Regolamento (UE) 2021/523
Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce InvestEU come quadro unico dell’Unione per favorire investimenti pubblici e privati attraverso una garanzia di bilancio, concentrandosi su quattro ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili, ricerca/innovazione/digitalizzazione, PMI e investimenti sociali e competenze. Accanto alla garanzia, il programma prevede un polo di consulenza e un portale per rendere visibili i progetti, oltre a una struttura di governance articolata tra Commissione, Gruppo BEI, comitato direttivo e comitato per gli investimenti. Il testo disciplina con precisione condizioni di ammissibilità, combinazione con altri fondi UE, contributi degli Stati membri e di paesi terzi, regole di monitoraggio, trasparenza, tutela degli interessi finanziari e disposizioni transitorie legate alla ripresa post-COVID-19.
Istituzione del programma InvestEU per sostenere investimenti dell’Unione tramite una garanzia di bilancio, un polo di consulenza e un portale per progetti di investimento, con modifica del regolamento (UE) 2015/1017.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al programma InvestEU nel periodo di programmazione 2021-2027, con efficacia dal 1o gennaio 2021. Riguarda le operazioni di finanziamento e di investimento attuate in regime di gestione indiretta tramite partner esecutivi ammissibili, nonché le iniziative di consulenza e il portale progetti; può coinvolgere anche Stati membri, regioni, fondi in gestione concorrente e, alle condizioni previste, paesi terzi associati o partecipanti. Sono previste esclusioni materiali rilevanti per talune attività vietate o non ammissibili, nonché limiti specifici per difesa, spazio e cibersicurezza, per la verifica di sostenibilità e per il sostegno a specifiche tipologie di progetti e destinatari.
InvestEU: quadro unico europeo per la mobilitazione degli investimenti
Il regolamento istituisce InvestEU come principale strumento dell’Unione per mobilitare investimenti pubblici e privati tramite una garanzia di bilancio, con l’obiettivo di colmare fallimenti di mercato e situazioni di investimento subottimali. Il contesto è segnato dalla crisi COVID-19, dalla necessità di sostenere la ripresa e dalla volontà di allineare gli investimenti alle grandi priorità UE: transizione verde e digitale, coesione, innovazione, resilienza, inclusione sociale e autonomia strategica.
Architettura del programma
Il programma si compone di tre elementi: il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU. Il fondo fornisce la garanzia dell’Unione a partner esecutivi selezionati, il polo assiste i promotori nella preparazione e strutturazione dei progetti, mentre il portale rende visibili i progetti alla ricerca di finanziamenti.
Obiettivi e ambiti di intervento
L’obiettivo generale è sostenere le politiche dell’Unione tramite operazioni di finanziamento e investimento che rafforzino competitività, crescita, occupazione, sostenibilità, progresso scientifico e tecnologico, integrazione dei mercati dei capitali, coesione e ripresa post-crisi. Gli obiettivi specifici si concentrano su infrastrutture sostenibili, ricerca/innovazione/digitalizzazione, accesso ai finanziamenti per PMI e mid-cap, microfinanza, imprese sociali, investimenti sociali e competenze.
Il fondo opera in quattro ambiti: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze. È inoltre previsto un regime trasversale per una transizione giusta, applicabile a tutti gli ambiti, per sostenere i territori più esposti alla transizione climatica.
Dotazione finanziaria e comparti
La garanzia dell’Unione per il comparto dell’Unione ammonta a 26 152 310 073 EUR a prezzi correnti, con tasso di copertura del 40 %. Di tale importo, 14 825 000 000 EUR sono collegati alle misure del regolamento (UE) 2020/2094 per la ripresa, mentre 11 327 310 073 EUR sono destinati agli obiettivi ordinari. La dotazione per consulenza e spese amministrative dei capi VI e VII è pari a 430 000 000 EUR.
Ogni ambito è articolato in un comparto dell’Unione e in un comparto degli Stati membri. Il primo affronta fallimenti di mercato di portata UE o innovativi; il secondo consente agli Stati membri di destinare risorse proprie o fondi in gestione concorrente alla garanzia, anche in collegamento con programmi nazionali, piani strategici PAC o piani di ripresa e resilienza.
