Risoluzione n. 23 del 19/02/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la conversione di punti fedeltà tra diverse operazioni a premio non integra il riconoscimento di un premio e quindi non è soggetta all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 19, comma 8, della legge n. 449/1997. Viene richiamato il parere del MISE sullo "scambio punti" e integrato il precedente orientamento della risoluzione n. 101/E del 2012.
Scambio punti nelle operazioni a premio e non imponibilità dell’imposta sostitutiva
Scambio punti nelle operazioni a premio e imposta sostitutiva
La risoluzione affronta il trattamento fiscale della conversione di punti fedeltà maturati in una operazione a premio e utilizzati per accedere ai premi di un’altra operazione. L’Agenzia chiarisce che, in tale ipotesi, non si realizza il riconoscimento di un premio e pertanto non trova applicazione l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Quesito e precedente orientamento
L’Amministrazione riceve richieste di chiarimento sull’applicazione dell’imposta sostitutiva nei casi in cui i punti assegnati ai partecipanti di un’operazione a premio vengano convertiti in punti utili per ottenere premi da un diverso catalogo.
Viene ricordato che con la risoluzione n. 101/E del 26 novembre 2012 era stato affermato, nel presupposto che i punti fossero essi stessi dei premi, che sul corrispettivo pattuito per il loro trasferimento dovesse essere versata l’imposta sostitutiva. Tale impostazione viene ora rivista alla luce del successivo parere del Ministero dello sviluppo economico.
Richiamo alla disciplina delle operazioni a premio
Il documento richiama il parere MISE prot. 137275 del 14 agosto 2013, relativo allo "scambio punti" e fondato sull’art. 3 del dPR 26 ottobre 2001, n. 430. Secondo tale impostazione, le operazioni a premio sono manifestazioni commerciali pubblicitarie che prevedono l’offerta di premi a coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e conservano le relative prove documentali di acquisto/vendita, anche su supporto magnetico.
Le iniziative risultano caratterizzate da tre elementi:
- l’offerta di premi da parte del promotore, quale obbligazione assunta ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile;
- la partecipazione subordinata esclusivamente all’acquisto o vendita dei prodotti e/o servizi promozionati;
- la presentazione, da parte del promissario, della documentazione idonea a provare gli acquisti o le vendite effettuati.
Natura delle prove d’acquisto e dei punti
Il parere ministeriale, richiamato dalla risoluzione, evidenzia che le prove d’acquisto o i punti raccolti non hanno di per sé un valore concreto e non rappresentano autonomamente il diritto al premio. Tale diritto matura solo al ricorrere congiunto di tre condizioni:
- acquisto o vendita dei quantitativi previsti di prodotti e/o servizi promozionali;
- raccolta delle prove necessarie per ottenere il premio;
- presentazione delle prove entro la durata dell’operazione a premio.
Viene inoltre precisato che, nella promessa al pubblico, il diritto alla prestazione sorge solo quando il promissario si trovi nella situazione prevista o compia l’attività richiesta, e quando ne dia comunicazione al promittente. Pertanto, le singole prove d’acquisto o i punti non attribuiscono, da soli, alcun diritto ai premi fino al raggiungimento del minimo quantitativo richiesto e al rispetto delle ulteriori condizioni previste.
Ammissibilità dello scambio tra operazioni diverse
Ferma restando la natura delle prove d’acquisto/punti, la risoluzione ritiene ammissibile l’utilizzo dei punti maturati in una operazione a premio per ottenere premi di un’altra operazione, anche tramite previa conversione. Questa possibilità è tuttavia subordinata a precise condizioni organizzative e informative:
- il rapporto di co-marketing tra tutti i promotori interessati e le singole manifestazioni deve essere chiaramente descritto nei regolamenti di ciascuna operazione collegata;
- deve essere esaurientemente descritto l’eventuale rapporto di interscambio tra le diverse tipologie di punti.
La facoltà di utilizzare i punti di una operazione per ottenere punti di un’altra comporta inoltre la responsabilità solidale dei promotori di entrambe le operazioni per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’utilizzo dei punti oggetto di conversione, fermo restando che le operazioni restano distinte e sotto la responsabilità esclusiva dei rispettivi promotori per ogni altro aspetto.
Esito fiscale
Sulla base di tale ricostruzione, la conversione dei punti maturati in un’operazione a premio con punti di un’altra operazione non costituisce riconoscimento di un premio. Di conseguenza, il valore dei punti assegnati non è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 449/1997.
La risoluzione precisa infine che i chiarimenti contenuti nella precedente risoluzione n. 101/E del 26 novembre 2012 devono intendersi integrati in tal senso.
Vigilanza e osservanza
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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