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Sentenza

Sentenza n. 1922/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Caltagirone che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’anno scolastico 2019/2020 e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 530/2025, non aveva spontaneamente attribuito la somma di 500 euro oltre accessori riconosciuta a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento, né di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancato integrale adempimento dell’amministrazione. In applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, mentre spettava all’amministrazione provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto; tale prova non è stata fornita, anche per la mancata costituzione del Ministero. Il giudice ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, senza vincoli derivanti dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza al giudicato; il ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato non adempiuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR, compresi gli ordini rivolti all’amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia del titolo o l’estinzione della pretesa.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente provi l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passato in giudicato e non spontaneamente eseguito; una volta assolto tale onere, spetta all’amministrazione dimostrare l’adempimento o l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando dagli atti risultano il giudicato, la sua notificazione, il decorso del termine per l’adempimento e l’assenza di esecuzione integrale.
  • Nel caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, assegnandogli il compito di sostituirsi all’amministrazione dopo il decorso del termine fissato per l’adempimento spontaneo.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice indipendentemente dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza e può delegare l’esecuzione a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
  • Per dare effettiva esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di spesa e, se necessario, altri strumenti contabili idonei, inclusi fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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