Circolare numero 13 del 12-03-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rivede e uniforma a livello nazionale la disciplina di concessione delle cure termali in regime ENPALS alla luce della legge n. 323/2000. Definisce la finalità preventiva delle prestazioni, i destinatari, i requisiti amministrativi e sanitari, la documentazione da presentare e l’iter istruttorio. Precisa inoltre la ripartizione degli oneri economici tra Servizio Sanitario Nazionale, ENPALS e assicurato, disciplina i ricorsi e abroga le precedenti circolari in materia.
Concessione delle cure termali in regime ENPALS
Concessione delle cure termali in regime ENPALS
La circolare rivede la disciplina delle cure termali per gli iscritti ENPALS alla luce della legge n. 323 del 24 ottobre 2000, con l’obiettivo di uniformare la prassi applicativa sul territorio nazionale. Viene chiarito che le prestazioni termali hanno natura preventiva rispetto all’invalidità pensionabile e che la loro concessione è facoltativa da parte dell’ENPALS.
Finalità della prestazione
La finalità delle cure è prevenire l’invalidità pensionabile intervenendo sul processo morboso prima che diventi invalidante, oppure attenuando o eliminando la patologia già accertata anche ai fini della possibile revoca dell’assegno ordinario di invalidità. La circolare interpreta l’espressione "prestazioni termali di natura preventiva" in senso funzionale, riferendola alla cura di patologie idonee a beneficiare del trattamento termale.
Soggetti che possono richiedere le cure
Possono accedere alle cure tutti i lavoratori iscritti all’E.N.P.A.L.S. Il diritto è però subordinato al possesso di specifici requisiti amministrativi e sanitari, che devono sussistere al momento della domanda.
Requisiti amministrativi
Sul piano amministrativo sono richiesti:
- almeno 5 anni di assicurazione presso l’E.N.P.A.L.S.;
- 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, con un numero di contributi equivalente a quello utile per ottenere l’assegno ordinario di invalidità;
- il mancato raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Requisiti sanitari e patologie ammesse
Sul piano sanitario il richiedente non deve essere titolare di pensione di invalidità specifica, pensione ordinaria o privilegiata di inabilità, oppure di assegno ordinario o privilegiato di invalidità confermato in via definitiva. Le cure sono ammesse solo per patologie rientranti tra quelle indicate dal D.M. Sanità 12 agosto 1992, come modificato dal D.M. 15 dicembre 1994:
- malattie reumo-artropatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative;
- malattie bronco-catarrali: bronchiali croniche e bronchiti croniche semplici o con componente ostruttiva. Sono esclusi l’asma e l’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave e/o cuore polmonare cronico.
Controindicazioni alle cure termali
La circolare distingue tra controindicazioni assolute e controindicazioni locali, temporanee o parziali.
Controindicazioni assolute:
- tutti gli stati acuti, comprese le poussée acute delle forme croniche;
- tumori ed emopatie maligne;
- tubercolosi in tutte le sue espressioni e malattie infettive contagiose;
- insufficienza cardiaca, renale ed epatica gravi;
- grandi malattie mentali;
- stato di involuzione psico-fisica dell’anziano;
- malattie cutanee ripugnanti.
Controindicazioni locali o temporanee o parziali:
- varici venose;
- ulcera gastro-duodenale in fase attiva;
- ipertensione arteriosa anche se in trattamento;
- diabete mellito, soprattutto se grave e complicato da micro-macroangiopatia avanzata;
- ipertiroidismo franco;
- gravidanza e allattamento.
Presentazione della domanda e documentazione necessaria
La domanda va presentata su modulo ENPALS e deve essere corredata da:
- certificato del medico curante, con indicazione della malattia per cui si richiedono le cure, attestazione dell’assenza di controindicazioni e indicazione dell’azienda termale accreditata prescelta ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 229/1999;
- certificato dello specialista della ASL di appartenenza per la patologia denunciata, cioè ortopedico o pneumologo, con indicazione della patologia e del ciclo di cura balneo-termale idoneo.
La domanda deve pervenire entro il 30 giugno di ogni anno alla sede ENPALS di appartenenza. È ammessa la presentazione tramite gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Istruttoria delle domande e autorizzazione
Le domande sono inviate alla Direzione Generale - Servizio IVS - Settore Invalidità per la verifica dei requisiti amministrativi. Il Consulente Sanitario ENPALS esamina le domande ammissibili e può disporre ulteriori accertamenti sanitari se la documentazione non è sufficiente per formulare un giudizio definitivo.
Le richieste accolte sono autorizzate dalla Sede Compartimentale tramite lettera raccomandata con R.R. all’assicurato. Inoltre, in attuazione dell’art. 5, comma 3, della legge n. 323/2000, viene inviata con raccomandata con R.R. una sintesi diagnostica alla ASL di appartenenza dell’avente diritto e alla ASL competente per il territorio in cui si trova lo stabilimento termale scelto.
Prestazioni erogabili e regime economico
Le cure ammesse sono quelle idonee per le forme reumo-artropatiche e bronco-catarrali. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre l’assicurato è tenuto al pagamento del ticket previsto dalla legge. Il costo del soggiorno è a carico dell’ENPALS, con rimborso parametrato al costo di alberghi o pensioni di III categoria. Restano invece a carico dell’assicurato le spese di viaggio di andata e ritorno.
Durata del beneficio e ricorsi
Le cure termali possono essere usufruite per cinque anni nell’intera vita assicurativa. Se la domanda viene respinta per motivi amministrativi o sanitari, il provvedimento è notificato dalla Sede Compartimentale con lettera raccomandata A.R. L’assicurato può proporre istanza alla Direzione Generale - Servizio I.V.S. - Settore Invalidità entro 30 giorni.