Criteri di ammissibilità, addizionalità ed esclusioni
Sono ammissibili solo operazioni coerenti con i criteri del regolamento finanziario, con gli obiettivi del programma e con le aree ammissibili dell’allegato II. L’allegato V definisce il requisito di addizionalità e i fallimenti di mercato rilevanti: beni pubblici, esternalità, asimmetrie informative, investimenti transfrontalieri, rischio elevato e nuovi fallimenti complessi. Sono escluse attività contrarie ai diritti umani, al diritto internazionale o alla legislazione nazionale, tabacco, gioco d’azzardo, commercio sessuale, nucleare, alcuni investimenti in combustibili fossili, discariche, inceneritori e altre attività indicate nell’allegato V.
Governance e processo decisionale
La governance si fonda su un partenariato Commissione-Gruppo BEI e su una struttura articolata in comitato consultivo, comitato direttivo e comitato per gli investimenti indipendente. Il comitato consultivo assicura scambio di informazioni e pareri; il comitato direttivo definisce l’orientamento strategico e adotta il quadro metodologico del rischio; il comitato per gli investimenti valuta le singole operazioni, applicando il quadro di valutazione e verificando la conformità alle norme UE.
Il Gruppo BEI conserva un ruolo privilegiato, ma altri partner esecutivi possono essere selezionati. La Commissione resta responsabile della conformità delle operazioni al diritto e alle politiche UE, mentre la decisione finale sull’operazione spetta al partner esecutivo in assenza della garanzia UE.
Consulenza, visibilità e combinazione con altri strumenti
Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza tecnica, sviluppo di capacità e supporto alla strutturazione di progetti, con particolare attenzione a PMI, start-up, progetti di piccola dimensione e piattaforme di investimento. Il portale InvestEU, invece, è una banca dati dei progetti accessibile agli investitori per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di capitale.
Il regolamento consente inoltre una forte combinazione con altri strumenti UE: sovvenzioni, strumenti finanziari, Fondo per l’innovazione ETS, strumenti 2014-2020 e garanzia FEIS, con regole specifiche di ripartizione di perdite, entrate e recuperi.
Monitoraggio, trasparenza e revisione
Il sistema di monitoraggio si basa su indicatori quantitativi e qualitativi riportati nell’allegato III, con obblighi di reporting semestrali per i partner esecutivi e relazioni annuali della Commissione al Parlamento e al Consiglio. È prevista una valutazione intermedia entro il 30 settembre 2024 e una valutazione finale non oltre il 31 dicembre 2031. Il regolamento disciplina anche la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, la cooperazione con OLAF, EPPO e Corte dei conti, e impone obblighi di informazione e pubblicità sull’origine dei fondi UE.
Disposizioni finali e transitorie
Sono previste norme transitorie per l’utilizzo di risorse e accantonamenti di programmi precedenti, nonché per le operazioni firmate tra il 1o gennaio 2021 e la sottoscrizione degli accordi di garanzia. Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per consentire la combinazione del portafoglio FEIS con altri portafogli InvestEU. L’atto entra in vigore alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2021.
Disposizioni principali
Istituzione del programma e sue componenti
L’articolo 1 istituisce il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU, nonché il quadro delle operazioni di finanziamento misto. Il programma è concepito per sostenere le politiche interne dell’Unione tramite una garanzia dell’Unione a favore dei partner esecutivi e per favorire l’accesso ai finanziamenti e la preparazione dei progetti.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, garanzia dell’Unione, ambito di intervento, comparto, operazione di finanziamento misto, Gruppo BEI, contributo finanziario, accordo di contribuzione, accordo di garanzia, partner esecutivo e partner consultivo. Sono inoltre definiti PMI, piccola impresa a media capitalizzazione (fino a 499 dipendenti), microfinanza e impresa sociale.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 individua l’obiettivo generale: sostenere le politiche dell’Unione attraverso operazioni di finanziamento e investimento che contribuiscano a competitività, crescita e occupazione, sostenibilità, resilienza sociale, progresso scientifico e tecnologico, integrazione dei mercati dei capitali, coesione e ripresa post-COVID-19. Gli obiettivi specifici riguardano infrastrutture sostenibili, ricerca/innovazione/digitalizzazione, accesso ai finanziamenti per PMI e mid-cap, microfinanza, imprese sociali, investimenti sociali e competenze.
