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Risoluzione

Risoluzione n. 21 del 18/02/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il credito IVA chiesto a rimborso prima del 2008 e poi negato dall’ufficio non può essere trasferito alla liquidazione IVA di gruppo dopo l’entrata in vigore della disciplina dal 2008. Il credito resta nella disponibilità della società che lo ha maturato e va indicato nel modello IVA nel campo 2 del rigo VL8.

Liquidazione IVA di gruppo e credito IVA chiesto a rimborso prima dell’adesione, poi denegato

Liquidazione IVA di gruppo e trattamento del credito IVA denegato

La risoluzione affronta il trattamento dell’eccedenza di credito IVA, infrannuale o annuale, chiesta a rimborso prima dell’adesione alla procedura di liquidazione IVA di gruppo e successivamente negata dall’ufficio. Il tema centrale è se, una volta riconosciuta la detraibilità del credito dopo il diniego, esso possa essere trasferito al gruppo IVA oppure debba restare nella sfera della società che lo ha generato.

Quesito interpretativo

L’Amministrazione risponde a richieste di chiarimento relative a crediti IVA maturati prima dell’ingresso nel gruppo e chiesti a rimborso in un momento in cui non operava ancora il divieto introdotto dalla riforma del 2007. Il dubbio riguarda in particolare i crediti chiesti a rimborso prima del 2008 e poi denegati dall’ufficio nel periodo di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo.

In sostanza, viene chiesto se tali importi possano essere:

  • computati in detrazione nelle liquidazioni periodiche della società;
  • e, di conseguenza, trasferiti nel meccanismo della liquidazione IVA di gruppo.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama innanzitutto l’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, secondo cui l’eccedenza di credito IVA, se riconosciuta dall’ufficio contestualmente al diniego di rimborso, può essere portata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla notifica del diniego oppure nella dichiarazione annuale. Se contro il diniego viene proposto ricorso, il credito può essere utilizzato in detrazione dopo la sentenza definitiva.

Viene poi richiamato l’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale modifica, con decorrenza dal 2008 e per effetto del comma 64, impedisce alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione IVA di gruppo di far confluire nella procedura il credito IVA maturato nel periodo d’imposta precedente.

Principio affermato

La risoluzione chiarisce che il divieto introdotto dal legislatore non tiene conto del momento in cui il credito è maturato, ma opera con riferimento a tutte le liquidazioni IVA di gruppo effettuate a partire dal 2008.

Ne deriva che:

  • il credito maturato prima dell’ingresso nel gruppo non può essere trasferito alla liquidazione IVA di gruppo dal momento in cui entra in vigore il nuovo regime;
  • ciò vale anche se, al momento della maturazione, la preclusione non era ancora vigente;
  • il credito rimane definitivamente nella disponibilità del soggetto che lo ha formato.

Effetti per i crediti chiesti a rimborso prima del 2008

La risoluzione affronta espressamente il caso dei crediti chiesti a rimborso prima del 2008 e negati successivamente. Anche se il diritto alla detrazione venga riconosciuto dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’eccedenza non può confluire nel gruppo IVA.

L’Agenzia afferma infatti che l’intento del legislatore è stato quello di separare nettamente, a partire dal 2008, il credito maturato prima dell’ingresso nel gruppo da quello maturato successivamente. Per questo motivo, anche un credito:

  • chiesto a rimborso in anni precedenti al 2008;
  • maturato prima dell’ingresso nella procedura;
  • e successivamente computabile in detrazione per effetto del diniego dell’ufficio, non può essere trasferito alla liquidazione IVA di gruppo finché la società partecipa alla procedura.

Indicazioni dichiarative

Per recepire tale impostazione, viene ricordato che nel modello di dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013 è stato inserito il campo 2 del rigo VL8, da utilizzare per indicare il credito IVA chiesto a rimborso in anni precedenti e denegato dall’ufficio, assumendo che esso non sia trasferibile al gruppo IVA.

Conclusione operativa

La conclusione della risoluzione è che il credito IVA pregresso, chiesto a rimborso prima del 2008 e poi riconosciuto in detrazione a seguito di diniego, non può confluire nelle liquidazioni IVA di gruppo della società che lo ha maturato. Il credito resta utilizzabile solo secondo le regole ordinarie previste per il soggetto titolare, senza trasferimento alla procedura di gruppo.

Vigilanza degli uffici

La parte finale dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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