Risoluzione n. 19 del 13/02/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa di una SIM, i commissari liquidatori restano tenuti ad applicare il regime del risparmio gestito sui rapporti di gestione individuale già in essere, con versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato fino alla conclusione della procedura. Vengono inoltre indicati gli obblighi di dichiarazione nel modello 770 e di certificazione delle eventuali minusvalenze finali.
Applicabilità del regime del risparmio gestito in caso di liquidazione coatta amministrativa di una SIM
Applicabilità del regime del risparmio gestito nella liquidazione coatta amministrativa di una SIM
La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei rapporti di gestione individuale di portafoglio intrattenuti da una SIM posta in liquidazione coatta amministrativa. L’Agenzia delle Entrate esamina se, a seguito della cessazione dell’autorizzazione e dell’apertura della procedura, i commissari liquidatori debbano continuare ad applicare l’imposta sostitutiva prevista per il regime del risparmio gestito.
Quesito posto dai commissari liquidatori
ALFA S.p.A., SIM in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), aveva in essere incarichi di gestione individuale di portafoglio per i quali i clienti avevano esercitato l’opzione per il regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. I commissari chiedono se debbano calcolare e versare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato su ciascun conto individuale per tutta la durata della procedura.
Tesi dei commissari liquidatori
Secondo gli istanti:
- con il decreto del MEF del 7 maggio 2013 ALFA ha perso lo status di soggetto abilitato alla gestione di portafogli individuali;
- dall’insediamento degli organi della liquidazione coatta i mandati di gestione si sono risolti ex lege e le opzioni dei clienti per il risparmio gestito sarebbero caducate;
- ciò farebbe venir meno gli obblighi del sostituto d’imposta in capo ai commissari liquidatori;
- non sarebbe applicabile nemmeno il regime del risparmio amministrato, perché richiederebbe un mandato di custodia e amministrazione tra la società in liquidazione e gli ex clienti.
Gli istanti ritenevano inoltre che la società in liquidazione dovesse soltanto fornire ai titolari del diritto alla restituzione degli strumenti finanziari il dettaglio dei redditi e delle plusvalenze tassabili percepiti nell’anno d’imposta, entro i termini per la dichiarazione dei redditi 2013.
Inquadramento civilistico della liquidazione coatta
L’Agenzia richiama l’articolo 57 del TUF, che per la liquidazione coatta amministrativa delle SIM rinvia, in quanto compatibili, alla disciplina del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). In base a tale rinvio:
- gli effetti sui rapporti giuridici preesistenti decorrono dalla data di insediamento degli organi liquidatori;
- comunque, tali effetti decorrono non oltre il terzo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale di messa in liquidazione.
Con il provvedimento del MEF che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa viene anche revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività della SIM. La perdita di tale idoneità organizzativa, patrimoniale e reddituale comporta lo scioglimento automatico dei contratti che costituiscono il nucleo tipico dell’attività dell’intermediario.
Regime fiscale del risparmio gestito
L’Agenzia riepiloga che l’opzione per il regime del risparmio gestito, prevista dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, comporta:
- l’applicazione da parte del gestore di un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato nell’ambito del rapporto di gestione;
- l’inclusione nel risultato sia dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR, sia dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR;
- l’esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
L’opzione va esercitata mediante comunicazione ai soggetti abilitati alla gestione individuale del patrimonio e resta efficace fino a revoca o fino alla risoluzione del contratto; l’eventuale revoca produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata manifestata.
Valutazione dell’Agenzia sulle gestioni in liquidazione
Pur in presenza dello scioglimento del mandato, l’Agenzia evidenzia che, a differenza del caso di scioglimento volontario, le disponibilità finanziarie non vengono restituite al contribuente fino alla conclusione della procedura di liquidazione. Nel frattempo i commissari liquidatori amministrano gli strumenti finanziari in un’ottica di minimizzazione del rischio, ai sensi dell’articolo 91, comma 11, del TUB, potendo anche vendere strumenti ad alto rischio e acquistare titoli a basso rischio.
Secondo l’Agenzia, quindi, continuano a sussistere i presupposti che giustificano la tassazione del reddito maturato delle gestioni individuali di portafoglio. Richiamando anche la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, l’Amministrazione afferma che gli obblighi del sostituto d’imposta gravanti sulla SIM prima della liquidazione si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.
Conclusione sugli obblighi dei commissari liquidatori
L’Agenzia conclude che, se il contribuente aveva optato per il regime del risparmio gestito, i commissari liquidatori devono applicare il medesimo regime fiscale già vigente prima dell’avvio della procedura. In particolare:
- dal 2013 sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale;
- il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo;
- il calcolo va eseguito con le modalità ordinarie dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997, considerando l’intero periodo d’imposta anche se l’insediamento dei commissari è avvenuto in corso d’anno.
Adempimenti dichiarativi e certificazioni finali
I commissari liquidatori devono inoltre:
- indicare nel quadro ST del modello 770 l’imposta prelevata sul complesso delle gestioni;
- se al termine della procedura il risultato della gestione è negativo, rilasciare ai contribuenti un’apposita certificazione con tutti i dati necessari per consentire la deduzione della minusvalenza.
Tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente in altri rapporti di gestione o di amministrazione intestati allo stesso contribuente, oppure da quelle indicate nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997.
Vigilanza finale
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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