Messaggio numero 31319 del 6-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS fornisce prime indicazioni sul regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro autorizzati entro il 23 ottobre 2003: assunzioni possibili fino al 31 ottobre 2004, agevolazioni contributive limitate a 16.000 contratti, domanda entro 30 giorni e autorizzazione INPS necessaria prima di applicare riduzioni contributive.
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
Il messaggio INPS n. 31319 del 6 ottobre 2004 fornisce prime indicazioni applicative sul regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro (CFL) alla luce del decreto legislativo correttivo del D.lgs. n. 276/2003. Il documento chiarisce i presupposti per accedere ai benefici contributivi previsti dalla disciplina previgente e le principali modalità operative in attesa di ulteriori istruzioni.
Ambito di applicazione e presupposti
La disciplina transitoria riguarda i contratti di formazione e lavoro i cui progetti siano stati autorizzati entro il 23 ottobre 2003, ossia entro il giorno antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 276/2003. Per tali rapporti, la norma prevede una specifica procedura di autorizzazione esplicita per l’accesso ai benefici contributivi previsti dalla normativa precedente.
Possibilità di assunzione
L’INPS precisa che le aziende che abbiano ottenuto l’autorizzazione al progetto formativo entro il 23 ottobre 2003 possono assumere lavoratori con contratto di formazione e lavoro fino al 31 ottobre 2004.
Agevolazioni contributive e limite numerico
Per quanto riguarda le agevolazioni contributive, il messaggio evidenzia che il numero complessivo dei contratti ammessi ai benefici di legge è fissato in un massimo di 16.000. L’Istituto dovrà quindi ammettere le aziende alla fruizione delle agevolazioni nei limiti di tale contingente.
Termini per la richiesta di agevolazione
La norma stabilisce un termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni contributive. Il termine decorre:
- dalla data di stipula del contratto, per le aziende che non abbiano ancora provveduto all’assunzione;
- dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, per le assunzioni già effettuate.
Criteri di priorità per l’ammissione ai benefici
Entro il 30 novembre 2004, l’Istituto dovrà definire l’ammissione delle aziende ai benefici contributivi, tenendo conto di due criteri di selezione:
- priorità della data di stipula del contratto di formazione e lavoro;
- precedenza, in ogni caso, per i contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali.
Adempimenti e modulistica
Per semplificare la gestione delle richieste aziendali e identificare i soggetti ammessi ai benefici, l’INPS comunica che è in corso di definizione un’apposita modulistica, che sarà resa disponibile sul sito Internet dell’Istituto. Ulteriori istruzioni sulla compilazione e presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni contributive saranno fornite con successivo messaggio.
Contribuzione dovuta in attesa dell’autorizzazione
Il messaggio chiarisce che, in base all’impianto legislativo, i datori di lavoro non possono applicare alcuna riduzione contributiva fino a quando non intervenga la prevista autorizzazione dell’Istituto. Di conseguenza, la contribuzione relativa ai lavoratori rientranti nella disciplina transitoria deve essere versata per intero.
Recupero dei contributi versati in eccesso
Le modalità operative per il recupero dei maggiori contributi eventualmente versati dai datori di lavoro verranno illustrate successivamente dall’Istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 5 ott 2004Messaggio numero 31044 del 5-10-2004
- Messaggio · 5 ott 2004Messaggio numero 31102 del 5-10-2004
- Messaggio · 8 ott 2004Messaggio numero 01 del 08-10-2004 enpals
- Messaggio · 1 ott 2004Messaggio numero 30603 del 1-10-2004
- Messaggio · 1 ott 2004Messaggio numero 30624 del 1-10-2004
- Messaggio · 1 ott 2004Messaggio numero 30721 del 1-10-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →