L.R. Abruzzo 33/2000
Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina campeggi didattico-educativi, autoorganizzati e itineranti per attività educative, sociali, religiose e di educazione ambientale di organizzazioni senza scopo di lucro. Stabilisce requisiti, autorizzazioni, limiti temporali, contributi fino al 60% per progetti in aree protette e una normativa finanziaria riferita al solo anno 2000.
Regolamentazione dei campeggi didattico-educativi in Abruzzo
Regolamentazione dei campeggi didattico-educativi in Abruzzo
La legge tutela e disciplina, nel territorio della Regione Abruzzo, attività educative, didattiche, sociali, religiose e di educazione ambientale svolte da organizzazioni senza scopo di lucro anche mediante campeggi. Il provvedimento definisce diverse tipologie di campeggio, ne fissa i requisiti organizzativi e autorizzativi, e prevede contributi regionali per specifici progetti in aree protette.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce come meritevoli le attività istituzionali e statutarie di organizzazioni senza scopo di lucro quando realizzate anche attraverso campeggi. La disciplina riguarda tre modalità operative principali e una quarta ipotesi progettuale:
- parco di campeggio;
- campeggio autoorganizzato;
- campeggio itinerante;
- progetti concordati con gli enti gestori delle aree protette, finalizzati alla tutela, fruibilità e valorizzazione del territorio.
Parco di campeggio
Il parco di campeggio è un complesso ricettivo all'aperto, ben delimitato, che può includere anche strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili. Può accogliere un numero di persone proporzionato alla capacità ricettiva del sito e dei servizi igienico-sanitari disponibili e deve essere servito da strade idonee al passaggio di mezzi di servizio e soccorso.
Nel parco è consentito l'uso di strutture e servizi fissi preesistenti, anche se normalmente destinati ad altri usi. Le caratteristiche tecniche sono rinviate all'allegato A e l'autorizzazione all'uso è rilasciata secondo l'allegato B.
I ricavi derivanti dall'uso del parco non possono costituire utile per il proprietario del sito: devono essere reinvestiti esclusivamente nella manutenzione, anche mediante assunzione a tempo definito di personale o affidamento a organizzazioni di servizio, e nell'adeguamento e miglioramento delle strutture.
Requisiti strutturali ed economici del parco di campeggio
L'allegato A stabilisce che i parchi possono essere realizzati da associazioni, comuni, comunità montane ed enti parco, singolarmente o consorziati, su area appositamente destinata da delibera del consiglio comunale competente, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, in particolare quelle previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38. Se l'area è privata, il proprietario può realizzare autonomamente il parco, restando fermo il rispetto della legge e delle eventuali autorizzazioni richieste.
Le dotazioni minime comprendono:
- lavabi con rubinetti in numero adeguato, almeno 1 ogni 5 persone;
- docce, almeno 1 ogni 10 persone;
- servizi igienici, almeno 1 WC ogni 8 persone;
- area con bracieri fissi;
- area per il conferimento dei rifiuti solidi in zona non esposta direttamente al sole.
La superficie deve essere di circa 60 mq per persona e comunque non inferiore a 2.500 mq complessivi. Il costo del soggiorno è fissato in lire 1.000 per persona al giorno, con rivalutazione annuale secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Le strutture devono inoltre essere dotate di servizi per disabili.
Prescrizioni di esercizio nei parchi di campeggio
L'allegato B impone ulteriori obblighi gestionali. In particolare, deve essere garantito che:
- la raccolta dei rifiuti solidi avvenga tramite recipienti idonei collocati nella zona destinata dal proprietario e svuotati ogni giorno; se il servizio pubblico non effettua l'asporto, l'organizzazione deve provvedere al trasporto;
- nelle aree non attrezzate con piazzole o manufatti idonei all'uso di fuochi siano rispettate le distanze minime da alberature ad alto fusto e vegetazione arbustiva secondo la normativa vigente;
- nelle aree prive di apparecchiature antincendio sia presente un estintore a polvere omologato da 6 kg per ogni focolaio;
- sia disponibile una cassetta di pronto soccorso con materiale idoneo;
- sia predisposta, ove mancante, un'autonoma organizzazione di comunicazione.
