Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 48/2000

Norme sulla fruibilita' dei bacini lacustri per attivita' nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 48/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per l’Abruzzo l’uso dei bacini lacustri per navigazione, attività sportive e competizioni, con limiti, divieti e autorizzazioni provinciali. Prevede inoltre contributi per interventi turistici e ambientali nelle aree lacustri. Le funzioni amministrative sono poi state trasferite dalla L.R. 32/2015 alla Regione e ai Comuni, secondo le decorrenze ivi previste.

Fruibilità dei bacini lacustri e contributi per lo sviluppo turistico nelle aree lacustri abruzzesi

Fruibilità dei bacini lacustri e sviluppo turistico delle aree lacustri in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 48 del 2000 disciplina l’uso dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive, turistiche e culturali, nel rispetto dell’ecosistema e delle concessioni esistenti. Prevede inoltre un sistema di autorizzazioni per la navigazione e per le competizioni sportive, nonché contributi per interventi di valorizzazione e sviluppo turistico delle aree lacustri e prospicienti.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Abruzzo promuove la valorizzazione delle aree interne anche attraverso la fruibilità compatibile con l’ambiente dei bacini lacustri e delle aree circostanti. Gli obiettivi sono la regolazione della navigazione, la definizione delle condizioni per le attività sportive in acqua, la promozione del turismo naturalistico e culturale e l’incentivazione di nuova occupazione.

Utilizzo delle acque e rapporti con le concessioni esistenti

Nei bacini artificiali e, più in generale, in quelli soggetti a vincoli o limitazioni derivanti da usi concessi per energia elettrica, irrigazione o altre attività, la navigazione è ammessa solo nel rispetto delle concessioni esistenti e previa autorizzazione o nulla osta dell’ente competente. Quando occorra contemperare interessi diversi, si utilizza la conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990, indetta dal Presidente della Giunta regionale su richiesta di qualunque amministrazione o ente coinvolto. La Regione è inoltre chiamata a revisione dei disciplinari di utilizzo delle acque lacustri per coordinare gli interessi degli enti utilizzatori con le attività nautiche.

Natanti consentiti e regole di navigazione

La navigazione è consentita ai natanti espressamente indicati dalla legge e comunque nel rispetto della normativa vigente per le acque lacustri. Sono ricompresi, in particolare, jole, pattini, sandolini, mosconi, canoe, gommoni e simili a remi o pedali, tavole a vela, barche a vela fino a 10 metri di lunghezza fuori tutto, scooter d’acqua e barche a motore, purché compatibili con le caratteristiche del singolo bacino, con l’ampiezza dello specchio d’acqua, con la sicurezza e con la tutela dell’ecosistema.

Divieti e fasce di interdizione

In assenza di specifici divieti locali, la navigazione è vietata:

  • ai natanti a vela o motore non rientranti tra quelli ammessi;
  • ai natanti ammessi ma non espressamente autorizzati, se a vela o motore;
  • in aree a canneto o fangose, in aree di allevamento ittico e di rilevanza naturalistica, entro 200 metri dalle opere di presa d’acqua, nelle zone riservate alle gare e alle prove previste, e nelle aree delimitate da appositi segnalatori;
  • dalle 21.00 alle 5.00 nel periodo estivo e dalle 18.00 alle 6.00 negli altri periodi.

Deroghe ai divieti

I divieti non si applicano alle imbarcazioni usate dagli enti per servizi di pubblica utilità, soccorso o attività istituzionali. Sono inoltre escluse, limitatamente ad alcune ipotesi, le imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto turistico e appositamente autorizzate, nonché i natanti partecipanti a competizioni sportive nei limiti temporali autorizzati per prove e gare.

Competenze amministrative e poteri provinciali

Alle province spetta la definizione di ulteriori disposizioni limitative, anche temporali, per l’esercizio delle attività disciplinate dalla legge, a tutela dell’ambiente e della pubblica sicurezza. Le province svolgono anche la vigilanza sull’applicazione della disciplina e trasmettono gli accertamenti agli organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni.

Competizioni sportive in acque lacustri

Le competizioni sportive in acque lacustri sono autorizzate dalla provincia competente su richiesta dell’ente organizzatore. La domanda va presentata almeno 15 giorni prima e deve indicare tipo di manifestazione, località, date e orari, delimitazioni del campo di gara, eventuale richiesta di sospensione o cauta navigazione, servizi antincendio e sanitari, oltre ai dati del responsabile organizzativo.

Alla domanda devono essere allegati:

  • planimetria e copie conformi nelle forme richieste;
  • regolamento di gara o programma della manifestazione;
  • autorizzazione della federazione sportiva competente, quando necessaria.

È ammessa una domanda unica per più gare o manifestazioni programmate su base annua.

