L.R. Calabria 23/2020
Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 23/2020 interviene su norme in materia di edilizia sociale e programmi abitativi, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per ultimare i lavori di alcuni interventi finanziati, annullando revoche adottate dal 1° gennaio 2020, consentendo in casi specifici la delocalizzazione degli interventi e ridefinendo il computo dell’avanzamento lavori. Alcune domande di delocalizzazione dovevano essere presentate entro 120 giorni dall’entrata in vigore.
Proroghe e delocalizzazione di interventi di edilizia sociale, con riconoscimento di spese ai fini dell’avanzamento lavori
Proroghe, delocalizzazioni e riconoscimento delle spese nei programmi di edilizia sociale
La legge regionale Calabria n. 23 del 19 novembre 2020 interviene su più discipline regionali in materia di edilizia sociale e programmi abitativi, con l’obiettivo di contenere gli effetti della crisi economico-sociale e dell’emergenza COVID-19 sul territorio regionale. Le misure riguardano esclusivamente interventi finanziati nell’ambito delle norme regionali richiamate e producono effetti solo in Calabria.
Proroga dei termini per gli interventi finanziati dalla l.r. 36/2008
Per i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36, è riconosciuta la possibilità di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023. La proroga opera per fronteggiare il disagio abitativo e il fenomeno delle opere incompiute.
Annullamento delle revoche già adottate
Sono annullate d’ufficio:
- le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca;
- le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate dal 1° gennaio 2020 in poi; quando tali atti abbiano disposto la revoca dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi della l.r. 36/2008 non conclusi nei termini di legge.
Delocalizzazione degli interventi finanziati dalla l.r. 36/2008
Tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 possono chiedere, entro il 31 dicembre 2021, la delocalizzazione degli interventi secondo i criteri fissati dal decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871.
Delocalizzazione degli interventi del programma operativo 2012-2014
Per gli interventi finanziati al punto 3.3 del Programma operativo derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 347/2012 e n. 452/2014, i cui lavori siano stati sospesi per impossibilità sopravvenuta, è consentita la delocalizzazione a condizioni precise:
- il nuovo progetto deve essere speculare a quello originario, con stesso numero di alloggi e stesso importo di finanziamento, salvo modifiche di dettaglio o migliorative;
- il progetto deve garantire un livello qualitativo almeno pari a quello originario, nel rispetto dei criteri di valutazione dell’avviso approvato con decreto dirigenziale n. 7583 del 24 giugno 2014 e degli altri vincoli ivi previsti;
- la nuova area deve essere individuata nel medesimo comune del progetto originario e rispettare le condizioni dell’articolo 4 dell’avviso;
- le rate già liquidate sono imputate come acconti del finanziamento relativo all’intervento delocalizzato;
- le spese già sostenute sul finanziamento originario restano a carico dei soggetti attuatori e non sono rendicontabili sul nuovo intervento.
Presentazione delle domande e istruttoria
Le domande di delocalizzazione, complete della documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni previste, devono essere presentate al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dopo la scadenza del termine, il dirigente del settore competente in materia di politiche di edilizia abitativa nomina una Commissione interna incaricata di verificare l’ammissibilità delle domande e valutare i progetti.
Riconoscimento delle spese ai fini dell’avanzamento lavori
Per i programmi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 e del punto 3.3 del Programma operativo 2012-2014, nella percentuale di avanzamento dei lavori devono essere conteggiate, oltre ai lavori effettivamente eseguiti, anche tutte le spese sostenute dall’operatore per la realizzazione del programma, nei limiti delle percentuali e degli importi massimi previsti dal QTE approvato dalla Regione.
Disciplina dell’atto e profili finanziari
La legge modifica inoltre la l.r. 47/2011, la l.r. 47/2018 e la l.r. 38/2019, prorogando al 31 dicembre 2023 alcuni termini già previsti da norme precedenti. È infine stabilito che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Testo integrale
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