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Messaggio

Messaggio numero 31102 del 5-10-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce quali lavoratori LSU titolari di trattamenti previdenziali possono essere considerati già a carico del Fondo per l’Occupazione. Sono inclusi solo quelli il cui trattamento originario è scaduto entro il 29 aprile 2000 e che abbiano beneficiato almeno di un giorno di proroga entro il 30 aprile 2000; per tutti gli altri, gli oneri successivi gravano integralmente sugli enti utilizzatori o sulla Regione.

Lavoratori LSU percettori di trattamenti previdenziali

Lavoratori LSU percettori di trattamenti previdenziali

Il documento, emanato dall’INPS il 5 ottobre 2004, recepisce e richiama chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito alla copertura degli oneri relativi ai lavoratori socialmente utili (LSU) che siano titolari di specifici trattamenti previdenziali. Lo scopo è delimitare quando tali lavoratori possano considerarsi già a carico del Fondo per l’Occupazione e quando, invece, i relativi costi debbano essere sostenuti da enti utilizzatori o Regione.

Quadro normativo e precedente indirizzo ministeriale

Il messaggio richiama innanzitutto quanto già comunicato con il messaggio INPS n. 010897 del 14 aprile 2004. In quella sede era stato riportato che, secondo la nota ministeriale n. 684 del 6 aprile 2004, i lavoratori utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche in attività socialmente utili ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 468/1997, se titolari di CIGS, indennità di mobilità o altro trattamento speciale di disoccupazione, possono proseguire l’attività dopo la scadenza della prestazione solo se i relativi oneri sono totalmente posti a carico dell’ente utilizzatore o della Regione.

Il Ministero aveva inoltre escluso che gli oneri LSU successivi alla cessazione di tali trattamenti potessero essere sostenuti dal Fondo per l’Occupazione.

Precisazione sui lavoratori già a carico del Fondo per l’Occupazione

Con la nota ministeriale n. 1923 del 4 ottobre 2004, viene ulteriormente precisato quali lavoratori LSU titolari di trattamenti previdenziali possano essere considerati già a carico del Fondo per l’Occupazione. Il riferimento è ai trattamenti di:

  • integrazione salariale straordinaria;
  • indennità di mobilità;
  • trattamento speciale di disoccupazione edile.

Secondo il Ministero, possono considerarsi già a carico del Fondo per l’Occupazione soltanto i lavoratori LSU il cui trattamento previdenziale originario sia venuto a scadere al più tardi entro il 29 aprile 2000 e che, di conseguenza, abbiano potuto beneficiare di almeno un giorno di proroga di tale trattamento con oneri a carico del Fondo.

Esclusione dei casi non rientranti nei requisiti temporali

Il documento precisa che non possono ritenersi a carico del Fondo per l’Occupazione:

  • i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 468/1997;
  • tutti i lavoratori che non hanno potuto beneficiare entro il 30 aprile 2000 di almeno un giorno di proroga del trattamento previdenziale spettante, perché il trattamento originario è scaduto successivamente al 29 aprile 2000.

Tale esclusione viene ribadita anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2000.

Conseguenze sugli oneri per l’utilizzo in attività socialmente utili

Il messaggio conclude sottolineando che l’eventuale utilizzo dei lavoratori in questione in attività socialmente utili per periodi successivi alla scadenza del trattamento previdenziale di cui avevano beneficiato deve considerarsi effettuato con oneri a totale carico degli enti utilizzatori. Pertanto, fuori dai casi espressamente riconosciuti come già a carico del Fondo per l’Occupazione, la copertura economica non ricade sul Fondo ma sugli enti interessati.

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