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Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera provinciale che approvava una proposta sperimentale sull'estensione agli infermieri di triage e post-triage della richiesta di radiografie per traumi minori, nonché successiva delibera sostitutiva e programmatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1401 del 19 settembre 2025, deducendo: violazione e falsa applicazione della disciplina statale sulle professioni sanitarie, sull'attività infermieristica e sulla radioprotezione, sostenendo che la richiesta di esami radiologici costituisse attività medica riservata e che il progetto attribuisse agli infermieri funzioni di diagnosi e prescrizione; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità manifesta e arbitrarietà, in quanto la proposta sarebbe stata priva di adeguati riferimenti normativi e non idonea, da sola, a fronteggiare il sovraffollamento dei pronto soccorso; violazione della competenza statale in materia di professioni e dell'art. 117, comma 3, Cost., poiché una delibera provinciale non avrebbe potuto ampliare le competenze infermieristiche incidendo sulla riserva dell'attività medica. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 1758 del 17 novembre 2025, sostenendo che essa non avesse eliminato la lesività della precedente delibera e ne mantenesse il carattere concreto e attuale. Sono inoltre intervenuti ad adiuvandum un sindacato dell'area radiologica e una federazione sindacale, mentre la federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche è intervenuta ad opponendum.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse. La deliberazione n. 1758/2025 aveva sostituito la precedente proposta sperimentale, differendone l'operatività sine die e subordinandone ogni eventuale attuazione all'esito del confronto con tavoli nazionali e interregionali, senza certezza né sull'an né sul quando dell'eventuale realizzazione. La lesione denunciata non era quindi più concreta e attuale e l'eventuale annullamento della delibera originaria non avrebbe procurato un'utilità effettiva. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la delibera n. 1758 aveva natura meramente programmatoria e non produceva una lesione attuale: le future soluzioni applicative erano indeterminate e avrebbero potuto richiedere anche interventi legislativi. Il giudice ha precisato che eventuali illegittimità potranno essere dedotte contro gli atti esecutivi o applicativi eventualmente adottati. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli interventi ad adiuvandum: gli intervenienti avevano un interesse diretto e immediato all'annullamento degli atti, assimilabile a quello dei cointeressati, e avrebbero dovuto proporre ricorso autonomo entro il termine decadenziale; inoltre la posizione degli intervenienti era confliggente con quella dell'Ordine provinciale dei medici, che aveva espresso parere favorevole al progetto. L'intervento adesivo dipendente non consente di introdurre doglianze autonome né di eludere i termini per l'impugnazione. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le controparti costituite; gli intervenienti ad adiuvandum sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore di ciascuna controparte costituita, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.a.

    chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova

    Nel processo amministrativo è ammesso l'intervento adesivo dipendente di chi abbia un interesse collegato e mediato rispetto a quello del ricorrente, mentre il cointeressato, titolare di un interesse diretto all'annullamento, deve agire autonomamente e non può utilizzare l'intervento per eludere i termini di impugnazione.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile quando difetta l'interesse concreto e attuale a ricorrere, poiché l'atto impugnato ha natura meramente programmatoria e non produce una lesione attuale.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando un atto successivo sostituisce o rende inefficace l'atto impugnato e l'eventuale pronuncia non assicura più alcuna utilità concreta al ricorrente.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente con riguardo alla competenza statale concorrente in materia di professioni; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura, arrestando il giudizio per ragioni processuali.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale; viene meno quando l'atto impugnato è sostituito o la sua operatività è differita sine die e subordinata a futuri confronti istituzionali e a soluzioni ancora indeterminate, sicché l'annullamento non procurerebbe un'utilità effettiva.
  • Un atto di natura programmatoria, che rimetta a successivi tavoli istituzionali la definizione delle modalità di attuazione di un progetto e non produca effetti lesivi immediati, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse; le censure potranno essere proposte contro gli eventuali atti esecutivi o applicativi successivi.
  • Nel processo amministrativo l'intervento adesivo dipendente presuppone un interesse mediato, dipendente o collegato a quello fatto valere con il ricorso principale e consente soltanto difese adesive; non consente l'introduzione di autonomi motivi di impugnazione.
  • Il soggetto titolare di un interesse diretto e immediato all'annullamento dell'atto è un cointeressato e deve proporre ricorso autonomo entro il termine decadenziale; l'intervento non può essere utilizzato per eludere tale termine.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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