Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 30721 del 1-10-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS fornisce i primi chiarimenti applicativi sul nuovo incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dalla legge n. 243/2004, con decorrenze, requisiti, effetti contributivi, rapporti con la precedente disciplina dell’art. 75 della legge n. 388/2000 e istruzioni procedurali per le sedi.

Prime indicazioni sul bonus per il posticipo del pensionamento

Prime indicazioni sull’attuazione del bonus per il posticipo del pensionamento

Il documento fornisce alle sedi INPS i primi chiarimenti operativi sulla nuova disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento introdotta dall’art. 1, commi 12-17, della legge n. 243 del 2004. Le indicazioni sono emanate in attesa del decreto attuativo e della circolare dell’Istituto, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme della normativa.

Decorrenza della disciplina e domande di bonus

La legge n. 243 del 2004 entrerà in vigore il 6 ottobre 2004. Di conseguenza, le domande di bonus avranno effetto giuridico, ai fini della concessione dell’incentivo, dal periodo di paga di ottobre; tali domande sono considerate valide anche se presentate prima del 6 ottobre.

Il diritto al bonus decorre dalla prima finestra di accesso al pensionamento quando la richiesta è stata ricevuta prima della data di entrata in vigore oppure nel mese di apertura della finestra. Se invece la richiesta perviene nei mesi successivi all’apertura della finestra, il bonus decorre dal mese di ricezione della domanda.

Il messaggio riporta un esempio applicativo: in presenza di maturazione dei requisiti nel terzo trimestre 2004 e finestra di accesso a gennaio 2005, se l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre 2004 o entro il 31 gennaio 2005, il bonus decorre dal 1° gennaio 2005; se l’opzione è esercitata nel febbraio 2005, l’esonero contributivo decorre dal 1° febbraio 2005.

Effetti dell’opzione e durata del beneficio

Il conseguimento del diritto al bonus comporta la rinuncia ai versamenti della contribuzione IVS all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive della medesima. Resta invece fermo l’assoggettamento della retribuzione alle altre forme contributive.

Il diritto al bonus decade il 31 dicembre 2007. Da tale data, per i soggetti che intendano continuare a lavorare, torna l’obbligo di versamento contributivo.

Al lavoratore che opta per il bonus può essere accreditata contribuzione figurativa per periodi di malattia, cassa integrazione e disoccupazione che si verifichino dopo la decorrenza del bonus.

Rapporti con la pensione e incompatibilità

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il bonus e che abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità possono comunque presentare domanda di pensione in qualsiasi momento. L’erogazione della pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, oppure dalla cessazione se questa interviene dopo la domanda.

Una volta ottenuta la pensione, non è più possibile esercitare l’opzione per il bonus. È inoltre esclusa la facoltà di opzione per i titolari di altro trattamento pensionistico diretto.

Abrogazione dell’art. 75 della legge n. 388/2000 e coordinamento tra le discipline

L’art. 1, comma 17, della legge n. 243 del 2004 ha abrogato l’art. 75 della legge n. 388 del 2000. Il messaggio chiarisce il raccordo tra la vecchia disciplina e il nuovo incentivo.

I lavoratori interessati possono esercitare la facoltà prevista dall’art. 75 fino al 6 ottobre 2004 e, fino a tale data, possono stipulare o rinnovare contratti a tempo determinato anche con decorrenza 1° ottobre 2004, secondo le istruzioni già fornite con le circolari n. 181/2001 e n. 133/2004.

I lavoratori che abbiano ancora in essere un contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 75, e che posseggano i requisiti di legge per il nuovo incentivo, possono esercitare l’opzione di rinuncia all’accredito contributivo prevista dalla legge n. 243 del 2004 alla scadenza del contratto. L’esercizio dell’opzione è subordinato al rinnovo del contratto con il datore di lavoro, essendo scaduto il precedente contratto a termine.

Il beneficio è fruibile anche da chi, alla scadenza del contratto, si rioccupi senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro del settore privato.

Istituzione del punto di assistenza e consulenza Callpensioni

Presso la Direzione Centrale Prestazioni viene istituito un punto di assistenza e consulenza per le sedi, finalizzato alla soluzione delle problematiche connesse all’utilizzo delle procedure informatiche e all’applicazione uniforme della normativa in materia pensionistica.

Le strutture periferiche devono utilizzare esclusivamente l’e-mail callpensioni@inps.it, con esclusione di telefono e fax. Il punto Callpensioni risponderà direttamente ai quesiti procedurali e normativi oppure li inoltrerà alle aree competenti della Direzione centrale o alla sede regionale competente, monitorandone l’esito.

Nella fase iniziale il servizio è dedicato esclusivamente alle problematiche procedurali e normative connesse all’applicazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004 in tema di certificazione del diritto a pensione e bonus.

Procedura per certificazione del diritto e per l’esercizio del bonus

Sul sito internet dell’Istituto, nella sezione moduli, sono disponibili i modelli per la richiesta di certificazione del diritto e relativi allegati, identificati come modello LC1, e per l’esercizio del bonus, identificati come modello LC7; i modelli sono anche allegati al messaggio.

Il decreto in corso di emanazione prevede che la comunicazione del lavoratore avvenga per lettera, fax o e-mail alla sede territoriale competente in base alla residenza. Per agevolare il contatto con l’Istituto, il lavoratore può inoltre utilizzare i canali telematici, come call center e internet con PIN, oppure l’assistenza degli enti di patronato abilitati alla trasmissione telematica.

In caso di esercizio del diritto al bonus, la certificazione deve essere rilasciata dalle sedi INPS entro 30 giorni dalla ricezione della domanda oppure dalla data successiva necessaria al completamento della documentazione da parte dell’interessato.

Funzionalità della procedura informatica

La gestione delle domande avverrà mediante nuove opzioni della procedura pensioni in fase di rilascio. La procedura consente di:

  • gestire automaticamente l’istruttoria della domanda con caricamento in EAD75;
  • prelevare i dati relativi ai conti assicurativi;
  • emettere la certificazione del diritto alla pensione, ovvero la reiezione in caso negativo;
  • certificare al datore di lavoro, in caso di richiesta di bonus, il diritto del lavoratore all’incentivo;
  • emettere l’estratto conto sulla base del quale la certificazione è stata rilasciata, evidenziando i dati comunicati dal richiedente rispetto a quelli presenti negli archivi dell’Istituto;
  • memorizzare le informazioni nei database dell’Istituto.

Il documento precisa inoltre che per la certificazione del diritto e per l’attestazione dei requisiti per il bonus esistono moduli specifici, le cui informazioni vengono memorizzate in archivi dedicati e caratterizzati da una numerazione di riferimento.

Precisazioni sul modello ECOCERT e monitoraggio delle domande

Viene ribadito che il modello ECOCERT, pur utile al lavoratore per conoscere la propria posizione assicurativa, non sostituisce né il modello per la certificazione del diritto né l’attestato dei requisiti per il bonus.

In attesa del rilascio della procedura, le sedi devono monitorare adeguatamente i fenomeni e trasmettere alla sede regionale, entro il 5 ottobre, i seguenti dati:

  • numero delle richieste di bonus pervenute;
  • numero delle richieste di certificazione pervenute, escluse quelle per le quali sia stata presentata richiesta di bonus.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.