Ogni inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Campeggio autoorganizzato
Il campeggio autoorganizzato consiste in un'attività che utilizza strutture prevalentemente mobili per periodi non superiori a venti giorni. L'autorizzazione è rilasciata secondo l'allegato C.
L'allegato C prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dagli enti gestori delle aree protette se il sito ricade in area protetta; altrimenti è rilasciata dal Comune competente. In ogni caso devono essere acquisite le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie secondo la normativa vigente. Il procedimento autorizzativo deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta.
Le organizzazioni devono assicurare:
- approvvigionamento idrico di almeno 20 litri d'acqua per persona al giorno;
- assenza di danni all'ambiente;
- rimozione completa delle attrezzature al termine dell'attività;
- uso dei fuochi solo in piazzole o manufatti idonei; se manca idonea attrezzatura antincendio, è obbligatorio un estintore a polvere omologato da 6 kg per ogni focolaio;
- raccolta dei rifiuti solidi mediante recipienti idonei posti fuori dal campo, in zona non esposta al sole, con svuotamento quotidiano; se il servizio pubblico non provvede, i rifiuti devono essere trasportati al più vicino luogo di raccolta autorizzato;
- realizzazione della latrina da campo con fossa profonda almeno 1 m, disinfezione quotidiana con prodotti non inquinanti e compatibili con l'ambiente, ricoprimento integrale con la terra dello scavo al termine dell'uso e ubicazione ad almeno 200 m da sorgenti di acqua potabile, corsi d'acqua, falde, bacini di raccolta, fontanili, abbeveratoi, canali di irrigazione e comunque fuori dalle aree di rispetto.
Le violazioni comportano le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Campeggio itinerante
Il campeggio itinerante è definito come attività caratterizzata da spostamenti quotidiani e soste non superiori a 48 ore. Le organizzazioni che lo svolgono nel territorio regionale devono rispettare le disposizioni dell'allegato D.
L'allegato D richiede che:
- i gruppi siano accompagnati da almeno un adulto responsabile ogni 15 partecipanti, designato secondo le modalità interne dell'organizzazione;
- per la sosta in aree espressamente individuate, pubbliche o private, non vi sia il diniego del soggetto interessato;
- non siano arrecati danni all'ambiente;
- le attrezzature da campeggio siano installate e rimosse entro 48 ore consecutive;
- l'uso dei fuochi avvenga solo in aree attrezzate con piazzole o manufatti, oppure secondo la normativa vigente.
Anche in questo caso l'inosservanza comporta le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
Progetti di utilità sociale e ambientale nelle aree protette
Per i progetti concordati con gli enti gestori delle aree protette, la Regione può concedere contributi fino a un massimo del 60% della spesa ammissibile e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio. La Giunta regionale, nel definire i criteri di finanziamento, deve considerare prioritari i progetti derivanti dall'intesa con gli enti parco.
Le associazioni interessate devono presentare domanda documentata entro il 30 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di parchi e riserve naturali, allegando:
- il progetto da realizzare;
- l'atto deliberativo dell'ente gestore dell'area protetta che approva il progetto concordato;
- lo statuto dell'associazione.
La Giunta regionale, previo esame istruttorio dell'ufficio competente, delibera i progetti da finanziare entro i 60 giorni successivi. Gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi finanziati e all'erogazione dei contributi sono demandati al dirigente competente ai sensi della legge n. 77/1999.
Aspetti finanziari
L'onere per l'anno 2000 è valutato in lire 20.000.000. La copertura è assicurata mediante il fondo globale iscritto nel bilancio di previsione 1999, secondo la disciplina di contabilità regionale richiamata. Le necessarie variazioni di bilancio, sia in competenza sia in cassa, sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge contiene una specifica previsione finanziaria riferita all'anno 2000 e a un bilancio ormai esaurito; tuttavia la disciplina sostanziale sui campeggi e sui contributi per progetti nelle aree protette non è limitata espressamente a un solo esercizio. Considerato l'oggetto molto risalente e il riferimento a importi in lire e a procedure riferite al contesto normativo dell'epoca, l'atto appare oggi sostanzialmente superato nella pratica applicativa.
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