Cassazione Penale, Ordinanza n. 36411/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, lamentando, con i primi due motivi, il difetto di motivazione sul giudizio di responsabilità per ricettazione e l'erronea applicazione della legge penale per non avere il giudice qualificato il fatto ai sensi dell'art. 712 c.p. La ricettazione era stata già derubricata in primo grado nella forma attenuata prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. Con il terzo motivo ha dedotto l'omessa declaratoria della prescrizione, sostenendo che questa sarebbe derivata dalla riqualificazione del fatto in truffa o in illecito utilizzo di carta di credito. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito; il primo motivo chiedeva inoltre una diversa lettura delle prove senza indicare specifici travisamenti. La censura sulla prescrizione dipendeva dalla prospettata riqualificazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di censure già adeguatamente esaminate, e il primo anche perché diretto a ottenere una rilettura delle fonti probatorie senza specifica indicazione di travisamenti; le doglianze sono state inoltre giudicate manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava presente e la richiesta di applicare l'art. 712 c.p. contrastava con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la dedotta prescrizione presupponeva la riqualificazione del fatto già infondatamente richiesta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
già derubricato, in primo grado, nella meno grave ipotesi prevista dall’art. 648 cpv., cod. pen.
La decisione dà atto che la responsabilità era stata affermata per la forma attenuata della ricettazione; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità e non ha ottenuto un'ulteriore riqualificazione.
l’asserito difetto della motivazione non emerge dal provvedimento impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e la prospettazione degli enunciati ermeneutici in riferimento all'art. 712 cod. pen. appare in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto
La riqualificazione della ricettazione nella meno grave fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza non è fondata quando gli elementi del reato di ricettazione, compreso quello psicologico, risultano accertati; la richiesta non può essere accolta sulla base di una lettura interpretativa contraria al dato normativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure motivazionali già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, se il ricorso non individua specifiche incongruenze rilevanti.
- La richiesta di una diversa valutazione delle fonti probatorie è estranea al giudizio di cassazione, salvo la specifica individuazione di travisamenti delle emergenze processuali.
- La censura relativa alla prescrizione fondata su una diversa qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata quando la riqualificazione presupposta sia stata già respinta.
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