Cassazione Penale, Sentenza n. 24162/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda la convalida giudiziale di un provvedimento del Questore di Salerno che aveva disposto nei confronti del destinatario un DASPO quinquennale e, in aggiunta, l'obbligo di presentazione presso una stazione dei Carabinieri in occasione di ogni incontro della squadra di calcio locale, anche fuori casa. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida deducendo, con due motivi ex art. 606 c.p.p., la violazione dell'art. 6 l. 401/1989 e il vizio di motivazione. In sintesi ha sostenuto: 1) che mancavano i presupposti per la misura e per la sua convalida, perché gli elementi raccolti non sarebbero stati sufficienti a collegarlo alle condotte violente ascrittegli in occasione di una partita del 22 giugno 2025; il giudice avrebbe recepito acriticamente il provvedimento amministrativo, senza verificare l'attualità della pericolosità, l'attribuibilità dei fatti e la loro riconducibilità alla norma; 2) che la durata della prescrizione, fissata in cinque anni, era sproporzionata e del tutto priva di adeguata giustificazione, anche alla luce del tempo trascorso tra i fatti e la notifica/convalida, nonché dell'assenza di elementi su una eventuale recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, affermando che il giudice della convalida aveva compiuto un controllo sostanziale dei presupposti della misura sulla base degli atti trasmessi, valutando adeguatamente l'attribuibilità delle condotte al ricorrente e la sua pericolosità concreta e attuale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l'ordinanza non conteneva una specifica motivazione sulla congruità e proporzionalità della durata quinquennale dell'obbligo di presentazione. Per tale ragione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione, con rinvio per nuovo esame sul punto, e ha sospeso l'efficacia del provvedimento questorile limitatamente a tale obbligo. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401
Norma che consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e, nei casi previsti, l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia; il giudice della convalida deve verificarne tutti i presupposti e la durata.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma invocata per censurare la violazione dell'art. 6 l. 401/1989 in relazione alla durata della misura.
art. 13, secondo comma, Cost.
Richiamato per affermare che la limitazione della libertà personale richiede una decisione motivata dell'autorità giudiziaria.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Base della trattazione da remoto e della lettura delle conclusioni del Procuratore generale.
Massime di principio
- In sede di convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione in occasione di manifestazioni sportive, il giudice deve effettuare un controllo di legalità pieno e sostanziale su tutti i presupposti legittimanti la misura, e non un mero controllo formale.
- Il controllo giudiziale deve investire: la necessità e urgenza dell'intervento, la pericolosità concreta e attuale del soggetto, l'attribuibilità delle condotte contestate e la loro riconducibilità alle ipotesi legali previste.
- La motivazione per relationem è ammissibile, ma solo se il giudice esplicita il percorso logico seguito e le ragioni della condivisione del provvedimento amministrativo richiamato.
- Quando non vi sia una precedente condanna, la pericolosità deve essere corroborata da elementi indiziari sufficienti e attuali, valutati sulla base degli atti trasmessi e delle eventuali deduzioni difensive.
- La durata del DASPO e della correlata prescrizione di comparizione deve essere oggetto di autonoma e specifica motivazione; la mancata giustificazione della proporzionalità della durata determina vizio della convalida e legittima l'annullamento limitatamente a tale profilo.
- La dedotta carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza del provvedimento questorile è infondata se non risulta che, tra notifica e convalida, si sia svolta una manifestazione sportiva cui l'interessato non abbia potuto partecipare, essendo in tal caso il pregiudizio all'efficacia concreta del provvedimento il presupposto dell'invalidità.
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