L.R. Abruzzo 46/2000
Interventi contributivi in favore delle societa' operaie di mutuo soccorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Abruzzo sostiene le società operaie di mutuo soccorso attive da almeno 50 anni con contributi in conto capitale per immobili, arredi, impianti e iniziative sociali ed educative. Le domande vanno presentate entro il 30 gennaio; restano previste regole di riparto, erogazione e una norma transitoria per la prima applicazione. Il riferimento al piano 2007 è solo storico e non indica disciplina attuale.
Contributi alle società operaie di mutuo soccorso
Contributi alle società operaie di mutuo soccorso in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 46 del 2000 riconosce e promuove il valore storico, sociale e culturale delle società operaie di mutuo soccorso esistenti e in attività da almeno 50 anni. La disciplina è finalizzata a sostenere il recupero e l’utilizzo sociale dei beni di tali sodalizi e le iniziative che diffondono la cultura mutualistica.
Ambito soggettivo e finalità
I benefici sono destinati esclusivamente alle società operaie di mutuo soccorso:
- esistenti e in attività;
- operative da almeno 50 anni;
- portatrici dei valori di solidarietà tra lavoratori.
La Regione Abruzzo interviene per favorire:
- la conoscenza della storia e delle attività di tali soggetti;
- il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di loro proprietà;
- le iniziative sociali ed educative collegate allo sviluppo della cultura mutualistica.
Tipologie di intervento finanziabili
La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale per:
- ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società, purché siano le sedi in cui si svolge l’attività sociale;
- rinnovo di arredi, impianti e beni strumentali connessi all’attività sociale;
- iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.
Misura dei contributi
La legge fissa tetti massimi precisi:
- per gli interventi sugli immobili: fino al 50% del costo delle opere, con limite massimo di lire 30 milioni;
- per arredi, impianti e beni strumentali: fino al 30% dell’investimento e delle spese sostenute, con limite massimo di lire 10 milioni;
- per iniziative sociali ed educative: fino al 70% delle spese, con limite massimo di lire 20 milioni.
Domanda e documentazione
Le domande devono essere presentate direttamente alla Regione Abruzzo entro il 30 gennaio di ogni anno dai soggetti beneficiari.
Alla domanda va allegata la documentazione seguente:
- per lavori su immobili: copia del progetto approvato dalla Commissione edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo;
- per arredi, impianti e iniziative: preventivo dettagliato e relazione che specifichi e motivi gli interventi.
Concessione, riparto ed erogazione
Sulla base delle domande presentate, la Giunta regionale approva il piano di riparto nei limiti degli stanziamenti disponibili. L’erogazione è disposta con ordinanza del dirigente responsabile del Servizio promozione culturale.
L’erogazione avviene con queste modalità:
- 50% del contributo alla stipula del contratto dei lavori, oppure con dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
- 50% a saldo, dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale delle spese sostenute.
Per gli interventi relativi ad arredi, impianti e iniziative, il contributo è subordinato alla prova:
- dell’avvenuta acquisizione dei beni;
- della realizzazione degli impianti previsti;
- della concreta realizzazione delle iniziative sociali ed educative.
Regime transitorio
Per la prima applicazione della legge, le domande dovevano essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore, secondo le stesse modalità ordinarie.
Aspetti finanziari
Per l’anno 2000 l’onere è stato valutato in lire 140.000.000 e coperto mediante apposito fondo globale del bilancio 1999, con successive variazioni di bilancio disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il richiamo al piano di riparto dei contributi per l’anno 2007 ha valore meramente storico e non incide sulla disciplina generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 mar 2000L.R. Abruzzo 37/2000
- Legge · 23 mar 2000L.R. Abruzzo 38/2000
- Legge · 23 mar 2000L.R. Abruzzo 48/2000
- Legge · 14 mar 2000L.R. Abruzzo 25/2000
- Legge · 14 mar 2000L.R. Abruzzo 26/2000
- Legge · 14 mar 2000L.R. Abruzzo 33/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →