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Messaggio

Messaggio numero 24126 del 20-12-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il diritto alla pensione secondo la normativa previgente spetta al lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, indipendentemente dal rilascio della certificazione da parte dell'ente. La certificazione ha valore solo dichiarativo e non costitutivo del diritto. Le sedi sono invitate a informare l’utenza in tal senso.

Certificazione del diritto alla pensione maturato entro il 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.L. n. 201/2011

Certificazione del diritto alla pensione maturato entro il 31 dicembre 2011

Il documento fornisce un chiarimento applicativo sull'art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in corso di conversione. L'obiettivo è precisare il rapporto tra maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente e rilascio della relativa certificazione da parte dell'ente di appartenenza.

Quadro normativo richiamato

La disposizione richiamata prevede che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto mantenga il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale disciplina, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità.

Significato della certificazione

Il documento chiarisce espressamente che la certificazione del diritto:

  • può essere richiesta all'ente di appartenenza;
  • ha funzione meramente dichiarativa;
  • non ha natura costitutiva del diritto alla prestazione pensionistica.

Ne consegue che il diritto alla pensione non dipende dal rilascio della certificazione, ma esclusivamente dalla maturazione, entro il 31 dicembre 2011, dei requisiti previsti dalla normativa previgente.

Effetti in caso di mancata certificazione

Viene ribadito che, anche in assenza di certificazione, il lavoratore che abbia maturato entro la data indicata i requisiti di età e contribuzione previsti prima dell'entrata in vigore del decreto conserva il diritto alla prestazione pensionistica secondo la vecchia disciplina.

Indicazioni operative per le sedi

A seguito delle segnalazioni di numerosi utenti presso gli sportelli territoriali per verificare la posizione contributiva e ottenere la certificazione, si invita le Sedi a comunicare all'utenza, con le consuete modalità, che:

  • il diritto alla pensione si consegue per effetto della sola maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2011;
  • la certificazione non è condizione necessaria per il sorgere del diritto;
  • le verifiche contributive restano funzionali all'accertamento della posizione individuale ai fini pensionistici.

Riserva di successivi chiarimenti

Il documento si chiude con la riserva di illustrare più compiutamente i contenuti del decreto in oggetto dopo il completamento dell'iter di conversione in legge, senza ulteriori precisazioni sostanziali nel testo presente.

Testo integrale

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