Deliberazione n. 341 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy presentata dalla persona interessata in rappresentanza del fratello minore. L’intervento riguarda materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva ordinato misure immediate per impedirne la diffusione e disposto la conservazione, per fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma; il Garante ratifica tale determinazione.
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento d’urgenza su contenuti sessualmente espliciti su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 171 del 22 maggio 2025 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Contesto della segnalazione e base normativa
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata in rappresentanza del proprio fratello minore, ritenendo integrata una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, relativo ai casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, introdotto per consentire interventi urgenti finalizzati a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato un provvedimento immediato dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato.
Il provvedimento ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del provvedimento
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito
Non è indicata nel provvedimento una sanzione amministrativa pecuniaria. L’esito sostanziale consiste nella conferma delle misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se del caso, la conservazione limitata a fini probatori.
Punti principali
Segnalazione per possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito
La persona interessata, in rappresentanza del proprio fratello minore, ha segnalato al Garante il rischio di diffusione attraverso Instagram di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, richiedendo l’intervento dell’Autorità ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza il provvedimento n. 171 del 22 maggio 2025, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su Instagram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale per fini probatori
Nella medesima determinazione è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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