Regolamento (UE) 2022/1460
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione del 2 settembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto di nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica in Italia, Lituania, Lettonia e Polonia, oltre che in altri Stati membri interessati. L’effetto pratico è la riallocazione di numerose aree tra le zone I, II e III, con conseguenti impatti sulle misure di controllo e sulle movimentazioni di suini e prodotti derivati.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto. Riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III istituite per il controllo della peste suina africana in Italia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania, con delimitazioni territoriali molto dettagliate a livello di regioni, province, comuni, distretti e unità di gestione faunistica. Le modifiche discendono dall’evoluzione della situazione epidemiologica e si applicano direttamente e in modo obbligatorio in tutti gli Stati membri a partire dal giorno successivo alla pubblicazione; il regolamento ha inoltre rilevanza SEE. Non disciplina esclusioni soggettive generali, ma opera tramite aggiornamento delle delimitazioni geografiche e del relativo regime sanitario.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione
Il regolamento interviene in materia di peste suina africana, aggiornando con urgenza la delimitazione delle zone soggette a restrizioni nell’Unione europea. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, di cui modifica l’allegato I per riflettere l’evoluzione della situazione sanitaria.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la natura altamente contagiosa della peste suina africana, i suoi effetti sulla popolazione suina, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell’Unione e verso i paesi terzi. Secondo i considerando, la revisione delle zone deve fondarsi su dati epidemiologici aggiornati, criteri scientifici, livello di rischio, orientamenti UE e standard internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE/WOAH.
Base giuridica
L’atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3. La disciplina si inserisce nel sistema di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e si traduce in misure geografiche di contenimento della PSA tramite zone differenziate per livello di rischio.
Ragioni della modifica
I considerando segnalano nuovi focolai in Lituania e Lettonia in suini detenuti, nonché in Polonia in suini selvatici. In Italia viene inoltre considerata la persistenza di una situazione epidemiologica non migliorata e un caso in suino selvatico in provincia di Rieti, oltre alle misure di emergenza già adottate a livello nazionale. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene necessario rivedere le delimitazioni territoriali per rafforzare la prevenzione della diffusione.
Effetti sulle zone soggette a restrizioni
Il regolamento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con la conseguenza che le zone I, II e III vengono ridefinite per numerosi territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania. In diversi casi aree inizialmente collocate in una zona meno restrittiva vengono spostate in una categoria più severa; in altri casi si procede alla ricollocazione o all’ampliamento delle delimitazioni per tenere conto dell’andamento epidemiologico.
Contenuto dell’allegato
L’allegato è estremamente dettagliato e individua le aree interessate attraverso riferimenti amministrativi e territoriali molto specifici: regioni, province, comuni, distretti, città, frazioni, tratti di strada, linee ferroviarie e corsi d’acqua. Per l’Ungheria, la delimitazione avviene anche tramite unità di gestione faunistica identificate da codici numerici. In sostanza, l’allegato costituisce la base operativa per l’applicazione delle restrizioni sanitarie nei territori colpiti o a rischio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia l’urgenza del provvedimento, che è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare rapidamente le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica attuale nell’Unione.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Ne deriva la nuova elencazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per gli Stati membri interessati.
Motivi dell’aggiornamento delle zone
I considerando richiamano nuovi focolai in suini detenuti in Lituania e Lettonia e in suini selvatici in Polonia, nonché la mancata miglioria della situazione epidemiologica in Italia. La Commissione afferma che la delimitazione delle zone deve basarsi su criteri scientifici, livello di rischio, situazione epidemiologica locale e generale, orientamenti UE e norme internazionali OIE/WOAH.
Rimodulazione delle aree in funzione del rischio
In Lituania e Lettonia alcune aree già in zona II o III vengono riallocate a zone di livello superiore di restrizione; in Polonia aree già in zona I vengono trasferite in zona II. Per l’Italia, aree colpite da casi o focolai vengono ricomprese nelle zone I, II o III in funzione della situazione sanitaria locale. Il regolamento sottolinea che la definizione delle zone tiene conto anche delle aree circostanti e della dinamicità dell’epidemiologia della PSA.
Contenuto dell’allegato: elenco dettagliato delle zone
L’allegato elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania. Le delimitazioni sono formulate a livello di unità amministrative, comuni, distretti, province, regioni e, per l’Ungheria, unità di gestione faunistica con codici specifici.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata giustificata dall’urgenza epidemiologica.
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