Circolare numero 271 del 27-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa le Sedi sulle iniziative avviate per regolarizzare la posizione contributiva dei lettori di madre lingua straniera, rapporti che la giurisprudenza ha ricondotto al lavoro subordinato. In attesa del decreto ministeriale sull’esonero dalle sanzioni amministrative e della disponibilità dei fondi stanziati dalla legge finanziaria n. 415/1991, le Sedi devono mantenere gli atti cautelativi e recuperare almeno i contributi dovuti dalle Università, interrompendo comunque i termini prescrizionali. Vengono inoltre precisate le voci contributive dovute, i criteri di calcolo e i casi di non debenza per alcune contribuzioni.
Regolarizzazione contributiva dei lettori di madre lingua straniera presso le Università statali
Regolarizzazione contributiva dei lettori di madre lingua straniera
La circolare affronta la regolarizzazione contributiva dei lettori di madre lingua straniera operanti presso le Università statali, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che hanno ricondotto tali rapporti all’ambito del lavoro subordinato ex art. 28 del D.P.R. n. 382/1980. Il documento fornisce alle Sedi indicazioni operative in attesa della piena attuazione delle misure ministeriali e della disponibilità delle risorse stanziate.
Quadro normativo e iniziative ministeriali
Si richiama innanzitutto il messaggio n. 28714 dell’8 giugno 1991, con il quale le Sedi erano state informate delle iniziative del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per addivenire alla regolarizzazione contributiva della categoria. In tale contesto, le Sedi erano state invitate a porre in essere gli atti cautelativi del credito dell’Istituto, evitando nel contempo l’avvio di azioni coattive nei confronti delle Università.
Il Ministero ha poi interessato i competenti dicasteri affinché venga emanato il decreto ministeriale che sancisca l’esonero delle Università dal pagamento delle sanzioni amministrative, in base all’art. 3 del D.L. 20 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166.
Copertura finanziaria della regolarizzazione
Per reperire i fondi necessari, la legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 415, tabella A, ha previsto uno stanziamento di 50 miliardi per l’esercizio finanziario 1993 e di ulteriori 50 miliardi per il 1994. La circolare evidenzia quindi che la regolarizzazione contributiva dovrà procedere gradualmente, in funzione della disponibilità di tali stanziamenti.
Adempimenti richiesti alle Sedi
Nell’attesa dell’attuazione dell’iniziativa ministeriale e della disponibilità effettiva delle somme, le Sedi devono:
- mantenere gli adempimenti necessari per interrompere i termini prescrizionali;
- attivarsi per ottenere, quanto meno, il pagamento delle somme dovute per contributi da parte degli Atenei;
- procedere man mano che gli stanziamenti previsti dalla legge n. 415/1991 si rendono disponibili.
La circolare conferma quindi un approccio prudenziale sul piano del recupero del credito, subordinando l’azione più incisiva alla definizione del quadro finanziario e normativo.
Contributi dovuti e criteri di calcolo
Le contribuzioni dovute per i lettori riguardano:
- assicurazione IVS, al netto della quota asili nido;
- disoccupazione involontaria;
- tubercolosi;
- contributo per l’assistenza agli orfani (ex ENAOLI).
Tali contributi devono essere calcolati sui compensi corrisposti ai lettori, nel rispetto dei minimali stabiliti per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo le tabelle A allegate alle circolari annualmente diramate.
Contributi esclusi o non dovuti
La circolare precisa inoltre che:
- la contribuzione S.S.N. e GESCAL è versata per la categoria direttamente al bilancio dello Stato;
- la contribuzione relativa alle prestazioni economiche di malattia e maternità non è dovuta, purché le Università garantiscano a proprio carico i relativi trattamenti economici, secondo un criterio analogo a quello applicato ai dipendenti civili non di ruolo dello Stato.
Sintesi conclusiva
Il documento, dunque, disciplina un regime transitorio di gestione della posizione contributiva dei lettori di madre lingua straniera: da un lato conferma la necessità di tutela del credito previdenziale mediante atti interruttivi della prescrizione e recupero progressivo dei contributi; dall’altro rinvia l’effettiva regolarizzazione completa alla disponibilità dei fondi stanziati e all’adozione del decreto ministeriale che esoneri le Università dalle sanzioni amministrative.
Punti principali
Inquadramento della questione
Si richiamano le iniziative del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per regolarizzare la posizione contributiva dei lettori di madre lingua straniera. La base dell’intervento è data dalle pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto come rapporti di lavoro subordinato quelli intercorsi tra Università statali e lettori ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 382/1980.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi erano già state invitate a porre in essere gli atti cautelativi del credito dell’Istituto, astenendosi da azioni coattive nei confronti delle Università. In questa fase viene ribadito che, restando fermi gli adempimenti necessari per interrompere i termini prescrizionali, le Sedi devono attivarsi per ottenere almeno il pagamento delle somme dovute per contributi, man mano che si rendono disponibili le risorse finanziarie.
Copertura finanziaria e sanzioni
Per finanziare la regolarizzazione, la legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 415, tabella A, ha previsto 50 miliardi per l’esercizio finanziario 1993 e altri 50 miliardi per il 1994. Il Ministero competente ha inoltre interessato gli altri dicasteri per l’emanazione di un decreto ministeriale che esoneri le Università dal pagamento delle sanzioni amministrative, in applicazione dell’art. 3 del D.L. 20 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166.
Contributi dovuti e base di calcolo
Le contribuzioni da recuperare riguardano l’assicurazione IVS, al netto della quota asili nido, la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e il contributo per l’assistenza agli orfani (ex ENAOLI). Tali contributi vanno calcolati sui compensi corrisposti ai lettori nel rispetto dei minimali previsti per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo le tabelle A allegate alle circolari annuali.
Contribuzione non dovuta per alcune prestazioni
Si precisa che la contribuzione S.S.N. e GESCAL, per questa categoria, è versata direttamente al bilancio dello Stato. Quanto alle contribuzioni per le prestazioni economiche di malattia e maternità, la Direzione Generale ha comunicato al Ministero che, analogamente a quanto previsto per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato e purché le Università garantiscano i trattamenti economici in caso di malattia e maternità, esse non sono dovute.
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