L.R. Toscana 29/2015
Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 29 del 2015 modifica l’articolo 11 della l.r. 51/2014, estendendo una specifica disposizione anche alle liste espressione di un gruppo consiliare esistente da almeno sei mesi prima della convocazione dei comizi elettorali, pur se non più in essere per successive riduzioni. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Modifica alla disciplina elettorale regionale sulla presentazione delle liste
Modifica della disciplina per la presentazione delle liste elettorali
La legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 29 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51, recante le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. L’intervento riguarda un aspetto specifico dei requisiti collegati ai gruppi consiliari e alla loro rilevanza ai fini elettorali.
Ambito della modifica
La modifica si concentra sull’articolo 11 della l.r. 51/2014, inserendo un nuovo comma 3-bis. La disposizione chiarisce che una determinata previsione del comma 3 si applica anche a una lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali.
Effetti della nuova previsione
La norma estende quindi l’applicazione della disciplina anche al caso in cui il gruppo non risulti più formalmente esistente alla data di convocazione dei comizi elettorali, per effetto di successive riduzioni nella sua composizione. Ciò avviene quando l’unico consigliere rimasto nel gruppo sia stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con conseguente scioglimento del gruppo secondo le disposizioni vigenti sulla composizione dei gruppi.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Rilevanza pratica
Si tratta di una modifica settoriale e di immediata applicazione nell’ambito delle consultazioni elettorali regionali toscane disciplinate dalla l.r. 51/2014, utile a definire il trattamento di liste collegate a gruppi consiliari divenuti non più operativi prima della convocazione dei comizi.
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