Spese di bilancio e abrogazioni
Le spese per le prestazioni erogate a titolo di prevenzione dell’invalidità devono essere imputate al capitolo di bilancio n. 105010 I.V.S. La circolare abroga espressamente le precedenti circolari n. 50 del 10 agosto 1959, n. 30 del 9 novembre 1974, n. 7 del 7 giugno 1980 e n. 26 del 20 novembre 1991.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
La circolare riesamina complessivamente la normativa sulle cure termali in regime ENPALS per fornire un quadro organico e uniformare la prassi sul territorio nazionale. L’intervento si colloca dopo l’emanazione della legge n. 323 del 24 ottobre 2000, "Riordino del settore termale". Le prestazioni termali di natura preventiva sono intese come finalizzate alla prevenzione dell’invalidità pensionabile, mediante cura del processo morboso che potrebbe evolvere in stato invalidante o per eliminare/attenuare la patologia accertata al fine di revocare l’assegno ordinario di invalidità. La concessione delle cure termali è qualificata come facoltativa e non obbligatoria per l’ENPALS.
Soggetti aventi diritto e requisiti amministrativi
Hanno diritto alle cure tutti i lavoratori iscritti all’ENPALS. Sotto il profilo amministrativo, occorre: almeno 5 anni di assicurazione presso l’ENPALS e 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, con un numero di contributi equivalente a quello utile per ottenere l’assegno ordinario di invalidità; inoltre, l’assicurato non deve aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Requisiti sanitari e patologie ammesse
Dal punto di vista sanitario, il richiedente non deve essere titolare di pensione di invalidità specifica, di pensione ordinaria o privilegiata di inabilità o di assegno ordinario o privilegiato di invalidità confermato in via definitiva. Le patologie devono rientrare tra quelle indicate dal D.M. Sanità 12 agosto 1992, come modificato dal D.M. 15 dicembre 1994: malattie reumo-artropatiche (osteoartrosi e altre forme degenerative) e malattie bronco-catarrali (bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o con componente ostruttiva), con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato da grave insufficienza respiratoria e/o cuore polmonare cronico. Sono previste anche controindicazioni assolute e locali/temporanee/parziali alle cure.
Controindicazioni alle cure termali
Tra le controindicazioni assolute rientrano: tutti gli stati acuti, comprese le poussée acute delle forme croniche; tumori ed emopatie maligne; tubercolosi in tutte le sue espressioni e malattie infettive contagiose; insufficienza cardiaca, renale ed epatica gravi; grandi malattie mentali; stato di involuzione psico-fisica dell’anziano; malattie cutanee ripugnanti. Tra le controindicazioni locali o temporanee o parziali sono indicate: varici venose; ulcera gastro-duodenale in fase attiva; ipertensione arteriosa anche se in trattamento; diabete mellito, soprattutto se grave e complicato da micro-macroangiopatia avanzata; ipertiroidismo franco; gravidanza e allattamento.
Domanda, documentazione e termine di presentazione
La richiesta va presentata su modulo di domanda ENPALS e corredata da: certificato del medico curante con indicazione della malattia per cui si chiedono le cure, attestazione dell’assenza di patologie controindicanti e indicazione dell’azienda termale accreditata scelta ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 229/1999; certificato dello specialista della ASL di appartenenza per la patologia denunciata (ortopedico o pneumologo), con indicazione della patologia e del ciclo di cura balneo-termale idoneo. La domanda deve pervenire entro il 30 giugno di ogni anno presso la sede ENPALS competente. È ammessa la presentazione tramite Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
Istruttoria e autorizzazione
Le domande sono trasmesse alla Direzione Generale - Servizio IVS - Settore Invalidità per la verifica dei requisiti amministrativi. Il Consulente Sanitario dell’ENPALS esprime il proprio giudizio sulle richieste ammissibili sotto il profilo amministrativo e, se la documentazione medica è insufficiente, può disporre ulteriori accertamenti sanitari. In caso di giudizio favorevole, la Sede Compartimentale autorizza la fruizione delle prestazioni con lettera raccomandata con R.R. e comunica, sempre con raccomandata con R.R., una sintesi diagnostica alla ASL di appartenenza dell’avente diritto e alla ASL competente per il territorio in cui si trova lo stabilimento termale di destinazione, come previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 323/2000.
Prestazioni, costi e durata
Le cure termali praticabili sono quelle idonee per le forme reumo-artropatiche e bronco-catarrali. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 390/1995, convertito dalla legge n. 490/1995, e ribadito dall’art. 5 della legge n. 323/2000; l’assicurato versa il ticket previsto dalla legge. Il costo del soggiorno è a carico dell’ENPALS, con rimborso pari al costo in alberghi o pensioni di III categoria. Le spese di viaggio di andata e ritorno restano a carico dell’assicurato. Le cure termali possono essere effettuate per cinque anni nell’intera vita assicurativa.
Ricorsi, imputazione di spesa e abrogazioni
Se la domanda è respinta per motivi amministrativi o sanitari, il provvedimento è notificato dalla Sede Compartimentale con lettera raccomandata A.R.; l’assicurato può presentare entro 30 giorni istanza alla Direzione Generale - Servizio I.V.S. - Settore Invalidità. Tutte le spese per le prestazioni erogate a titolo di prevenzione dell’invalidità devono essere imputate al capitolo di bilancio n. 105010 I.V.S. La circolare abroga le precedenti circolari n. 50 del 10 agosto 1959, n. 30 del 9 novembre 1974, n. 7 del 7 giugno 1980 e n. 26 del 20 novembre 1991.
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