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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15044/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento ai reati di ricettazione indicati ai capi 18, 19 e 21. La difesa ha contestato l'omessa o insufficiente motivazione dei giudici di merito circa l'accertamento del reato presupposto e la prova della provenienza illecita dei beni sequestrati; ha sottolineato che i beni erano rinvenuti in luoghi diversi e di valore differente, che alcuni beni erano asseritamente di proprietà di un terzo convivente e che non sono state effettuate verifiche semplici (es. controllo IMEI per i telefoni) per escludere la provenienza illecita. In sostanza la difesa ha chiesto che non potesse ritenersi provata la conoscenza della illecita provenienza dei beni solo sulla base della mancata giustificazione da parte degli imputati e della loro situazione reddituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesto infondatezza. Ha rilevato preliminarmente la limitazione dei motivi di gravame ai soli capi 18, 19 e 21 e l'assenza di interesse per parte delle impugnazioni, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse di alcune posizioni. Sulla questione di merito ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito (GIP e Corte d'Appello), che valutando in modo complessivo gli elementi investigativi hanno ritenuto provata la provenienza delittuosa degli oggetti quando gli imputati non hanno fornito spiegazioni plausibili. Ha richiamato e applicato il principio consolidato secondo cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita. Ha inoltre respinto la tesi della difesa circa la presunta proprietà di un terzo non adeguatamente provata e ha ricordato elementi indiziari quali il tentativo di disfarsi di oggetti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di disciplina dei motivi di ricorso in Cassazione; richiamata per valutare la fondatezza dei motivi (lett. b ed e) dedotti), e per limitare l'ambito di sindacato della Corte alla specifica censura formulata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente valutati i profili di colpa.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella rubricazione dei capi come norma sul concorso di persone nel reato; usato nella descrizione delle imputazioni multiple.

  • art. 624-bis, commi 1 e 3 cod. pen.

    Articoli richiamati nella rubrica delle imputazioni (tipologia/contestazione) e pertinenziali alla materia dei reati connessi al patrimonio; citati per identificare le fattispecie contestate.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.

    Norme richiamate nella rubrica delle imputazioni relative ad aggravanti/qualifiche del reato contro il patrimonio; utilizzate nel quadro delle imputazioni.

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nei capi di imputazione (es. abuso di relazioni di convivenza o analoghe condizioni) e considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale che configura il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per i capi 18, 19 e 21 sulla base degli elementi complessivi e della mancata giustificazione del possesso.

  • art. 707 cod. pen.

    Richiamato nella rubrica per la qualificazione di alcuni capi (strumenti/profili connessi); indicato nel quadro complessivo delle imputazioni.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 (Pomella)

    Precedente citato per il principio secondo cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza; principio applicato dalla Corte come regola consolidata.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010 (Serrallegeri)

    Ulteriore precedente richiamato a sostegno del principio che la mancanza di una plausibile giustificazione del possesso può integrare la prova della consapevolezza della provenienza illecita.

Massime di principio

  • In ipotesi di ricettazione, la giurisprudenza ammette che la mancata giustificazione del possesso di beni sospetti costituisca elemento idoneo a provare la conoscenza della provenienza illecita, se valutata nel contesto complessivo degli altri elementi istruttori.
  • Il giudizio sul possesso deve essere globale e non parcellizzato: si considerano insieme modus operandi, condizioni economiche degli imputati, comportamento (es. tentativo di disfarsi degli oggetti) e altri elementi di contesto per inferire la provenienza delittuosa.
  • La mera affermazione difensiva di proprietà di un terzo non è sufficiente; occorre prova concreta (coabitazione effettiva, dichiarazioni verificabili, riscontri della P.G.) per escludere la responsabilità dell'imputato.
  • Per beni tecnici come i telefoni, è importante per la difesa attivare verifiche concrete (es. controllo IMEI, denunce di furto a nome del presunto proprietario) perché la loro assenza rende più probabile l'affermazione di origine illecita basata su elementi indiziari.
  • In Cassazione è essenziale limitare e specificare i motivi di impugnazione: la Corte di legittimità sindaca soltanto i motivi indicati e può dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di interesse o per manifesta infondatezza.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare allegazioni generiche: l'inammissibilità o la condanna ex art. 616 c.p.p. può seguire se il ricorso è ritenuto privo di plausibile fondamento o negligente.

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