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Legge

L.R. Calabria 17/2020

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina elettorale della Calabria per introdurre la doppia preferenza di genere e aggiornare la terminologia da “provinciale” a “circoscrizionale”. Stabilisce che nessun sesso possa superare il 60% dei consiglieri, consente 1 o 2 preferenze con obbligo di alternanza di genere nella seconda, sostituisce le schede di voto e non comporta nuovi oneri finanziari. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Doppia preferenza di genere e adeguamento della legge elettorale regionale calabrese

Doppia preferenza di genere e aggiornamento della legge elettorale regionale calabrese

La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, modifiche puntuali alla normativa sulle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. L’intervento mira a rafforzare la rappresentanza di genere e ad adeguare la terminologia elettorale alle circoscrizioni, con effetti applicativi immediati dalla pubblicazione.

Ambito e finalità dell’intervento

La disciplina incide sulla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, che regola l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Le modifiche riguardano sia la composizione della rappresentanza consiliare sia le modalità di espressione del voto di preferenza.

Rappresentanza di genere nella composizione del Consiglio

Viene introdotto un vincolo di equilibrio nella composizione della rappresentanza consiliare:

  • nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%;
  • se il calcolo produce un quoziente frazionario, si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.

La norma sostituisce inoltre il riferimento alla “Provincia” con quello di “Città metropolitana” in un passaggio della disciplina sulla composizione del Consiglio regionale e sulle circoscrizioni elettorali.

Preferenze di voto e doppia preferenza di genere

Per la scheda elettorale e per la espressione del voto viene introdotta la possibilità di indicare uno o due voti di preferenza per candidati della stessa lista circoscrizionale.

In particolare:

  • l’elettore può esprimere una sola preferenza oppure due preferenze;
  • le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome, oppure nome e cognome, dei candidati;
  • se sono espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista;
  • in mancanza di tale alternanza, la seconda preferenza è annullata.

Adeguamenti terminologici e coordinamento normativo

La legge sostituisce in più punti l’espressione “provinciale” con “circoscrizionale”, adeguando la normativa elettorale alla nuova impostazione delle liste e delle circoscrizioni. Inoltre, viene precisato che, nella legge n. 43/1995 richiamata dalla normativa elettorale regionale:

  • il termine “capolista” deve intendersi come “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”;
  • le espressioni “lista provinciale” e “liste provinciali” vanno lette rispettivamente come “lista circoscrizionale” e “liste circoscrizionali”.

Scheda di votazione

Sono sostituiti i modelli allegati relativi alla scheda di votazione per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria. I nuovi allegati definiscono le caratteristiche della parte interna e della parte esterna della scheda, coerentemente con la disciplina aggiornata.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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