Circolare numero 272 del 27-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in assenza di ulteriori disposizioni ministeriali, le Sedi devono corrispondere direttamente ai datori di lavoro aventi titolo il contributo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 120/1989, pari al 15% della retribuzione per 18 mesi, per i lavoratori provenienti dalle imprese siderurgiche indicate dalla norma e assunti entro il 31.12.1990. La liquidazione avviene sulla base della richiesta del datore di lavoro e della documentazione già acquisita al rilascio del codice di autorizzazione "5M", integrata da una dichiarazione mensile sulle retribuzioni corrisposte. Prima del pagamento va verificata la regolarità contributiva e l'assenza di impedimenti; per gli aspetti contabili si applicano le istruzioni della circolare n. 73/1990.
Contributo del 15% della retribuzione per lavoratori provenienti dal settore siderurgico
Contributo del 15% per lavoratori provenienti dal settore siderurgico
La circolare disciplina le modalità operative per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181. Il beneficio è riconosciuto, per 18 mesi, ai datori di lavoro aventi titolo agli sgravi per il Mezzogiorno, diversi da quelli di cui all'art. 1, in relazione ai lavoratori provenienti dalle imprese siderurgiche indicate dalla norma e assunti ai sensi dell'art. 3 anteriormente al 31 dicembre 1990.
Ambito di applicazione
Il contributo consiste nel 15% della retribuzione corrisposta ai lavoratori interessati. La circolare richiama, come precedenti applicativi, le istruzioni già fornite con le circolari 11 dicembre 1989, n. 260, 22 marzo 1990, n. 73 e 14 novembre 1990, n. 240.
Modalità di pagamento
In assenza di ulteriori disposizioni da parte dei Ministeri competenti, le Sedi sono tenute a procedere direttamente alla corresponsione del contributo sulla base delle richieste presentate dai datori di lavoro. La documentazione comprovante il diritto al beneficio dovrebbe essere già stata acquisita al momento dell'assegnazione del codice di autorizzazione "5M", secondo quanto previsto dalla circolare n. 260/1989.
Documentazione integrativa
Alla richiesta deve essere comunque allegata una dichiarazione del datore di lavoro, resa sotto la propria responsabilità, contenente le retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori secondo il contratto collettivo. Ai fini del calcolo devono essere inclusi gli emolumenti con carattere fisso e continuativo ed esclusi:
- i compensi privi di tale carattere, come lo straordinario;
- le voci finalizzate al reintegro patrimoniale del lavoratore, come rimborsi spese, indennità di trasferta e indennità di cassa.
Controlli preliminari e aspetti contabili
Prima di procedere al pagamento, le Sedi devono verificare la regolarità contributiva dei richiedenti e l'assenza di altri impedimenti. Per gli aspetti contabili, deve farsi riferimento alle istruzioni della circolare 22 marzo 1990, n. 73.
Punti principali
Norma di riferimento e misura del contributo
L'art. 3 del D.L. 1.4.1989, n. 120, convertito nella legge 15.5.1989, n. 181, riconosce ai datori di lavoro diversi da quelli dell'art. 1, e aventi titolo agli sgravi per il Mezzogiorno, un contributo pari al 15% della retribuzione corrisposta ai lavoratori provenienti dalle imprese siderurgiche individuate dall'art. 1 del medesimo decreto. Il beneficio spetta per la durata di 18 mesi e riguarda i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3 anteriormente al 31.12.1990.
Modalità di erogazione da parte delle Sedi
Poiché non risultano emanate ulteriori disposizioni dai Ministeri competenti, le Sedi devono procedere direttamente alla corresponsione del contributo sulla base delle richieste presentate dai datori di lavoro. La documentazione comprovante il diritto alla percezione del contributo si presume già acquisita al momento dell'assegnazione del codice di autorizzazione "5M", secondo quanto previsto dalla circolare 11.12.1989, n. 260.
Documentazione integrativa richiesta
A integrazione della documentazione già in atti, il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte per ciascun mese ai lavoratori secondo il contratto collettivo. Devono essere compresi gli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, mentre restano esclusi i compensi privi di tale carattere, come il lavoro straordinario, e le voci che hanno natura di reintegro patrimoniale del lavoratore, quali rimborsi spese, indennità di trasferta e indennità di cassa.
Verifiche preliminari e norme contabili
Prima dell'erogazione, le Sedi devono accertare la regolarità contributiva dei richiedenti e l'inesistenza di eventuali ulteriori impedimenti. Per la gestione contabile dell'operazione occorre attenersi alle disposizioni richiamate dalla circolare 22.3.1990, n. 73.
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