Messaggio numero 31044 del 5-10-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS, alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8433 e n. 9492 del 2004, conferma che la pensione di invalidità e l’assegno ordinario di invalidità possono essere trasformati in pensione di vecchiaia, ma non in pensione di anzianità. Le domande già presentate restano disciplinate dalle precedenti istruzioni solo se alla data della circolare risultano maturati i requisiti previsti. Restano ferme anche le regole particolari per le prestazioni a carico delle gestioni autonome e l’esclusione della pensione di inabilità per i titolari di pensione di invalidità liquidata secondo la normativa previgente alla legge n. 222/1984.
Trasformazione del titolo di pensione: esclusa la trasformazione in pensione di anzianità per invalidi e titolari di assegno ordinario di invalidità
Trasformazione del titolo di pensione alla luce delle sentenze della Cassazione
Il documento interviene per aggiornare le istruzioni INPS in materia di trasformazione delle prestazioni di invalidità, a seguito delle sentenze n. 8433 del 4 maggio 2004 e n. 9492 del 19 maggio 2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L’Istituto chiarisce che, pur restando possibile la trasformazione in pensione di vecchiaia, non è invece ammessa la trasformazione in pensione di anzianità.
Origine del chiarimento e sospensione delle pratiche
Viene richiamato il precedente messaggio n. 23276 del 20 luglio 2004, con il quale era stata disposta la sospensione della definizione delle domande pendenti di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità. Il presente messaggio scioglie quella riserva e fornisce le istruzioni definitive.
Quadro precedente e orientamento favorevole alla trasformazione in vecchiaia
La circolare n. 91 del 15 maggio 2002 aveva già ammesso:
- la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità;
- la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia.
Tale orientamento era stato adottato in adesione alla giurisprudenza della Sezione lavoro della Cassazione, che aveva valorizzato l’unitarietà della posizione assicurativa e la possibilità di far evolvere il titolo pensionistico in relazione ai requisiti maturati nel tempo.
Sentenza n. 8433/2004: conferma della trasformazione in pensione di vecchiaia
Con la sentenza n. 8433 del 4 maggio 2004, le Sezioni Unite affermano che nel sistema previdenziale il trattamento per invalidità e la pensione di vecchiaia sono accomunati dal medesimo rischio protetto, ossia la perdita della capacità di lavoro, e dalla riferibilità a un’unica posizione assicurativa.
La Corte richiama in particolare:
- l’art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che collegava già la prestazione di invalidità alla tutela per la vecchiaia;
- l’art. 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222, quale fonte del coordinamento tra trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia.
Secondo la Cassazione, la regola della trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, esprime un principio generale applicabile anche alla pensione di invalidità del previgente regime. Di conseguenza, i titolari di pensione di invalidità continuano ad essere ammessi alla pensione di vecchiaia secondo le istruzioni della circolare n. 91 del 15 maggio 2002.
Sentenza n. 9492/2004: esclusione della trasformazione in pensione di anzianità
Con la sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004, le Sezioni Unite stabiliscono invece che il sistema non consente la conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità per ottenere il vantaggio del nuovo trattamento sulla base dell’anzianità contributiva e assicurativa maturata proseguendo l’attività lavorativa.
La Corte precisa che, in tale ipotesi, è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione. Il principio viene richiamato anche per l’assegno ordinario di invalidità dall’art. 1, comma 9, della legge n. 222/1984.
La motivazione è che la garanzia costituzionale opera per le pensioni legate alla cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età, mentre non riguarda le pensioni di anzianità, che presuppongono invece lo svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo predeterminato e appartengono a una diversa forma previdenziale. La Corte osserva inoltre che non esiste alcuna previsione di collegamento tra tutela per l’invalidità e pensione di anzianità.
Conseguenze operative: rigetto delle domande di trasformazione in anzianità
Alla luce del nuovo orientamento, l’INPS modifica i principi seguiti fino ad allora per la trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.
In concreto:
- le domande dirette alla trasformazione in pensione di anzianità devono essere respinte;
- i trattamenti di invalidità mantengono il proprio titolo originario;
- continuano ad applicarsi la disciplina e le regole vigenti per tali prestazioni.
Decorrenza delle nuove istruzioni e gestione delle domande già presentate
I principi indicati trovano applicazione dalla data della circolare, tenuto conto dei precedenti contrasti giurisprudenziali.
Per le domande già presentate, continuano ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 91 del 15 maggio 2002 solo se, alla data della circolare, risultano già presenti tutti i requisiti richiesti, e in particolare:
- età anagrafica;
- assicurazione;
- contribuzione;
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Prestazioni a carico delle gestioni autonome e articolo 2-ter della legge n. 114/1974
Il documento precisa che nulla cambia per le domande di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolari di pensione o assegno di invalidità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Tali domande restano accoglibili, se sussistono i requisiti di legge, in conformità alle precedenti istruzioni richiamate:
- circolare n. 60006 Prs del 5 agosto 1974;
- circolare n. 91 del 15 maggio 2002, punto 4.
Viene inoltre richiamato l’art. 2-ter del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, secondo cui il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ha diritto alla pensione dell’AGO dei lavoratori dipendenti quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione generale obbligatoria, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali.
Esclusione della pensione di inabilità per i titolari di pensione di invalidità previgente
Il messaggio conferma infine le istruzioni della circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, secondo cui non è possibile liquidare la pensione di inabilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa anteriore alla legge n. 222/1984.
Tale criterio resta valido anche alla luce della giurisprudenza richiamata, in particolare:
- sentenza della Corte costituzionale n. 1116 del 1988;
- sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 1995;
- sentenza della Corte di Cassazione n. 8504 del 2000.
Pertanto, la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è suscettibile di accoglimento.
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