Dotazione finanziaria e garanzia dell’Unione
L’articolo 4 prevede per il comparto dell’Unione una garanzia dell’Unione pari a 26 152 310 073 EUR a prezzi correnti, con tasso di copertura del 40 %. Una parte della garanzia è destinata alle misure di ripresa del regolamento (UE) 2020/2094 (14 825 000 000 EUR) e il resto agli obiettivi ordinari (11 327 310 073 EUR). La dotazione per assistenza tecnica e amministrativa dei capi VI e VII è pari a 430 000 000 EUR a prezzi correnti.
Partecipazione di paesi terzi
L’articolo 5 consente contributi di paesi EFTA-SEE, paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi, alle condizioni degli accordi pertinenti. Per i paesi terzi diversi da quelli già coperti da accordi UE-specifici, l’intesa deve garantire equilibrio tra contributi e benefici, definire i costi amministrativi, escludere poteri decisionali del paese terzo e preservare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Attuazione, finanziamento misto e combinazione di portafogli
L’articolo 6 stabilisce che la garanzia opera in gestione indiretta ai sensi del regolamento finanziario e che le altre forme di finanziamento possono essere gestite direttamente o indirettamente. Sono disciplinate le operazioni di finanziamento misto con altri programmi UE o con il Fondo per l’innovazione ETS, che devono essere coerenti con obiettivi e criteri del programma interessato e con InvestEU. L’articolo 7 consente la combinazione di portafogli InvestEU con strumenti finanziari 2014-2020 e con la garanzia del regolamento (UE) 2015/1017, con regole di ripartizione di perdite, entrate, rimborsi e recuperi.
Ambiti di intervento e regime per una transizione giusta
L’articolo 8 articola il programma in quattro ambiti: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze. È inoltre istituito orizzontalmente un regime per una transizione giusta e sono ammissibili investimenti strategici, compresi i progetti di comune interesse europeo. L’articolo disciplina anche la verifica di sostenibilità per i progetti con impatto ambientale, climatico o sociale, l’esclusione dei progetti incompatibili con gli obiettivi climatici e l’obiettivo che almeno il 60 % degli investimenti nell’ambito infrastrutture sostenibili contribuisca agli obiettivi climatici e ambientali.
Comparti dell’Unione e degli Stati membri
L’articolo 9 prevede che ciascun ambito sia suddiviso in un comparto dell’Unione e in un comparto degli Stati membri. Il comparto dell’Unione copre i fallimenti di mercato connessi alle priorità UE, quelli che interessano l’intera Unione o più Stati membri e quelli che richiedono soluzioni innovative o complesse; il comparto degli Stati membri serve a sostenere fallimenti localizzati in uno o più Stati membri o regioni, anche per rafforzare la coesione.
Comparto degli Stati membri e accordi di contribuzione
L’articolo 10 disciplina l’uso di risorse del FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMPA e FEASR, nonché di contributi in contanti degli Stati membri, per costituire la parte della garanzia nel comparto degli Stati membri. L’attivazione richiede un accordo di contribuzione con la Commissione, che deve indicare importi, tasso di copertura, strategia, partner esecutivi, contributi al polo di consulenza, rendicontazione, remunerazione e eventuale combinazione con il comparto dell’Unione. Il tasso di copertura è fissato al 40 %, con possibili aggiustamenti nell’accordo. Sono previste scadenze: accordo entro quattro mesi dall’approvazione del partenariato o del programma, utilizzo o modifica entro nove mesi e regole su eccedenze, reintegrazioni e trasferimenti al fondo comune di copertura.
Partenariato con il Gruppo BEI
L’articolo 11 istituisce un partenariato tra Commissione e Gruppo BEI per l’attuazione del programma, attribuendo al Gruppo BEI un ruolo privilegiato nel comparto dell’Unione e compiti specifici di supporto tecnico, di valutazione del rischio, di assistenza al polo di consulenza e di servizi di ristrutturazione e recupero. Sono previsti limiti di costo complessivo di 7 000 000 EUR per i compiti di supporto e di 10 000 000 EUR per i compiti operativi del polo di consulenza.
Conflitti di interesse
L’articolo 12 impone al Gruppo BEI e agli altri partner esecutivi di adottare misure per evitare conflitti di interesse, con particolare riguardo alla separatezza organizzativa dei compiti di valutazione e consulenza. Ogni situazione di conflitto va comunicata immediatamente alla Commissione, che decide in caso di dubbio e può imporre misure appropriate.
