collettivi e ha ricompreso espressamente i regimi integrativi e lo speciale regime degli enti pubblici creditizi.
Casi in cui la sospensione non opera
Il comma 2 individua diverse deroghe, in cui la liquidazione della pensione di anzianità può avvenire anche se la decorrenza cade tra il 19 settembre 1992 e il 31 dicembre 1993.
Prepensionamenti e ipotesi speciali richiamate espressamente
Rientrano nella deroga:
- i prepensionamenti ex art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per i lavoratori poligrafici e per le ulteriori categorie richiamate dalla normativa;
- i prepensionamenti previsti dal D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, per i lavoratori delle aziende individuate dalla delibera CIPE del 12 giugno 1992, come modificata nella seduta del 13 ottobre 1992;
- altri prepensionamenti previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi a esuberi strutturali di manodopera.
In tale ultima categoria vengono espressamente richiamati:
- i pensionamenti anticipati per i lavoratori portuali previsti dall'art. 9 del D.L. n. 873/1986, convertito dalla legge n. 26/1987;
- i trattamenti di prepensionamento per il personale marittimo e amministrativo delle società del Gruppo FINMARE, delle società esercenti servizi sovvenzionati dal Gruppo FINMARE e per gli ufficiali radiotelegrafisti dipendenti dalla SIRM, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.L. n. 77/1989, convertito dalla legge n. 160/1989;
- i trattamenti riconosciuti dall'art. 3 della legge n. 270/1988 per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986 e inseriti nel programma quinquennale di esodo.
Lavoratori privi della vista
Sono inclusi nella deroga i lavoratori privi della vista ai sensi delle leggi n. 113/1985 e n. 120/1991. La circolare precisa che per tali soggetti si intendono coloro che abbiano cecità assoluta o un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Per essi resta possibile la liquidazione della pensione secondo i criteri già indicati nelle circolari n. 849/1987 e n. 173/1991.
Imprese in crisi e aree di particolare rilevanza occupazionale
La sospensione non opera per:
- i lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 223/1991;
- i lavoratori ai quali si applica l'art. 7, comma 7, della medesima legge n. 223/1991, con riferimento alle aree del D.P.R. n. 218/1978 e alle ulteriori circoscrizioni individuate dalle Commissioni regionali per l'impiego.
La circolare riepiloga le aree di applicazione del Testo Unico del Mezzogiorno e individua i lavoratori interessati, tra cui coloro che siano stati collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1992 e, in presenza di specifiche condizioni di età e anzianità contributiva, maturino il diritto a pensione con l'accredito della contribuzione figurativa del periodo di mobilità; analogamente, sono ricompresi i dipendenti delle società non operative GEPI e INSAR, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1992, se dipendenti da data anteriore al 1° gennaio 1991.
Cessazione del rapporto, preavviso e domanda presentata prima del blocco
Sono esclusi dal blocco anche:
- i lavoratori per i quali il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente al 19 settembre 1992, anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, senza che sia necessario che alla data di cessazione fossero già perfezionati i requisiti pensionistici;
- i lavoratori per i quali, prima del 19 settembre 1992, sia iniziato il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, purché la circostanza risulti da dichiarazione del datore di lavoro secondo il modello allegato;
- i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione entro il 18 settembre 1992 e abbiano maturato i requisiti entro il 30 settembre 1992, anche se la pensione decorre dal 1° ottobre 1992;
- i pubblici dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni, poi accolta dagli organi competenti, anteriormente al 19 settembre 1992, anche se con effetto successivo.
Per il preavviso, la circolare insiste sul fatto che rileva solo l'inizio del periodo prima del 19 settembre 1992, non la sua scadenza. Il modello allegato richiede l'indicazione delle clausole contrattuali, della data iniziale e di quella finale del preavviso, oltre alla sottoscrizione del datore di lavoro.
Requisito dei 40 anni di contribuzione
Rientrano nella deroga i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. La circolare chiarisce che:
- il requisito può essere perfezionato anche dopo il 19 settembre 1992;
- ai fini del computo si considera tutta la contribuzione utile: obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione;
- è utile anche la contribuzione non rilevante per il diritto alla pensione di anzianità;
- per le forme previdenziali che arrotondano all'anno la frazione superiore a sei mesi, il requisito si intende maturato anche con 39 anni, 6 mesi e 1 giorno di contribuzione utile.
Personale di volo e amianto
La deroga comprende inoltre:
- il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, per i trattamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 480/1988, come integrato dall'art. 7 della stessa legge;
- i lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto e impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.
