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Messaggio

Messaggio numero 22673 del 01-12-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l'ambito di applicazione della salvaguardia prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010 per alcuni lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2011 entro il limite di 10.000 unità, e chiarisce la possibilità di prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per chi resta escluso dal contingente. Annuncia inoltre l'emanazione di un decreto ministeriale e di successive istruzioni operative per il pagamento ai beneficiari individuati nominativamente.

Salvaguardia pensionistica e prolungamento tutela del reddito per specifiche categorie di lavoratori

Salvaguardia pensionistica e prolungamento della tutela del reddito

Il documento descrive il meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Viene inoltre illustrata la possibilità, introdotta dal comma 5-bis del medesimo articolo, di concedere un prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per alcune categorie di lavoratori, nei limiti delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ambito di applicazione della salvaguardia

Le disposizioni sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi, entro il limite complessivo di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie:

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
  • lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Per quanto riguarda la lettera b), nel computo dei potenziali beneficiari devono essere considerati anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito

Il comma 5-bis dell'articolo 12, introdotto dalla legge n. 220/2010, attribuisce al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la facoltà di disporre, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in alternativa a quanto previsto dal comma 5.

Il prolungamento è previsto per le medesime categorie di lavoratori e riguarda coloro che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il beneficio è riconosciuto con esclusione della contribuzione figurativa.

Durata del prolungamento

Il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito può essere concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo intercorrente tra:

  • la data calcolata secondo le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010;
  • la data di decorrenza del trattamento pensionistico determinata sulla base dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Monitoraggio e provvedimenti attuativi

Il documento informa che, sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Istituto ai sensi dell'articolo 12, comma 6, e tenendo conto della data di cessazione del rapporto di lavoro e delle domande di pensione dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanerà un decreto in corso di adozione.

Tale decreto concederà il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito a tutti i lavoratori che, secondo le stime, nell'anno 2011 non rientrano nel contingente di 10.000 unità previsto dall'articolo 12, comma 5.

Istruzioni operative

Una volta completata l'individuazione nominativa dei lavoratori beneficiari, attualmente in corso di elaborazione, sarà emanato un successivo messaggio con le istruzioni operative sulle modalità di pagamento.

Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori.

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