Garanzia dell’Unione: natura, remunerazione e ripartizione
L’articolo 13 qualifica la garanzia dell’Unione come irrevocabile, incondizionata e su richiesta. La remunerazione è commisurata al profilo di rischio dei prodotti finanziari e può essere ridotta o accompagnata dalla copertura di costi amministrativi in casi giustificati, ad esempio in condizioni di tensione di mercato o per catalizzare investimenti in settori con forte fallimento di mercato. Nel comparto dell’Unione il 75 % della garanzia è assegnato al Gruppo BEI (19 614 232 554 EUR) con contributo finanziario aggregato di 4 903 558 139 EUR; il restante 25 % va ad altri partner esecutivi. La garanzia per le operazioni finanziate nel quadro della componente COVID-19 è soggetta ai termini del regolamento (UE) 2020/2094, mentre per le altre operazioni il periodo di investimento termina il 31 dicembre 2027.
Ammissibilità delle operazioni
L’articolo 14 ammette solo operazioni conformi ai criteri del regolamento finanziario in materia di fallimenti di mercato, investimento subottimale e addizionalità, coerenti con le aree ammissibili dell’allegato II, prive di sostegno ad attività escluse dell’allegato V e conformi agli orientamenti sugli investimenti. Sono ammessi anche progetti con elementi transfrontalieri, in paesi terzi associati o in taluni paesi terzi, e finanziamenti a destinatari finali stabiliti in Stati membri, paesi associati, paesi terzi rilevanti o, se necessario, altrove per progetti nei territori ammissibili.
Selezione dei partner esecutivi
L’articolo 15 disciplina la selezione, da parte della Commissione, dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI secondo il regolamento finanziario. La selezione deve massimizzare copertura degli obiettivi, effetto leva, investimenti privati, innovazione finanziaria, diversificazione geografica e del rischio. La Commissione considera anche costo e remunerazione per il bilancio e la capacità di rispettare le norme su elusione fiscale, frode, riciclaggio e giurisdizioni non cooperative. Banche e istituti di promozione nazionali possono essere partner esecutivi.
Tipologie di finanziamento coperte
L’articolo 16 consente di coprire con la garanzia prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, debito subordinato, investimenti in capitale o quasi-capitale, nonché finanziamenti o garanzie a favore di altri enti finanziari. Sono incluse anche strutture intermediarie, purché gli investimenti siano sostanzialmente coerenti con le regole del programma, anche se una quota minoritaria è collocata fuori UE o in attività non ammissibili secondo le condizioni degli orientamenti.
Accordi di garanzia e condizioni economiche
L’articolo 17 prevede un accordo di garanzia con ciascun partner esecutivo, che disciplina importi, contributi finanziari, regole di attivazione della garanzia, remunerazione, pagamenti, recupero crediti, monitoraggio, KPI, finanziamento misto e tutela degli investitori privati. L’articolo stabilisce anche che all’Unione spetta una remunerazione al netto dei pagamenti dovuti per l’attivazione della garanzia e che gli importi dovuti al partner esecutivo sono detratti da remunerazione, proventi e rimborsi.
Condizioni per l’uso della garanzia e copertura dei costi
L’articolo 18 subordina la copertura all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia e alla verifica positiva del comitato per gli investimenti. I costi amministrativi o le commissioni del partner esecutivo non sono dovuti, salvo eccezioni giustificate; se coperti dal bilancio UE, devono essere limitati allo stretto necessario. È inoltre possibile coprire parte dei costi di recupero.
Copertura della garanzia e surrogazione
L’articolo 19 disciplina la ripartizione del rischio tra Unione e partner esecutivo in proporzione alla quota di rischio assunta. La garanzia copre, per i prodotti di debito, capitale, interessi, importi non ricevuti, perdite da ristrutturazione e perdite da cambio; per capitale o quasi-capitale, gli importi investiti, i costi di finanziamento e le perdite da cambio; per il finanziamento a favore di altri enti finanziari, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento. In caso di pagamento, l’Unione subentra nei diritti del partner esecutivo e il recupero avviene per conto dell’Unione.
