Messaggio numero 30603 del 1-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS comunica che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 8432 del 4 maggio 2004, hanno stabilito che sui rimborsi dovuti per sgravi non vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, anche per il periodo precedente alla pronuncia di incostituzionalità. La decisione conferma l’interpretazione favorevole all’Istituto e richiama i limiti di finanza pubblica agli effetti retroattivi delle sentenze della Corte costituzionale.
Rimborsi INPS per sgravi: esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria
Rimborsi INPS in materia di sgravi e sentenza Cassazione SS.UU. n. 8432/2004
Il documento dà notizia dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 4 maggio 2004, n. 8432, in tema di rimborsi dovuti dall’INPS per sgravi riconducibili alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991. L’INPS segnala che la Corte ha risolto il contrasto interpretativo aderendo alla tesi sostenuta dall’Avvocatura dell’Istituto.
Oggetto della decisione
La pronuncia riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma terzo, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1993, n. 151, con riferimento al rimborso delle somme dovute dall’INPS a titolo di sgravi.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione
La sentenza riporta che:
- ai contributi da rimborsare non devono essere aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- ciò deriva dall’applicazione dell’art. 2033 c.c., in quanto non può ritenersi in mala fede l’ente pubblico che abbia riscosso somme dovute dal privato in base a una legge vigente, alla quale era tenuto ad attenersi fino alla declaratoria di incostituzionalità;
- l’esclusione di interessi e rivalutazione non opera soltanto per la dilazione decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di incostituzionalità, ma vale in ogni tempo, anche per il periodo anteriore a tale data.
Profili costituzionali richiamati
La Corte esclude che tale interpretazione determini violazioni degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Viene infatti ribadito che la disciplina degli effetti retroattivi delle dichiarazioni di incostituzionalità, affidata al legislatore ordinario, rientra nella sua discrezionalità e incontra limiti ragionevoli nelle esigenze della finanza pubblica, con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 1995.
Indicazioni finali del messaggio
L’INPS segnala infine che il testo integrale della sentenza è in corso di pubblicazione sul sito dell’Avvocatura, senza impartire ulteriori istruzioni operative nel messaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 1 ott 2004Messaggio numero 30624 del 1-10-2004
- Messaggio · 1 ott 2004Messaggio numero 30721 del 1-10-2004
- Messaggio · 5 ott 2004Messaggio numero 31102 del 5-10-2004
- Messaggio · 5 ott 2004Messaggio numero 31044 del 5-10-2004
- Messaggio · 6 ott 2004Messaggio numero 31319 del 6-10-2004
- Messaggio · 8 ott 2004Messaggio numero 01 del 08-10-2004 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →