L.R. Calabria 21/2020
Istituzione Consorzio Costa degli Dei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Consorzio Costa degli Dei tra i comuni costieri indicati, ne disciplina durata, organi, assemblea, finalità e contributi. La Regione Calabria eroga 150.000 euro annui per gli anni di durata del Consorzio. La prima assemblea doveva approvare lo statuto entro il 31 dicembre 2022 e le nomine dei rappresentanti andavano effettuate entro il 31 ottobre 2022; oggi tali termini risultano scaduti.
Istituzione del Consorzio Costa degli Dei
Istituzione del Consorzio Costa degli Dei
La legge regionale della Calabria istituisce il Consorzio Costa degli Dei, quale forma associativa tra i comuni dell’area marina omonima. Il provvedimento definisce composizione, durata, organi, funzioni, regime dei contributi e copertura finanziaria, con una disciplina che mirava a rendere operativo il Consorzio entro termini già scaduti.
Ambito territoriale e soggetti aderenti
Il Consorzio è costituito dai comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera. La partecipazione riguarda quindi esclusivamente questi enti locali, situati nell’area denominata Costa degli Dei.
Natura giuridica, durata e statuto
Il Consorzio è qualificato come ente morale e ha durata di venti anni, prorogabile una sola volta su richiesta dei consorziati. Lo statuto deve essere redatto e approvato nel rispetto della normativa vigente dall’assemblea consortile. Lo statuto deve disciplinare almeno:
- finalità;
- organi rappresentativi e relativi compensi;
- attribuzioni;
- quote consortili;
- norme regolamentari.
Organi del Consorzio e regime economico degli organi
Gli organi del Consorzio sono:
- assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente;
- direttore tecnico.
L’assemblea nomina il segretario, mentre il consiglio direttivo nomina il personale. Agli organi consortili, con l’eccezione del direttore tecnico, non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza; è ammesso solo il rimborso delle eventuali spese di missione, se previsto e nei limiti delle disponibilità finanziarie e dello statuto.
Composizione dell’assemblea e costituzione iniziale
L’assemblea consortile è formata dai rappresentanti degli enti associati: il sindaco, o un suo delegato, e due consiglieri per ciascun comune, uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. Le nomine dei rappresentanti dovevano essere effettuate dai rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre 2022.
La prima assemblea, convocata in via straordinaria entro il 31 dicembre 2022 dal sindaco, o suo delegato, del comune con il maggior numero di abitanti, era destinata all’approvazione dello statuto. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni aderenti; lo statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Finalità e funzioni del Consorzio
Il Consorzio persegue obiettivi di sviluppo territoriale, valorizzazione e tutela ambientale dell’area. In particolare, sono previste finalità di:
- potenziamento delle strutture e infrastrutture territoriali, con particolare riferimento al sistema stradale;
- valorizzazione degli elementi culturali materiali e immateriali presenti nell’area;
- tutela dell’ambiente costiero e delle aree marine circostanti, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- iniziative per rendere più accoglienti i comuni consorziati, tramite l’ammodernamento dei centri abitati, in particolare piazze, parchi e borghi;
- definizione delle zone di interesse botanico e faunistico da tutelare;
- realizzazione delle opere necessarie per ulteriori sviluppi coerenti con la vocazione dell’area, anche nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria;
- interventi, d’intesa con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.
Contributi dei comuni e finanziamento regionale
I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità della legge mediante quote fisse annuali, rapportate ai rispettivi bilanci secondo quanto previsto dallo statuto. Ciascun comune partecipa inoltre alle spese consortili in proporzione all’incidenza dei benefici ricevuti.
La Regione Calabria eroga, per gli anni di durata del Consorzio, un contributo annuale di 150.000 euro.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in 150.000 euro annui a decorrere dal 2020. La copertura è assicurata mediante specifici capitoli del bilancio regionale 2020-2022.
Stato di attualità della disciplina
La disciplina contiene termini di avvio ormai scaduti, in particolare quelli relativi alla nomina dei rappresentanti e alla prima assemblea per l’approvazione dello statuto. Per questo, pur non emergendo una dichiarazione generale di abrogazione, la legge ha oggi un’utilità pratica molto limitata ed è da considerarsi sostanzialmente superata nei suoi adempimenti iniziali.
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