Cassazione Civile, Sentenza n. 5356/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale: si discuteva se la mancata annotazione a margine dell'atto (che rende l'atto non opponibile ai creditori) escluda comunque la sussistenza del pericolo di pregiudizio richiesto per la revocatoria, posto che l'atto potrebbe essere annotato in seguito e diventare opponibile e che la destinazione del bene al fondo patrimoniale può rendere più difficile la realizzazione del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la mancata annotazione non elide il fatto che la convenzione sia stata comunque posta in essere e che può, in un momento successivo, divenire opponibile tramite annotazione; la valutazione del "pericolo di danno" (elemento del pregiudizio per la revocatoria) è rimessa al giudice e può giustificare la revocatoria anche quando l'atto non è ancora opponibile. Ha altresì chiarito che la non opponibilità per mancata pubblicità è diversa dall'inefficacia che consegue alla revocazione: la revocatoria mira all'inefficacia dell'atto anche per il caso di successiva trascrizione/annotazione, cosicché la possibilità della annotazione successiva assorbe la questione della annotazione effettivamente avvenuta. Infine, la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012).
Norme richiamate
Cass. Sez. (sentenza 25853/2020)
«la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite fa successiva annotazione...»
La Corte interpreta che l'assenza di annotazione non elimina la rilevanza dell'atto ai fini della revocatoria, perché la possibilità di renderlo opponibile in futuro integra il pericolo di pregiudizio valutabile dal giudice.
Cass. (sentenza 25733/2015)
riferimento secondo cui "il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice"
La Corte richiama il principio che il pregiudizio comprende anche il pericolo di danno futuro e che spetta al giudice di merito valutare tale rischio in concreto.
D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1‑quater (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012)
prescrizione richiamata nella sentenza: obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
Norma procedurale che regola l'obbligo di integrazione del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma al ricorrente.
Massime di principio
- La mancata annotazione/trascrizione di un atto (es. costituzione di fondo patrimoniale) non esclude automaticamente la possibilità per il creditore di chiedere la revocatoria: conta anche il rischio concreto che l'atto diventi opponibile in futuro.
- Il 'pregiudizio' richiesto per l'azione revocatoria comprende non solo il danno già verificatosi, ma anche il pericolo di danno futuro; la sua valutazione è rimessa al giudice di merito.
- La non opponibilità temporanea dovuta alla mancanza di pubblicità è concettualmente distinta dall'inefficacia che la revoca produce: la revocatoria mira a ottenere l'inefficacia dell'atto anche rispetto a una successiva opponibilità.
- Per il creditore è strategico dimostrare elementi che rendano probabile la futura annotazione/trascrizione o comunque la concreta difficoltà di soddisfare il credito causata dall'atto impugnato.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione del pericolo di pregiudizio; le analoghe pronunce di legittimità confermano la necessità di un esame concreto caso per caso.
- In sede procedurale, il ricorrente deve anche ottemperare agli obblighi di contributo unificato previsti dalle norme vigenti, che possono essere rilevati dalla Corte.
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