Governance: comitato consultivo e comitato direttivo
Gli articoli 20 e 21 istituiscono un comitato consultivo e un comitato direttivo. Il comitato consultivo riunisce rappresentanti dei partner esecutivi, degli Stati membri, del CESE e del Comitato delle regioni; si riunisce almeno due volte l’anno e formula pareri su prodotti finanziari, dinamiche di mercato e best practice. Il comitato direttivo, composto da Commissione, BEI, altri partner esecutivi e un esperto indipendente del Parlamento europeo, definisce gli orientamenti strategici e operativi, adotta il quadro metodologico del rischio, sovrintende al programma e approva le regole sulle piattaforme di investimento.
Quadro di valutazione, verifica di conformità e comitato per gli investimenti
L’articolo 22 istituisce il quadro di valutazione degli indicatori che accompagna le proposte dei partner esecutivi; l’articolo 23 prevede la verifica di conformità della Commissione per le proposte dei partner non BEI; l’articolo 24 istituisce il comitato per gli investimenti indipendente, articolato in quattro formazioni tematiche, con sei esperti per formazione. Il comitato decide sull’uso della garanzia, valuta addizionalità, fallimenti di mercato e conformità, pubblica le conclusioni approvate e lavora con un segretariato indipendente. È prevista una soglia di 3 000 000 EUR sotto la quale i sottoprogetti non sono approvati separatamente.
Polo di consulenza InvestEU
L’articolo 25 istituisce il polo di consulenza InvestEU, che fornisce assistenza per individuazione, preparazione, strutturazione, attuazione e appalti dei progetti e per rafforzare le capacità di promotori e intermediari. Il polo comprende uno sportello centrale, iniziative di consulenza per tutti gli ambiti, supporto a piattaforme di investimento e al finanziamento misto, assistenza a PMI e start-up, presenza locale dove necessario, e cooperazione con banche e istituti di promozione nazionali. È previsto un sistema di commissioni, con gratuità per soggetti pubblici o non profit ove giustificato e un limite di un terzo del costo per le PMI.
Portale InvestEU
L’articolo 26 istituisce il portale InvestEU come banca dati accessibile sui progetti in cerca di finanziamenti. Il portale serve a dare visibilità ai progetti ai fini dell’incontro con gli investitori, senza pregiudicare le decisioni finali di finanziamento pubblico o di ammissibilità, e ospita solo progetti compatibili con la normativa e le politiche dell’Unione.
Rendicontabilità, monitoraggio, valutazione e audit
Gli articoli 27-31 disciplinano l’obbligo del presidente del comitato direttivo di riferire al Parlamento e al Consiglio; il sistema di indicatori dell’allegato III; le relazioni semestrali dei partner esecutivi; la valutazione intermedia entro il 30 settembre 2024 e quella finale non oltre il 31 dicembre 2031; l’eventuale riesame triennale del tasso di copertura; e le tutele antifrode e di controllo, comprese le competenze di OLAF, Corte dei conti ed EPPO, nonché gli obblighi per i paesi terzi partecipanti di consentire accesso e cooperazione.
Trasparenza e visibilità
L’articolo 32 impone ai partner esecutivi e consultivi di rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE, di informare i destinatari finali dell’esistenza del sostegno InvestEU e di realizzare azioni di informazione e comunicazione da parte della Commissione. Per difesa, spazio e cibersicurezza operano limiti di riservatezza.
Partecipazione dell’UE all’aumento di capitale del FEI
L’articolo 33 autorizza l’Unione a sottoscrivere fino a 853 quote del FEI da 1 000 000 EUR ciascuna per mantenere invariata la propria quota relativa, con sottoscrizione e pagamento fino a 375 000 000 EUR entro il 31 dicembre 2021; la parte sottoscritta ma non versata non supera 682 400 000 EUR.
Atti delegati e modifiche transitorie
L’articolo 34 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2028 su orientamenti sugli investimenti, quadro di valutazione, indicatori e tasso di copertura, con consultazione degli esperti degli Stati membri e possibilità di revoca o obiezione da parte di Parlamento e Consiglio. L’articolo 35 contiene regole transitorie sull’utilizzo di rimborsi ed eccedenze di programmi precedenti e sulla copertura di operazioni firmate tra il 1o gennaio 2021 e la firma degli accordi di garanzia.
Modifica del regolamento (UE) 2015/1017
L’articolo 36 inserisce nel regolamento FEIS un nuovo articolo 11 bis sulla combinazione del portafoglio FEIS con altri portafogli, consentendo la copertura dell’intero portafoglio di operazioni sostenute dai prodotti finanziari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del nuovo regolamento InvestEU.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 37 dispone l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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