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Legge

L.R. Calabria 19/2020

Modifiche e integrazioni agli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile

Normativa regionaleL.R. Calabria 19/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 19 novembre 2020, n. 19 modifica la disciplina degli agriturismi, con esenzione dalla tassa regionale di concessione per l’autorizzazione igienico-sanitaria, nuove modalità per l’iscrizione nell’elenco degli operatori e regole sul subentro. Prevede inoltre l’invarianza finanziaria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Modifiche alla disciplina calabrese dell’agriturismo

Modifiche alla disciplina dell’agriturismo in Calabria

La legge regionale interviene sulla l.r. Calabria 30 aprile 2009, n. 14, che regola l’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole. Le modifiche riguardano in particolare il regime fiscale, i requisiti formativi per l’iscrizione, la disciplina dell’elenco degli operatori e gli adempimenti in caso di subentro nella conduzione dell’azienda.

Esenzione dalla tassa di concessione regionale

Per gli agriturismi ubicati nel territorio regionale che svolgono attività agrituristiche in rapporto di connessione e collegamento con l’attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull’autorizzazione igienico-sanitaria per l’apertura e la vidimazione delle attività indicate nelle tabelle del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici

La disciplina dei requisiti per l’iscrizione viene integrata consentendo, in alternativa al possesso immediato dell’attestazione prevista, l’impegno a presentarla entro sei mesi dalla data della domanda di iscrizione, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma modificata.

Requisiti societari e gestione del subentro

Viene eliminata una delle previsioni contenute nella lettera a) del comma 5-bis dell’articolo 13. Inoltre, nei casi in cui operi la disciplina richiamata dal comma 5-ter, i requisiti indicati dalla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.

In caso di subentro, a qualsiasi titolo e anche in forma societaria, nella conduzione dell’azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13, comma 1, se:

  • rientrano nella categoria di imprenditori agricoli prevista dall’articolo 3;
  • possiedono i requisiti di cui al comma 5-bis, oppure
  • si impegnano a soddisfare le condizioni della lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall’iscrizione.

Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza.

Comunicazione al comune in caso di variazione della titolarità

I soggetti di cui al comma 5-quater dell’articolo 13 devono trasmettere al comune in cui è ubicata l’azienda, entro trenta giorni dall’iscrizione nell’elenco, la comunicazione di intervenuta variazione della titolarità, confermando la sussistenza dei requisiti.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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