Messaggio numero 24530 del 28-12-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le indicazioni della Risoluzione Agenzia delle Entrate 91/E del 19 settembre 2011 per agevolare il rilascio del codice fiscale a soggetti residenti all’estero che abbiano diritto a prestazioni INPS. Vengono distinte le prestazioni una tantum, per le quali il codice fiscale può essere omesso, e le prestazioni continuative, per le quali l’INPS può richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate con una procedura specifica e con scambio di informazioni tra gli uffici territoriali.
Attribuzione del codice fiscale ai residenti all’estero privi di codice fiscale
Attribuzione del codice fiscale ai residenti all’estero privi di codice fiscale
Il documento riepiloga le misure adottate a seguito di segnalazioni delle Strutture Territoriali per superare le difficoltà legate all’acquisizione del codice fiscale di soggetti residenti all’estero, sprovvisti del codice ma aventi diritto a prestazioni erogate dall’Istituto. La base operativa è la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91/E del 19 settembre 2011, che introduce una procedura dedicata.
Prestazioni una tantum
Per le erogazioni una tantum, come il pagamento all’erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, il documento precisa che può essere effettuato il pagamento anche in assenza del codice fiscale del beneficiario, purché questi sia residente all’estero e ne sia sprovvisto. In conseguenza di tale chiarimento, vengono avviate le attività di modifica delle applicazioni informatiche necessarie a consentire la disposizione del pagamento una tantum in questi casi.
Prestazioni a carattere di continuità: principio generale
Per le prestazioni continuative a favore di soggetti residenti all’estero privi di codice fiscale, la Risoluzione 91/E introduce una procedura specifica per agevolare l’attività dell’Istituto. In via ordinaria, tali soggetti possono richiedere il codice fiscale alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 281/2001.
Richiesta del codice fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate
Qualora la richiesta tramite la rappresentanza diplomatico-consolare non sia praticabile per oggettive difficoltà del richiedente, l’Istituto, per adempiere con urgenza ai propri obblighi, può chiedere l’attribuzione del codice fiscale all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 605/1973.
In tali casi, la domanda dell’Istituto deve contenere:
- i dati anagrafici completi del richiedente la prestazione;
- il domicilio fiscale;
- i dati relativi alla residenza estera.
Il documento segnala inoltre l’utilizzo del modello standard dell’Agenzia delle Entrate, mod. AA4/7, per la richiesta di attribuzione del codice fiscale agli uffici territoriali competenti.
Documentazione e dichiarazioni richieste
La richiesta dell’Istituto deve essere motivata e accompagnata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli risultanti dagli archivi INPS e dalla documentazione agli atti. Questo passaggio serve a garantire la correttezza dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Ipotesi di domicilio fiscale non determinabile
Quando il soggetto interessato è in una situazione in cui non è possibile determinare il domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 600/1973, la Risoluzione 91/E consente di omettere tale dato. In questi casi, però, l’Istituto deve fornire obbligatoriamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative alla residenza estera del soggetto.
L’Ufficio dell’Agenzia, in sede di attribuzione, inserisce nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria i dati della residenza estera e imposta il domicilio fiscale con l’indicazione “indirizzo assente”, associata al Comune in cui è ubicato l’ufficio che effettua l’attribuzione.
Attività dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
L’Ufficio che riceve la domanda:
- acquisisce tutta la documentazione trasmessa dall’INPS;
- ricerca il soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria anche sulla base di dati anagrafici parziali;
- verifica se esista già un codice fiscale riferibile al medesimo soggetto, eventualmente associato a dati difformi rispetto a quelli conosciuti dall’Istituto;
- verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, rilascia il codice fiscale;
- trasmette il codice fiscale alla Struttura INPS richiedente.
Obblighi successivi dell’Istituto
L’Istituto ha l’obbligo di comunicare al cittadino il codice fiscale attribuito secondo la procedura descritta. Inoltre, deve informare l’Agenzia delle Entrate di eventuali variazioni successive dei dati comunicati, con particolare riguardo:
- ai cambiamenti di residenza estera del beneficiario;
- alla cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.
Protocolli d’intesa tra INPS e Agenzia delle Entrate
Sulla base delle indicazioni della Risoluzione 91/E, le Direzioni Regionali dell’INPS possono stipulare con le corrispondenti Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa. Tali accordi sono finalizzati a definire modalità operative per lo scambio delle informazioni necessarie all’attribuzione dei codici fiscali.
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