Per questi ultimi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 257/1992, la circolare richiama la facoltà di richiedere, fino al 28 aprile 1994, il trattamento pensionistico secondo l'art. 22 della legge n. 153/1969, con maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva fino al raggiungimento dei 35 anni, entro il limite del periodo tra la cessazione del rapporto e il compimento di 60 anni per gli uomini o 55 anni per le donne. Il CIPE deve individuare i criteri di selezione delle imprese e il numero massimo di pensionamenti anticipati, entro il limite di 600 unità.
Lavoratori italiani all'estero e trattamenti a carico dei fondi speciali
Per i trattamenti pensionistici dei lavoratori italiani che svolgono attività in altri Stati, la circolare segnala una incertezza interpretativa, dovuta alle disposizioni della legge n. 407/1990 che subordinano il diritto alla pensione di anzianità alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche se prestata all'estero. In assenza di chiarimenti ministeriali, le domande devono essere tenute sospese.
Per i trattamenti anticipati a carico dei fondi speciali di previdenza, la circolare conferma la riserva già espressa nella circolare n. 234 del 10 ottobre 1992, in attesa di chiarimenti del Ministero del lavoro; fa eccezione il personale iscritto al Fondo volo, per il quale si applica quanto sopra richiamato.
Requisito contributivo di 35 anni e allegato operativo
Il comma 2 quater dell'art. 1 conferma che, per il pensionamento di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, il requisito contributivo resta fissato in 35 anni.
In allegato è riportato il fac simile della dichiarazione del datore di lavoro relativa al preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, da utilizzare per comprovare l'inizio del preavviso prima del 19 settembre 1992.
Punti principali
Oggetto della circolare e perimetro dell'intervento
La circolare riguarda la legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità, pubblico impiego e disposizioni fiscali. Per i trattamenti pensionistici amministrati dall'Istituto, la conversione ha inciso soprattutto sugli articoli 1 e 2; gli articoli 3 e 4 sono rimasti invariati. La circolare detta i primi criteri applicativi dell'art. 1; per gli articoli 2 e 4 i chiarimenti saranno emanati successivamente, mentre per l'art. 3 si rinvia alla circolare n. 234 del 10 ottobre 1992.
Sospensione delle pensioni di anzianità
Il comma 1 dell'art. 1 sospende, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento e accordo collettivo che preveda il diritto a pensione di anzianità con decorrenza nel periodo indicato. Il blocco riguarda il regime generale obbligatorio, le gestioni dei lavoratori autonomi, le forme sostitutive, integrative ed esclusive, lo speciale regime per gli enti pubblici creditizi ex legge n. 218/1990 e D.Lgs. n. 357/1990, nonché le forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato.
Deroghe per prepensionamenti e situazioni particolari
Il comma 2 individua numerose ipotesi in cui la sospensione non opera. Sono richiamati i prepensionamenti ex art. 37 legge n. 416/1981; quelli previsti dal D.L. n. 364/1992 per le aziende individuate dal CIPE; altri prepensionamenti per esuberi strutturali di manodopera; le tutele per i lavoratori privi della vista; le fattispecie di mobilità ex legge n. 223/1991; i casi di cessazione del rapporto prima del 19 settembre 1992 o di preavviso iniziato prima di tale data; le domande di pensione presentate entro il 18 settembre 1992 con requisiti maturati entro il 30 settembre 1992; le dimissioni pubbliche accolte prima del 19 settembre 1992; i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione; il personale di volo; e, con riserva, i trattamenti per lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto.
Lavoratori all'estero e fondi speciali
Per i trattamenti pensionistici dei lavoratori italiani che svolgono attività in altri Stati la circolare segnala un dubbio interpretativo alla luce della legge n. 407/1990 e dispone la sospensione delle domande in attesa di un orientamento ministeriale. Quanto ai trattamenti anticipati a carico dei fondi speciali di previdenza, si conferma la riserva già formulata nella circolare n. 234/1992, salvo quanto previsto per il personale iscritto al Fondo volo.
Requisito contributivo dei 40 anni
Il comma 2 quater dell'art. 1 conferma in 35 anni il requisito contributivo per il pensionamento di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi. La circolare precisa, inoltre, che ai fini della deroga per i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione valgono tutte le contribuzioni utili, comprese quelle obbligatorie, volontarie, figurative, da riscatto e da ricongiunzione, anche se non utili al diritto alla pensione di anzianità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 nov 1992Circolare numero 271 del 27-11-1992
- Circolare · 27 nov 1992Circolare numero 272 del 27-11-1992
- Circolare · 27 nov 1992Circolare numero 273 del 27-11-1992
- Circolare · 25 nov 1992Circolare numero 269 del 25-11-1992
- Circolare · 25 nov 1992Circolare numero 270 del 25-11-1992
- Circolare · 30 nov 1992Circolare numero 275 del 30-11-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →