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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12487/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un infermiere dipendente di una struttura sanitaria pubblica collocata in fascia A delle tabelle attuative dell’art. 1 d.l. 18/2020 aveva ottenuto dal tribunale la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento della residua somma ancora dovuta a titolo di incentivo Covid. La corte d’appello ha confermato il diritto del lavoratore, ritenendo che il premio dovesse essere calcolato al lordo degli oneri sociali e dell’Irap e che tali oneri dovessero essere sottratti a monte dalle risorse assegnate all’azienda, senza incidere sulla misura del compenso del singolo dipendente. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. 18/2020 e dell’accordo sindacale regionale del 28/05/2020, oltre che dell’art. 81 Cost., sostenendo che nella liquidazione del premio dovessero essere detratte anche le quote per oneri sociali e Irap e che, applicando correttamente tali decurtazioni, l’importo spettante sarebbe stato inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l’Irap, pur incidendo sul costo complessivo per l’amministrazione e sulla base imponibile dei compensi, non può essere traslata sul dipendente e non può determinare una riduzione pro quota dell’emolumento dovuto al lavoratore, salvo i casi in cui il superamento dei limiti di spesa posti dalla normativa comporti una violazione inderogabile a carico dell’amministrazione. Quanto alla censura sull’accordo sindacale, la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché si trattava di accordo non nazionale e perché il ricorso non indicava le specifiche regole ermeneutiche asseritamente violate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’azienda sanitaria alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020

    premio, commisurato al servizio effettivamente prestato ... di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell’amministrazione

    la disciplina consente di riconoscere un premio Covid entro un tetto massimo per dipendente e nel limite di spesa complessiva a carico dell’amministrazione; il costo per l’ente è al lordo dei contributi e degli oneri amministrativi, ma ciò non legittima la riduzione dell’emolumento del lavoratore per traslare su di lui l’Irap.

  • L. n. 27/2020

    ha modificato l’art. 1, comma 1, d.l. 18/2020 in sede di conversione.

  • d.l. n. 34/2020, art. 2, comma 6, lett. a), conv. con modif. dalla L. n. 77/2020

    ha ulteriormente modificato la disciplina dell’incentivo Covid richiamata dalla Corte.

  • art. 81 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di rispettare i vincoli di spesa pubblica; la Corte ha però ribadito che il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica non può essere opposto al dipendente, salvo violazione di limiti massimi di spesa inderogabili a carico dell’amministrazione.

  • d.lgs. n. 446/1997

    è richiamato per affermare che l’Irap determina, in generale, un innalzamento della base imponibile dei compensi, incidendo sul costo complessivo per l’ente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro della denuncia di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma o un accordo collettivo prevedono un emolumento a favore del lavoratore e, contestualmente, un limite di spesa a carico dell’amministrazione, il costo fiscale o contributivo dell’ente non può essere automaticamente traslato sul singolo dipendente, se ciò comporta la riduzione del compenso a lui spettante.
  • L’Irap è un onere riferibile all’amministrazione e non al lavoratore: la sua incidenza va considerata nella gestione del budget pubblico, non nella quantificazione dell’emolumento individuale, salvo che la disciplina imponga espressamente un limite massimo inderogabile anche sull’importo dovuto al singolo.
  • Il richiamo alla violazione di un accordo sindacale è inammissibile se l’accordo non ha natura nazionale e il ricorrente non indica specificamente quali canoni di interpretazione contrattuale siano stati violati dal giudice di merito.
  • Le regole di contabilità pubblica e i vincoli di spesa dell’ente non possono essere opposti, di regola, al dipendente per comprimere diritti già maturati, salvo il caso in cui la legge ponga limiti massimi di spesa inderogabili che condizionano direttamente l’erogazione.

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