Obblighi a carico degli organizzatori di gare e manifestazioni

Gli organizzatori autorizzati devono assumere per iscritto specifici impegni, tra cui responsabilità diretta per incidenti, ottenimento delle autorizzazioni per occupazioni di sponde o acque, comunicazioni alla Protezione civile per evitare interferenze con i mezzi aerei antincendio, rispetto delle prescrizioni degli enti gestori, controlli sulla qualità delle acque con la ASL, recupero e smaltimento dei rifiuti, rimozione di ostacoli, informazione ai comuni interessati, comunicazione delle variazioni di programma e avviso tempestivo alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Deleghe e consorzi di gestione

Le province possono delegare, in tutto o in parte, le competenze previste dalla legge a consorzi di gestione dei bacini o alle comunità montane territorialmente interessate. I consorzi possono costituirsi tra enti pubblici locali competenti e anche con enti giuridici senza scopo di lucro aventi sede legale e operativa nell’ambito del bacino lacustre. La Giunta regionale era tenuta ad approvare un regolamento attuativo entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Interventi per lo sviluppo turistico

La Regione incentiva attività turistiche e strettamente collegate nelle aree lacustri e limitrofe per ampliare la base occupazionale. Sono previsti interventi quali controllo, vigilanza e monitoraggio dei bacini; bonifica e valorizzazione delle sponde; dragaggi dei fondali; aree verdi attrezzate; aree faunistiche, giardini ortofrutticoli e botanici; punti panoramici; campi di regata e aree per discipline acquatiche; manutenzione straordinaria di strutture turistiche e sportive; sentieri e percorsi vita; segnaletica ambientale; impianti di acquacoltura.

Priorità degli interventi

Gli interventi sono prioritari, in particolare, per:

  • aree non ricomprese in territori di parco;
  • aree in fase intermedia di sviluppo turistico con elevate prospettive occupazionali;
  • aree già oggetto di investimenti pubblici che necessitano di interventi integrativi o complementari;
  • aree con potenziale sviluppo turistico e risorse ambientali ancora non adeguatamente valorizzate.

Beneficiari dei contributi e requisiti

I contributi possono essere concessi a consorzi di gestione, comunità montane e comuni, nonché a società cooperative turistiche, loro consorzi, consorzi di operatori turistici e società consortili turistiche. I beneficiari devono avere sede legale e operativa in uno dei comuni gravitanti su un’area lacustre, svolgere in via esclusiva attività turistiche in aree lacustri o limitrofe, non perseguire fini lucrativi e risultare iscritti alla CCIAA competente.

L’accesso ai benefici è limitato, per i soggetti di cui alla lettera b), agli interventi relativi a bonifica e valorizzazione delle sponde, aree verdi, aree faunistiche/botaniche, campi di regata e impianti di acquacoltura.

Misura dei contributi, istruttoria e documentazione

I contributi sono concessi sulla spesa ammissibile nella misura del 100% per i soggetti pubblici indicati e dell’80% per i soggetti privati assimilati. Per ottenere il contributo occorre presentare alla Giunta regionale – settore turismo un progetto esecutivo con computo estimativo, relazione sulle finalità e titolo di disponibilità delle aree per almeno 10 anni. I soggetti privati devono inoltre depositare atto costitutivo e statuto, attestato di vigenza CCIAA, curricula societari e bilanci degli ultimi due anni più il preventivo dell’anno in corso.

I progetti sono istruiti dal settore turismo, che determina i finanziamenti sulla base dell’esame di esperti nominati dal componente della Giunta competente, anche in relazione ai criteri di priorità fissati dalla legge.

Presentazione delle domande, anticipazione e saldo

Le domande di contributo devono essere presentate al Servizio turismo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, a pena di decadenza, con la documentazione richiesta. La concessione è autorizzata dalla Giunta regionale e disposta con atto dirigenziale; tale atto può prevedere un’anticipazione pari al 50% dell’importo ammesso, previa garanzia fideiussoria.

Il saldo è erogato sulla base del conto consuntivo, da presentare a conclusione del progetto e, se necessario, con perizia tecnica. Il conto consuntivo deve essere depositato entro due anni dall’approvazione del progetto, a pena di decadenza del contributo e, se omesso dopo l’anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Regime transitorio e decadenze

Sono ammessi più interventi nello stesso anno finanziario; per gli anni successivi possono essere presentati progetti solo se non riguardano iniziative analoghe. Decadono dai benefici i progetti non presentati nei termini o privi della documentazione di spesa con relazione tecnica esecutiva e idonea documentazione contabile. Per la prima applicazione, i progetti dovevano essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

Profilo finanziario

Per l’anno 2000 l’onere della legge è stato valutato in lire 10.000.000, a valere sul fondo globale del bilancio 1999, con eventuali variazioni di bilancio disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo la normativa contabile richiamata.

Aggiornamento istituzionale e deperibilità pratica

Il testo annotato segnala che la L.R. 32/2015 ha trasferito alla Regione e ai Comuni le funzioni amministrative prima esercitate dalle Province, con decorrenze definite dalla stessa legge e con disposizioni transitorie. Per questa ragione, la disciplina originaria risulta oggi in larga parte superata sul piano operativo, pur restando utile come base normativa storica e per la ricostruzione del quadro delle funzioni trasferite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.