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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1458

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1458 della Commissione del 2 settembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi, modificandone i termini alla luce del parere EFSA e chiarendone la composizione come preparato. Vengono confermati i livelli massimi di impiego per le diverse specie animali e rafforzate le misure di gestione del rischio per gli utilizzatori, in ragione dei potenziali rischi per inalazione e contatto cutaneo/oculare. Sono inoltre aggiornate le specifiche dell’additivo e i metodi di analisi richiamati nell’allegato del regolamento (UE) 2016/1095.

Modifica dei termini dell’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’impiego del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo nutrizionale (composti di oligoelementi) nei mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Incide in particolare sulla formulazione del preparato, sulle condizioni d’uso in premiscela, sui requisiti di etichettatura e sulle misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non emergono esclusioni territoriali o settoriali ulteriori, salvo le specifiche differenziazioni per specie/categorie animali indicate nell’allegato.

Modifica dell’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1458 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 per aggiornare i termini dell’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato, additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. La modifica si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto del parere EFSA del 29 settembre 2021.

Finalità e base valutativa

La Commissione richiama la procedura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e osserva che le modifiche richieste consistono nell’ampliare le fonti proteiche da cui derivare gli amminoacidi, introducendo al contempo una specifica minima per gli amminoacidi liberi e una specifica più restrittiva per il tenore di zinco. Secondo l’EFSA, tali modifiche non alterano le conclusioni già raggiunte in materia di sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, né l’efficacia dell’additivo.

Valutazione del rischio e misure di tutela

L’EFSA ha tuttavia evidenziato che l’additivo deve essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi, sensibilizzante cutaneo e potenzialmente rischioso per inalazione. Per questa ragione l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative adeguate; se tali misure non bastano a ridurre il rischio a un livello accettabile, devono essere usati idonei dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per pelle, occhi e vie respiratorie.

Contenuto della modifica dell’allegato

La voce relativa al chelato di zinco di amminoacidi idrato viene aggiornata nell’allegato del regolamento 2016/1095. Il testo chiarisce che l’additivo è un preparato e distingue due configurazioni: la voce 3b606, con tenore minimo di zinco del 10%, e la voce 3b606i, con tenore di zinco del 10-11% e tenore minimo di amminoacidi liberi del 17%.

Condizioni di impiego nei mangimi

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali e deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela. Sono confermati i limiti massimi di tenore di zinco nel mangime completo con umidità al 12%:

  • 200 mg/kg per cani e gatti;
  • 180 mg/kg per salmonidi e succedanei del latte per i vitelli;
  • 150 mg/kg per suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi;
  • 120 mg/kg per altre specie e categorie.

Etichettatura e origine del materiale

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale deve essere indicata in etichetta, con specifica della specie avicola sia sull’additivo sia sulle premiscele. La previsione è rilevante per la tracciabilità e per la corretta informazione degli utilizzatori.

Metodi di analisi e controlli

L’allegato aggiorna anche i metodi analitici per verificare il contenuto di amminoacidi e di zinco totale nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. Sono richiamate tecniche di cromatografia e spettrometria, tra cui IEC-VIS/FLD, ICP-AES, AAS e ICP-MS, con rinvii a norme EN e ISO e al regolamento (CE) n. 152/2009.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Per entrambe le voci interessate il periodo di autorizzazione termina il 27 luglio 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 per la voce relativa al chelato di zinco di amminoacidi idrato, conformemente all’allegato del presente regolamento.

Presupposti scientifici e conferma dell’autorizzazione

I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3. La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA per verificare se le modifiche dei termini dell’autorizzazione restassero conformi all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA, nel parere del 29 settembre 2021, ha concluso che le modifiche non incidono sulle precedenti conclusioni di sicurezza per specie bersaglio, consumatori, ambiente ed efficacia.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’EFSA ha qualificato l’additivo come irritante per pelle e occhi, sensibilizzante cutaneo e potenzialmente rischioso per inalazione. Di conseguenza, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi; se ciò non basta, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Nuove specifiche dell’additivo e tenori massimi

L’allegato distingue tra due voci: 3b606 e 3b606i. Per entrambe l’additivo è destinato a tutte le specie animali e deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela. Sono fissati tenori massimi di zinco nel mangime completo (umidità 12%): 200 mg/kg per cani e gatti; 180 mg/kg per salmonidi e succedanei del latte per i vitelli; 150 mg/kg per suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi; 120 mg/kg per altre specie e categorie.

Composizione e chiarezza descrittiva del preparato

Per motivi di chiarezza, l’additivo è descritto come preparato. Per la voce 3b606 la composizione indica un complesso di zinco di amminoacidi in polvere con tenore minimo di zinco del 10% e amminoacidi derivati da proteine di soia; per la voce 3b606i il tenore di zinco è 10-11% e il tenore minimo di amminoacidi liberi è 17%.

Indicazioni ulteriori per l’origine e l’etichettatura

Per gli additivi prodotti mediante idrolisi di proteine animali, l’origine animale (specie avicole) deve essere indicata sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele.

Termine di autorizzazione e metodi di analisi

Per entrambe le voci il termine di autorizzazione è fissato al 27 luglio 2026. L’allegato reca anche i metodi di analisi per la quantificazione del tenore di amminoacidi e dello zinco totale nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, mediante tecniche quali IEC-VIS/FLD, ICP-AES, AAS e ICP-MS, con richiami a norme EN, ISO e al regolamento (CE) n. 152/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettaturaprotezione dei lavoratori

Testo integrale

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